Eredità digitale in Italia
- Eredità digitale in Italia
- Patrimonio digitale: cos’è, come proteggerlo e come trasmetterlo
- Il legato nell’eredità digitale: legato di password, legato di specie a contenuto atipico, legato di posizione contrattuale
- Eredità digitale: cosa succede in caso di morte di una persona?
- Consulenza legale per l’eredità digitale in Italia
Tra le materie più “classiche” del nostro ordinamento, i cui principi cardine si sono tramandati per millenni, rientra senza dubbio quella successoria. Gli infiniti brocardi dei giuristi dei secoli passati e i latinismi in ambito ereditario sono la prova che questa branca del diritto affonda le radici nella nostra cultura – giuridica e non – più antica.
Si potrebbe quindi immaginare che quella ereditaria sia materia granitica e statica. Ma così non è: il diritto, seppur con principi antichissimi, è in continua evoluzione in tutti i suoi settori e, senza dubbio, l’era digitale pone nuove sfide anche all’apparente impassibilità del diritto delle successioni.
Chiunque, infatti, si sarà chiesto almeno una volta: “Che cosa succederà ai miei account digitali, alle mie conversazioni, ai miei dati online, quando morirò?”
Prima è doveroso chiarire quali situazioni giuridiche sono trasmissibili mortis causa.
Tradizionalmente, l’erede – a differenza del legatario al quale viene attribuito un bene determinato dal defunto – subentra in tutte le situazioni giuridiche di natura patrimoniale facenti capo al de cuius, e ciò sia dal lato attivo sia dal lato passivo.
Le situazioni giuridiche non patrimoniali, invece, sono tendenzialmente intrasmissibili, salvo le eccezioni previste dalla legge (per esempio in materia di azioni relative allo status filiationis, al diritto morale d’autore per i parenti, ecc.).
Nel campo dei rapporti patrimoniali la regola è la successione, salvo, anche in questo caso, le relative eccezioni. Sono infatti intrasmissibili tutti i rapporti di natura strettamente personale (come l’usufrutto, l’uso, la rendita vitalizia, le obbligazioni alimentari, ecc.) e tutti i contratti fondati sull’intuitus personae.
Per decenni, quindi, la linea di confine fra beni oggetto di successione e beni intrasmissibili era abbastanza netta, essendo il compendio successorio costituito nella maggior parte dei casi da rapporti obbligatori stabili e da beni quasi esclusivamente materiali.
Negli ultimi anni, tuttavia, la rivoluzione tecnologica ha chiamato il diritto a fornire una risposta sulla sorte di tutti quei dati sfruttati e immessi in rete quotidianamente dall’uomo moderno (account, e-mail, contenuti memorizzati sui cosiddetti cloud, documenti elettronici ecc.). Non è così semplice sussumere all’una – diritti trasmissibili – o all’altra categoria – diritti intrasmissibili. La dottrina moderna rubrica la questione con l’espressione “eredità digitale”, argomento complesso in cui problematiche di carattere giuridico e questioni etiche sono strettamente connesse:
- A chi appartengono realmente i miei dati?
- Chi decide cosa accade ai miei profili online se dovessi morire?
- Quali contenuti voglio che vengano messi a disposizione dei miei eredi dopo la mia morte?
- Chi deve possedere i diritti di accesso ai miei dati una volta che io non ci sarò più?
Ad oggi, nonostante sia innegabile che i beni digitali costituiscano un asset fondamentale del patrimonio digitale di ciascuno, il legislatore non ha ancora apprestato alcun intervento che adegui il diritto delle successioni – da sempre contraddistinto da formalismi e sacramentalità secolari – alle nuove tecnologie.
Gli unici interventi normativi del legislatore italiano sul punto sono stati correlati alla disciplina sui dati personali (Regolamento UE 679/2016, il c.d. GDPR, e D.lgs. 196/2003, come aggiornato dal D. Lgs. 101/2018, il c.d. Codice Privacy). Queste norme disciplinano la facoltà di eliminare dalla rete (o far eliminare) i dati personali del defunto. Escluse le citate norme, non esiste ad oggi alcun intervento ad hoc relativo alla successione del patrimonio digitale, e l’adeguamento della relativa disciplina è rimesso alla dottrina e alle occasionali pronunce giurisprudenziali.
- Eredità
- Accettazione dell’eredità
- Azioni a tutela dell’eredità
- Rinuncia dell’eredità
- Donazione e collazione ereditaria
- Divisione ereditaria consensuale
- Divisione ereditaria giudiziale
- Accettazione eredità con beneficio d’inventario
- Rappresentazione ereditaria
- Quote ereditarie con e senza testamento
- Eredità e donazione
- Eredità ai nipoti
- Eredità digitale
- Petizione ereditaria
- Divisione della comunione ereditaria
- Eredità giacente
- Eredità per le coppie di fatto
Patrimonio digitale: cos’è, come proteggerlo e come trasmetterlo
Se stai cercando capire cosa componga un patrimonio digitale, il nostro team di avvocati ti spiegherà che i beni digitali si dividono in due categorie principali:
- Beni digitali a contenuto patrimoniale: possiedono un valore economico o sono utilizzati per un obiettivo economico. Tra questi possiamo includere valute digitali (es. Bitcoin), beni acquistati online (musica, film, software), progetti di lavoro o scritti non ancora pubblicati.
- Beni digitali a contenuto non patrimoniale o personale: includono e-mail, fotografie, scritti personali, post sui social network e chat private.
Gli strumenti legislativi per regolare la successione del patrimonio digitale ereditario sono ancora poco chiari. Pertanto, risulta fondamentale il supporto informativo che Boschetti Studio Legale può fornirti per tracciare i punti cardine della materia, che sono:
- Il patrimonio ereditario digitale è composto da beni dematerializzati eterogenei;
- I beni digitali oggetto della successione possono essere trasmessi mortis causa, al pari di ogni diritto disponibile;
- I beni digitali sono criptati da chiavi di accesso note solo al defunto.
Per quanto concerne i beni digitali a specifico e oggettivo contenuto patrimoniale (che rappresentano una piccolissima parte della categoria dei beni digitali), non vi è dubbio che questi saranno soggetti alle ordinarie norme successorie. Tra questi beni possiamo annoverare tutte le valute digitali (Bitcoin ad esempio), ma anche tutti i beni acquistati on-line (musica, libri, film, programmi, software protetti da copyright, immagini digitali, progetti di un professionista, video di un filmmaker, libri non ancora editati di uno scrittore, ecc.).
La disciplina dei beni digitali di natura non prettamente patrimoniale o a contenuto misto presenta maggiori problematiche. Ci si riferisce in particolare alla corrispondenza (scambiata via e-mail o chat Whattsapp, SMS ecc.), ai ritratti fotografici e, in generale, a tutti quei materiali caratterizzati da natura individuale, personale e affettiva, tra i quali i post sui social network.
In assenza di una vera regolamentazione circa i beni in parola, parrebbe applicabile agli stessi la Legge n. 633 del 1941 sul Diritto d’Autore.
È però allo stato quasi impossibile categorizzare un post sui social network, o i contenuti dell’account del defunto, utilizzando gli schemi previsti dalle norme vigenti (si pensi, come mero esempio, al profilo social di un influencer nell’ambito del quale il confine tra natura personale e sfruttamento patrimoniale delle pubblicazioni è sottilissimo).
Ciò detto, oltre alle accennate criticità sulla gestione del compendio digitale da un punto di vista economico, non è trascurabile l’ulteriore problematica morale legata allo stesso tema. L’elaborazione del lutto di una persona amata che era attiva sui social network gioca un ruolo cruciale: in assenza di disposizioni o interventi da parte degli eredi, si rischia infatti che i profili online della persona deceduta continuino a esistere nonostante quel soggetto non sia più in vita, con le ovvie conseguenze sul piano di elaborazione del lutto ed esposizione al pubblico di contenuti privatissimi.
Nel vuoto normativo presente, in attesa della regolamentazione legislativa di questa materia, che non
può più essere trascurata, il suggerimento più opportuno che noi di Boschetti Studio Legale offriamo ai nostri clienti è quello di stabilire espressamente cosa si desidera accada al proprio patrimonio digitale tramite uno scritto o, meglio ancora, un testamento, nel quale andranno fornite precise indicazioni circa la composizione e la sorte del proprio patrimonio digitale in caso di decesso (a es. “cancellare completamente il profilo”, “mantenere come pagina commemorativa”, “Informare della mia morte tramite un breve messaggio” ecc.)
A fronte di questo quadro giuridico incerto, le osservazioni svolte fin qui rendono evidente il fatto che pianificare in vita la successione del proprio patrimonio digitale ha la stessa importanza della pianificazione successoria del patrimonio tradizionale. Il patrimonio digitale può essere costituito da beni economicamente rilevanti, oppure da contenuti personali, immagini, video, diari, e-mail delle quali non c’è la percezione del loro valore affettivo o che magari potrebbero avere un valore economico intrinseco.
Di seguito, Boschetti Studio Legale ha enucleato per te alcuni suggerimenti utili per la gestione del patrimonio ereditario:
- Il conto corrente online è l’estensione di un conto corrente standard o tradizionale e valgono le medesime regole;
- Nel caso di “criptovalute” o “valute virtuali” (tra cui la più nota è il bit coin) è opportuno:
- detenere i dati di accesso su un supporto tradizionale come, ad esempio, un foglio di carta e conservarlo in luogo sicuro;
- detenere i dati di accesso su un normale foglio word accessibile da un device in proprio possesso,che è possibile lasciare ai propri eredi;
- affidarsi ad un intermediario online.
In caso di eredità costituita da beni digitali personali:
- Utilizzare i servizi offerti dal gestore dell’account, come ad esempio avviene con Facebook;
- Affidare ad una persona di fiducia le credenziali d’accesso username e password, con le relative istruzioni su cosa fare in caso di decesso. Nel caso nel tempo si cambino le credenziali, come è buona regola di sicurezza, necessita ricordarsi di aggiornare le istruzioni ed avvisare la persona designata.
Per evitare continui aggiornamenti delle istruzioni alla persona designata derivate dalla necessità di aggiornare le password per motivi di sicurezza, alcuni servizi online consentono l’aggiornamento automatico delle password conservate. Tuttavia, anche in questo caso, può succedere che questi siti cessino di esistere.
Per il passaggio dell’eredità digitale, il nostro studio legale è ricorso positivamente anche allo strumento giuridico del mandato “post mortem”, consigliando ai clienti di prevedere un incarico unilateralmente affidato nel testamento, che autorizza il mandatario a recuperare le credenziali dal luogo o dal depositario indicato dal mandante-testatore, al fine di compiere le volontà del defunto.
In merito alla possibilità di disporre con un atto tra vivi delle proprie credenziali di accesso, per il tempo in cui si sarà cessato di vivere, gli spazi di azione sono assai ristretti a causa del divieto di patti successori, motivo per il quale non è consigliato districarsi in questa materia senza l’ausilio di un valido avvocato.
Infatti, il soggetto non può in vita lasciare le credenziali (o espressamente la risorsa digitale protetta delle credenziali) prevedendo che tale lascito produrrà effetti a partire dalla sua morte, in quanto ciò costituirebbe un patto successorio istitutivo, nullo per legge.
Alle medesime conclusioni si giunge ove si configuri un mandato mortis causa, ossia un incarico di trasferire le credenziali (o espressamente la risorsa digitale protetta delle credenziali) affidato ad un soggetto terzo, da eseguirsi alla morte del mandante.
Pertanto, l’unica attività che il soggetto può validamente porre in essere è quella di conferire un mandato post mortem exequendum, ossia un incarico avente ad oggetto il compimento di una attività meramente materiale di consegna delle credenziali, senza che ciò importi disposizione della risorsa protetta dalle credenziali di accesso.
Dunque, finché il soggetto è in vita, non può, né lasciare la risorsa digitale per il tempo in cui avrà cessato di vivere (Tizio si accorda con Caio per lasciargli il proprio sito internet al momento della morte), né affidare l’incarico di trasferire la risorsa digitale ad una persona già indicata (Tizio si accorda con Mevio affinché quest’ultimo trasferisca, alla morte di Tizio, a Caio il sito internet), in quanto ciò costituirebbe patto successorio vietato. È solo possibile affidare l’incarico di consegnare le credenziali di accesso alla persona che sarà indicata nel testamento (Tizio si accorda con Mevio, affinchè quest’ultimo, alla morte di Tizio, consegni la password al successore di Tizio o alle persone che Tizio indicherà nel suo testamento), in quanto detto mandato post mortem exequendum, avendo ad oggetto una mera attività materiale non dispositiva di diritti patrimoniali oggetto di successione, non confligge col divieto di patti successori.
Sempre parlando di eredità digitale, la cosa si complica un po’ se parliamo dei nostri profili social presenti sulle piattaforme, oppure dei servizi di posta elettronica, che di solito non sono sempre assoggettati all’ordinamento giuridico del sottoscrittore.
Il più delle volte questi social network sono soggetti alle leggi del Common Law e nella maggior parte delle volte chi le utilizza non è proprietario del profilo che ha creato, ma ne è solamente l’utilizzatore. In alcuni casi invece le condizioni generali del servizio prevedono che in caso di morte del titolare la sua casella e-mail venga distrutta/cancellata, con la relativa perdita del suo contenuto, questo è il caso della piattaforma Yahoo.
Con l’esperienza maturata da Boschetti Studio Legale, oggi siamo in grado, tra le altre cose, di orientarci fra le politiche dei diversi servizi di posta elettronica, per spiegarti le soluzioni adottate che fra di loro sono molto diverse.
Google offre agli utenti di poter indicare a chi potrà essere consentito l’accesso all’account e autorizzarne la cancellazione tramite la funzione “Gestione account inattivo”. Google preferisce adottare tale politica in modo da aiutare i famigliari del defunto a recuperare alcuni contenuti presenti all’interno dell’account e a decidere se mantenerlo attivo o cancellarlo. Sempre però rispettando la privacy del defunto e quindi senza mai fornire i dati d’ accesso.
Facebook e Instagram invece danno la possibilità di trasformare la pagina del profilo della persona che non c’è più in una pagina commemorativa, inserendo un “contatto erede” che potrà operarvi con notevoli limitazioni.
Cosa diversa per le piattaforme di gioco online (casinò online o similari, YouTube, Twitch) nelle quali avviene uno scambio di denaro tra l’utilizzatore e il provider, qui il testatore può legare il rapporto giuridico che lui ha con il provider che mette a disposizione la piattaforma.
Su queste piattaforme l’addebito e l’accredito delle somme di denaro avviene su un c/c o su una carta di credito, quindi il testatore può legare il diritto di proprietà su una somma di denaro precisa.
Il legato nell’eredità digitale: legato di password, legato di specie a contenuto atipico, legato di posizione contrattuale
Nell’eredità digitale la trasmissione delle password è definita come “legato di password”, il cui oggetto cambia in base al contenuto protetto dalle credenziali.
- Qualora nell’atto post mortem le credenziali di accesso vengano indicate come pura chiave d’accesso e quindi non generino diritti su quanto contenuto, all’interno del legato le password sono considerate come mero mezzo di accesso al contenuto custodito.
- Si parla invece di “legato di specie a contenuto atipico”, con l’unico limite della liceità del suo oggetto, quando quest’ultimo attribuisce al legatario oltre alle credenziali di accesso, anche i diritti su ciò che viene protetto.
- Nel passaggio dell’eredità digitale il legato di password può essere anche utilizzato come legato
di posizione contrattuale, facendo in modo che il legatario possa subentrare nel rapporto contrattuale col gestore di un servizio attivo. Sempre se espressamente autorizzato nel regolamento contrattuale sottoscritto del servizio stesso.
Occorre tuttavia precisare che, nonostante le disposizioni mortis causa aventi ad oggetto le credenziali di accesso siano normalmente riconducibili a due ipotesi, a seconda che il lascito sia strumentale all’effettuazione di un incarico o all’attribuzione della risorsa, non è da escludere che si riscontrino ipotesi intermedie o ibride, per le quali il supporto del nostro team potrebbe rivelarsi estremamente propizio.
- Il testatore potrebbe voler attribuire la password a due soggetti diversi con due diverse disposizioni, la prima finalizzata a consentire l’esecuzione di un incarico, la seconda finalizzata all’attribuzione del bene. Se il testatore lascia la password dell’account dove sono custodite delle sue opere inedite ad un soggetto, attribuendo la stessa password ad un altro soggetto affinché ne curi la pubblicazione, si verifica questa situazione particolare, in cui si rinvengono entrambe le disposizioni. La prima attribuzione avrà natura di legato delle opere inedite (e del connesso diritto di sfruttamento economico), mentre la seconda avrà le caratteristiche proprie dell’incarico sopra esaminato.
- Un’ulteriore ipotesi ibrida si può riscontrare quando il testatore affidi le credenziali di un proprio
sito internet, con ciò attribuendo anche i diritti di sfruttamento economico, e contestualmente incarichi il soggetto di gestire il sito secondo certe istruzioni. In tal caso sussistono entrambi i profili, quello dell’attribuzione e quello dell’incarico, che però si concentrano in capo ad un unico soggetto. In quest’ultimo caso lo strumento più idoneo ad assicurare il rispetto della volontà del testatore in ordine all’esecuzione dell’incarico, pare essere quello dell’onere testamentario; così facendo sul beneficiario del lascito del sito sorgerà l’obbligo giuridico di compiere quella determinata attività indicata dal testatore.
- Infine, può accadere che il testatore attribuisca la password ad un soggetto, sulla base dell’accordo, non esplicitato all’interno del testamento, in base al quale egli si impegna ad eseguire un certo incarico e a trasferire la risorsa al soggetto indicato dal testatore. Si pensi all’attribuzione ad un amico della password del proprio sito, affinché l’amico, sulla base di un accordo stretto in vita col testatore, lo gestisca e lo trasferisca al figlio del testatore al raggiungimento della maggiore età.
Tale caso è riconducibile allo schema della disposizione fiduciaria, con la conseguenza, particolarmente pregiudizievole per l’esecuzione dell’effettiva volontà del testatore, che l’obbligo assunto fiduciariamente non sarà coercibile. Il fiduciario sarà libero di rispettare o meno l’impegno preso col de cuis, potendo dunque scegliere anche di mantenere per sé la risorsa protetta dalla password, senza eseguire l’incarico e senza trasferirla al soggetto indicato. Laddove però il fiduciario decida spontaneamente di adempiere troverà applicazione l’istituto della soluti retentio, tipico delle obbligazioni naturali, con conseguente irripetibilità di quanto eseguito.
In conclusione, fermo restando che le chiavi d’accesso saranno disponibili mortis causa nei limiti della liceità ed in assenza di previsioni contrattuali di segno contrario, gli avvocati esperti del nostro team ti possono segnalare un inconveniente pratico che può pregiudicare concretamente l’effettiva utilità del lascito.
Laddove la password venga indicata nel testamento essa potrebbe essere indebitamente utilizzata da terzi che possono venire a conoscenza del contenuto della scheda testamentaria. Ciò può accadere sia quando il testatore è in vita, si pensi ai testimoni del testamento pubblico o a chi accidentalmente entra in possesso del testamento olografo, sia dopo la morte nel momento in cui il testamento viene pubblicato, si pensi agli altri parenti che sono convocati presso il notaio per la pubblicazione del testamento olografo.
Per ovviare a questo inconveniente pratico è possibile adottare degli accorgimenti tali da non scrivere nel testamento la password, ma indicare il modo per recuperarla. Si potrebbe attribuire la password che si trova in un determinato luogo indicato dal testatore, come la cassaforte (“Lascio a Tizio le password che si trovano nella mia cassaforte”).
In tal caso il lascito darebbe luogo, se esso ha natura attributiva, ad una doppia relatio: la prima al luogo fisico in cui è custodita la password, volta ad individuare l’oggetto immediato, la seconda al luogo digitale in cui si trova il bene finale, volta ad individuare l’oggetto mediato che si vuole concretamente attribuire.
Laddove invece il testatore intenda attribuire un mero incarico, la relatio sarà di primo grado, in quanto egli si limiterà ad enunciare esplicitamente l’incarico nella scheda testamentaria, indicando il luogo in cui rinvenire la password per accedere alla risorsa e svolgere l’incarico (“Lascio a Tizio la password del mio sito che si trova nella mia cassaforte affinchè lo gestisca fino al compimento della maggiore età di mio figlio”).
Un’ulteriore soluzione che Boschetti Studio Legale suggerisce ai suoi assistiti, volta a garantire la riservatezza delle chiavi d’accesso, potrebbe essere quella di affidare la password in deposito, mediante un mandato post mortem exequendum, ad un determinato soggetto di fiducia, con l’obbligo di consegnarla al soggetto che verrà indicato nel testamento. Così facendo, il testatore potrà limitarsi ad indicare l’oggetto effettivo della disposizione testamentaria (ossia la risorsa o l’affidamento dell’incarico), precisando che le credenziali d’accesso verranno consegnate dal soggetto al quale furono date in deposito (“Lascio le password del mio sito a Tizio, che gli verranno consegnate da Caio, al quale le ho consegnate in vita”).
Ma come rimediare all’eventuale obsolescenza della password?
Tale inconveniente però si può superare da un punto di vista giuridico, ritenendo che l’oggetto sostanziale della disposizione testamentaria non è mai la password in sè, ma la risorsa o l’incarico, con la conseguenza che il mutamento della password non incide sull’efficacia della disposizione.
Il cambiamento della password non pare potersi configurare come revoca tacita della disposizione testamentaria per trasformazione della cosa legata, in quanto cambiando la password non muta la funzione economico-sociale del bene. Un accorgimento di tipo materiale può essere quello di aggiornare periodicamente la password indicata, in modo che, anche da un punto di vista pratico, il destinatario della disposizione possa agevolmente provvedere ad eseguire l’incarico o ad appropriarsi della risorsa.
Eredità digitale: cosa succede in caso di morte di una persona?
Ultimamente molte società informatiche – tra le più note, Facebook e Apple – stanno introducendo la possibilità di designare un erede digitale, ossia quel soggetto che può avere accesso ai dati digitali del defunto.
Ma chi è l’erede digitale? Quali sono i suoi diritti e obblighi?
Boschetti Studio Legale ti propone alcuni spunti di riflessione cercando di individuare gli aspetti di maggior rilevo dal punto di vista giuridico.
Posto che lo stesso termine “digitale” non ha nella vigente normativa codicistica espresse definizioni o previsioni, si è tuttavia consolidato un concetto abbastanza univoco di eredità digitale: la successione dei propri dati digitali raccolti in vita ad un erede.
Il prevedere e definire la figura dellʼ “erede digitale” diviene dunque necessaria da un lato per proteggere il nostro patrimonio digitale, dall’altro per evitare che terzi possano accaparrarsi tali dati per fini lucrativi.
Una regolamentazione espressa è stata offerta solo da alcuni stati USA.
Nella normativa italiana rintracciamo alcuni disposti normativi che ci possono aiutare a individuare la disciplina applicabile. Il codice della privacy – che precisa come i dati della persona defunta possono essere acquisiti da un erede o un familiare purché il defunto non abbia espressamente vietato la loro trasmissione a quei successori – ci dà dunque una prima certezza: il “dato digitale” sopravvive alla morte. L’erede potrà accedere al patrimonio digitale del defunto per ottenerlo, e fare così proprie le “ricchezze digitali” relative al defunto oppure semplicemente cancellarle.
All’atto dell’accettazione di un software, dello smart phone, o del nostro personal computer, o al deposito in “cloud” dei nostri dati, stipuliamo infatti a tutti gli effetti di legge un contratto nel quale – a determinate
condizioni e spesso previa corresponsione di somme di denaro – compriamo uno spazio di memoria in
“server” gestiti da soggetti giuridici, i quali divengono detentori e custodi dei dati che noi gli affidiamo.
Il custode presso il quale depositiamo il nostro dato digitale ha l’obbligo di “non servirsi della cosa depositata e di non darla in deposito ad altri senza il consenso del depositante”, nonché l’obbligo di restituirla “al depositante o alla persona indicata per riceverla”.
L’erede legittimario o testamentario, in mancanza di diversa disposizione espressa e formale del titolare del diritto, potrà dunque liberamente invocare l’accesso ai dati digitali.
In ambito successorio la determinazione del valore dei dati digitali avrà poi fondamentale importanza:
la maggiore parte dei contenziosi si fonda infatti su pretese lesioni di legittima e/o atti in violazione di essa, quali ad esempio i legati.
In via analogica possiamo inoltre prevedere l’applicazione di alcuni istituti previsti dal codice civile:
- testamento: è necessario però che la nomina dell’erede digitale avvenga con un atto avente forma scritta e quanto meno firmato dal testatore;
- mandato post mortem: stessi obblighi formali necessari per il testamento con l’ulteriore limite che non verrebbero trasferiti anche i diritti relativi alla cosa digitale oggetto di successione: così se ad esempio trasferissi una password tramite un mandato, il mio successore non potrebbe però fare proprio il materiale protetto, che per assurdo resterebbe esterno al detentore della password.
- legato: strumento che consente la trasmissione di uno o più dati digitali (legato di cosa specifica). Al contrario del mandato, il legatario, cioè colui che riceve il legato può fare propri anche i diritti relativi alla cosa oggetto di successione (cioè il materiale protetto da una password data in legato). È inoltre fondamentale comprendere se il detentore qualificato e custode ha diritto di disporre ed utilizzare i dati digitali del defunto. Il principio della certezza del diritto e della libera circolazione dei beni, che ispira tutti gli ordinamenti più avanzati, suggerisce che, in mancanza di una idonea rivendica da parte di legittimati o aventi titolo, trascorso un determinato lasso di tempo (effetti decadenziali del diritto) il detentore qualificato – custode sarà libero di disporre dei dati (anche distruggendoli).
Scenari tipici / Casi studio
Gli scenari tipici sono stati elaborati da una fusione delle fattispecie più significative di diritto di famiglia che lo Studio tratta abitualmente, al fine di creare un caso strutturato e complesso, utile al lettore per orientarsi nella gestione del proprio caso personale. I casi studio illustrano invece vicende singole, realmente trattate, con dati e dettagli anonimizzati per garantire la riservatezza dei clienti.
Registrazione del contratto di convivenza e regolarizzazione del partner straniero
Coppia residente a Roma: cittadino italiano e compagna straniera priva di documenti di soggiorno. Ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per tutela della convivenza, seguito da pratica per carta di soggiorno familiare UE.
Adozione di maggiorenne per riconoscere un rapporto familiare di fatto
Cittadino statunitense residente a Roma con legame affettivo stabile con lo zio acquisito. Procedimento per adozione di persona maggiorenne ex artt. 291 e ss. del Codice Civile per formalizzare il rapporto familiare.
Contratto di convivenza per coppia italo-brasiliana: tutela patrimonio e permesso di soggiorno
Imprenditore italiano e compagna brasiliana conviventi da tre anni a Milano. Tre vulnerabilità interconnesse: migratoria, patrimoniale e successoria, risolte con un intervento coordinato su tre fronti paralleli.
Adozione in Colombia: coppia italiana realizza il sogno dopo 3 anni di percorso
Una coppia sposata da otto anni intraprende l’adozione internazionale con la Colombia. Un percorso attraverso due ordinamenti, tre istituzioni italiane e l’autorità centrale colombiana.
Successione con eredi in 4 paesi diversi: coordinamento Italia-USA-UK-Svizzera
Un imprenditore italiano lascia un patrimonio distribuito tra Italia, Stati Uniti e Svizzera, con quattro eredi in altrettanti paesi. Quattro ordinamenti, quattro sistemi fiscali da coordinare in parallelo.
Adozione maggiorenne figlio del partner: riconoscimento legame affettivo ventennale
Un uomo di cinquantotto anni chiede di adottare il figlio trentenne della moglie, cresciuto insieme da vent’anni. Un legame reale che la legge non riconosceva, con implicazioni successorie per i figli biologici.
Impugnazione testamento per lesione di legittima: recuperati 800.000 euro per gli eredi
Due figli ricevono 20.000 euro ciascuno da un testamento che lascia quasi tutto alla seconda moglie del padre. Un’azione di riduzione per lesione della quota di legittima risolta in mediazione.
Pianificazione successoria azienda familiare: passaggio generazionale da 3 milioni
Un imprenditore di sessantadue anni deve trasferire un’azienda da 50 dipendenti al figlio che la gestisce, tutelando la figlia che ha scelto un altro percorso. Patto di famiglia e holding per garantire continuità.
Adozione internazionale da parte di single: quando la legge apre una strada che pochi conoscono
Una donna single di quarantacinque anni intraprende l’adozione internazionale. Un percorso giuridicamente possibile ma poco conosciuto, che richiede una strategia legale specifica fin dal decreto di idoneità.
Eredità digitale: gestione criptovalute e asset digitali del defunto
Un professionista muore lasciando criptovalute per oltre 600.000 euro su wallet e exchange, senza istruzioni di accesso. Un patrimonio digitale che rischiava di andare perduto per sempre.
Rettifica del nome per persona transgender: documenti coerenti con la propria identità
Una professionista trentaduenne, in trattamento ormonale da otto anni, con documenti ancora al nome maschile di nascita. La discrepanza anagrafica generava outing forzati quotidiani in ambito lavorativo, bancario e amministrativo.
Attribuzione di sesso e aggiornamento di oltre 20 documenti: dalla sentenza alla nuova identità anagrafica
Un dirigente di 45 anni con sentenza di rettificazione già ottenuta si trova davanti al vero ostacolo: coordinare carta d’identità, patente, laurea, contratti di lavoro, mutuo e polizze assicurative presso enti con procedure non uniformate.
Consulenza legale per l’eredità digitale in Italia
In conclusione, pur trattandosi di risorse e beni sicuramente sconosciuti al legislatore del libro II del codice civile, sono utilizzabili, con alcuni opportuni accorgimenti, i consueti strumenti del diritto delle successioni per regolare mortis causa i propri interessi, patrimoniali e non, aventi ad oggetto tali beni digitali. Ciò è possibile valorizzando, da un lato, l’effettiva volontà del testatore e, dall’altro lato, il principio di atipicità delle disposizioni testamentarie patrimoniali e non patrimoniali, espressivo dell’autonomia testamentaria come componente della più ampia autonomia privata.
Sarebbe in ogni caso auspicabile un intervento legislativo, volto a dare maggiore certezza alle soluzioni cui si è giunti e a risolvere i problemi ancora aperti in materia di gestione dell’eredità digitale.
In attesa di un quadro normativo più chiaro, affidarsi a un avvocato per la pianificazione e gestione del patrimonio digitale è oggi più che mai fondamentale, specialmente per una persona residente all’estero o per stranieri residenti in Italia.
La natura intangibile e spesso frammentata dei beni digitali – che spaziano dagli account social ai wallet di criptovalute, dalle biblioteche digitali alle memorie archiviate in cloud – richiede una consulenza esperta per evitare che il patrimonio digitale finisca disperso o inutilizzabile.
Solo uno studio legale per successioni digitali come Boschetti Studio Legale può affiancare il testatore nel tradurre la sua volontà in disposizioni efficaci e tecnicamente precise, capaci di resistere a eventuali contestazioni.
Inoltre, un professionista può suggerire strategie su misura per preservare il valore economico, affettivo o simbolico di tali beni, nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze dei beneficiari.
Ignorare questo aspetto significa rischiare di lasciare in sospeso questioni complesse, con ripercussioni sia pratiche che emotive per i propri eredi. Affidarsi a uno studio legale per la gestione dell’eredità digitale non è solo una scelta prudente, ma anche un atto di responsabilità verso il proprio futuro e quello delle persone care.
Hai questioni legate alla famiglia o alle eredità? Siamo qui per aiutarti. Lasciaci i tuoi dettagli qui sotto e parliamone. Ti contatteremo nel più breve tmepo possibile per capire come potremmo supportarti al meglio.
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Come si fa l’eredità digitale?
L’eredità digitale si realizza attraverso una pianificazione accurata: occorre catalogare i beni digitali, indicare le disposizioni attraverso un testamento o strumenti specifici, e nominare un erede digitale. È fondamentale seguire procedure legali e sfruttare strumenti sicuri per garantire che le proprie volontà siano rispettate.
Che cos’è l’eredità digitale?
L’eredità digitale rappresenta l’insieme di dati, account e beni virtuali che possono essere trasferiti o gestiti dopo il decesso. Include risorse come criptovalute, profili social e archivi online, regolati da volontà personali e normative giuridiche.
Cosa si intende per patrimonio digitale?
Il patrimonio digitale racchiude tutti i beni immateriali gestiti in formato elettronico: dalle identità online agli investimenti in criptovalute, fino ai file conservati in cloud. La sua gestione richiede una visione strategica per garantirne tutela e continuità.
Come funziona l’eredità senza testamento?
In mancanza di testamento, l’eredità digitale viene disciplinata dalla normativa sulla successione legittima. Gli eredi devono spesso affrontare le policy delle piattaforme digitali, che possono prevedere procedure dedicate per accedere o chiudere gli account del defunto.





