Adozione internazionale da parte di single: quando la legge apre una strada che pochi conoscono
Caso-studio ipotetico elaborato sulla base della nostra esperienza con famiglie su questioni internazionali, volto a illustrare il tipo di operazioni che lo Studio è in grado di strutturare e gestire per clienti con profilo analogo; lo scenario non si riferisce a un caso specifico effettivamente trattato.
Una professionista quarantacinquenne, non sposata, desidera adottare un bambino. La risposta che riceve da chiunque consulti è sempre la stessa: in Italia i single non possono adottare. Ma non è esattamente così. La legge italiana prevede un’eccezione specifica, l’art. 44, comma 1, lettera d) della Legge 184/1983, che consente l’adozione in casi particolari quando sia accertata l’impossibilità di affidamento preadottivo, e la giurisprudenza ha progressivamente ampliato l’interpretazione di questa norma. A livello internazionale, alcuni Paesi consentono espressamente l’adozione da parte di persone singole, e la Convenzione dell’Aja non la esclude. Il percorso esiste, ma è stretto, complesso e pochissimi professionisti lo conoscono a fondo: richiede l’individuazione del Paese giusto, il decreto di idoneità del Tribunale per i Minorenni formulato in modo specifico per un single, un ente autorizzato con esperienza in questa tipologia di adozione, e il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera che il nostro ordinamento non prevede nella forma ordinaria. Una strada percorribile, ma solo con una competenza giuridica specialistica che sappia muoversi tra le pieghe della normativa italiana e internazionale.
Il caso
Una donna di quarantacinque anni, dirigente in una società farmaceutica multinazionale con sede a Milano, con un reddito elevato e una situazione patrimoniale solida. Non sposata e senza figli, matura da anni il desiderio di diventare madre ed esplora senza successo le opzioni di procreazione medicalmente assistita consentite dalla normativa italiana per le donne single.
Si rivolge a diversi studi legali per valutare la possibilità di un’adozione internazionale, ricevendo in ogni caso la medesima risposta: l’adozione piena (legittimante) in Italia è riservata alle coppie sposate da almeno tre anni. Fine della discussione. La donna si rivolge al nostro Studio come ultimo tentativo, dicendoci di aver letto di un caso giurisprudenziale in cui un tribunale italiano ha riconosciuto un’adozione internazionale pronunciata a favore di una persona singola.
La sfida
L’adozione internazionale da parte di un single rappresenta uno dei percorsi più complessi del diritto di famiglia, perché richiede di destreggiarsi simultaneamente tra le restrizioni dell’ordinamento italiano, le aperture di specifici ordinamenti stranieri e il meccanismo di riconoscimento delle sentenze estere.
Il quadro normativo italiano: restrizioni e aperture
- L’adozione legittimante (piena) ai sensi della Legge 184/1983, artt. 6-7, è riservata alle coppie coniugate da almeno tre anni (o conviventi stabilmente da tre anni prima del matrimonio): la persona singola è esclusa da questa forma di adozione
- L’art. 44 della stessa legge prevede l’adozione in casi particolari, accessibile anche a persone non coniugate. In particolare, la lettera d) consente l’adozione quando vi sia la “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”: una formula che la giurisprudenza ha poi interpretato in modo progressivamente estensivo
- La Corte di Cassazione e diversi Tribunali per i Minorenni hanno riconosciuto adozioni internazionali pronunciate all’estero a favore di single, qualificandole come adozioni in casi particolari ai sensi dell’art. 44, lett. d), quando l’adozione era stata pronunciata nel superiore interesse del minore e nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano
Individuazione del Paese e dell’ente
- Non tutti i Paesi che aderiscono alla Convenzione dell’Aja consentono l’adozione da parte di single: è necessario individuare un Paese che lo permetta espressamente nella propria legislazione, che abbia un sistema di adozione internazionale strutturato e affidabile, e per il quale esista un ente autorizzato italiano con esperienza specifica
- Tra i Paesi che consentono l’adozione a single, ciascuno ha requisiti diversi: limiti di età dell’adottante, differenza minima di età con l’adottando, requisiti di reddito, stato di salute, valutazione psicosociale con criteri specifici per i candidati non coniugati
- La scelta dell’ente autorizzato è ancora più critica che in un’adozione di coppia: pochissimi enti hanno esperienza nell’adozione da parte di single, e la competenza dell’ente sulla legislazione specifica del Paese di destinazione è determinante per il buon esito del percorso
Decreto di idoneità per single
- Il decreto di idoneità per una persona singola non è previsto espressamente dalla Legge 184/1983 nella sua formulazione ordinaria: il Tribunale per i Minorenni deve essere messo nelle condizioni di emettere un provvedimento che, pur non rientrando nella procedura standard dell’art. 30 (riservata alle coppie), apra la strada a un’adozione internazionale riconoscibile in Italia
- L’indagine dei servizi sociali su un candidato single presenta peculiarità: la valutazione della rete familiare e sociale di supporto, della capacità di gestione della genitorialità in assenza di un partner, della motivazione specifica che porta una persona sola all’adozione internazionale
- La formulazione del decreto deve essere sufficientemente precisa da essere accettata dall’autorità del Paese straniero, ma al contempo ancorata alla normativa italiana in modo da non creare problemi nella fase di riconoscimento
Riconoscimento in Italia
- La sentenza di adozione straniera a favore di un single non può essere riconosciuta come adozione piena (legittimante), perché l’ordinamento italiano la riserva alle coppie coniugate: deve essere ricondotta all’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d)
- La Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) non ha una procedura standardizzata per il riconoscimento delle adozioni da parte di single: ogni caso richiede una valutazione individuale della conformità alla Convenzione dell’Aja e ai principi dell’ordinamento italiano
- In caso di rifiuto o di difficoltà nel riconoscimento amministrativo, la via giudiziaria (ricorso al Tribunale per i Minorenni per il riconoscimento della sentenza straniera) rappresenta l’alternativa, ma con tempi e incertezze aggiuntivi
La Soluzione
Lo Studio strutturerebbe un percorso che possa affrontare fin dall’inizio la specificità della posizione di adottante single, costruendo ogni passaggio in modo coerente con l’obiettivo finale del riconoscimento dell’adozione in Italia.
1. Analisi giuridica e individuazione del Paese
- Ricerca approfondita sulla normativa e sulla giurisprudenza italiana in materia di adozione internazionale da parte di single: analisi delle sentenze dei Tribunali per i Minorenni e della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto adozioni straniere a favore di persone singole, con individuazione dei principi giuridici affermati e dei requisiti richiesti
- Analisi comparativa dei Paesi che consentono l’adozione a single: legislazione interna, requisiti per l’adottante, tempistiche medie, affidabilità del sistema, precedenti di riconoscimento in Italia. Individuazione della Bulgaria come Paese ottimale: legislazione che consente espressamente l’adozione da parte di single, sistema strutturato sotto il Ministero della Giustizia bulgaro, adesione alla Convenzione dell’Aja, precedenti favorevoli di riconoscimento in Italia
- Selezione dell’ente autorizzato con accreditamento in Bulgaria e esperienza documentata nell’adozione da parte di single: verifica delle adozioni concluse con successo, della struttura operativa in loco e della competenza sulla legislazione bulgara
2. Decreto di idoneità e preparazione del dossier
- Predisposizione della dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni di Milano con una formulazione specificamente studiata per il caso single: riferimento all’art. 44, lett. d) della Legge 184/1983, richiamo alla giurisprudenza di legittimità favorevole, indicazione del Paese prescelto e della sua legislazione in materia
- Preparazione della cliente ai colloqui con i servizi sociali, con attenzione alle aree di indagine specifiche per un candidato single: rete familiare di supporto (genitori, sorella con figli, amica intima disponibile come figura di riferimento), organizzazione pratica della vita quotidiana con un bambino (flessibilità lavorativa, supporto domestico, piano di conciliazione), motivazione dell’adozione come persona sola
- Gestione del rapporto con il Tribunale per i Minorenni: il giudice relatore potrebbe richiedere un approfondimento sulla giurisprudenza applicabile e sulla legislazione bulgara. Lo Studio in questo caso predisporrebbe una memoria integrativa con rassegna giurisprudenziale e documentazione sulla normativa del Paese di destinazione
- Ottenimento del decreto di idoneità formulato in modo da essere accettato dall’autorità bulgara e coerente con la futura procedura di riconoscimento in Italia
- Predisposizione del dossier per la Bulgaria: documentazione tradotta in bulgaro da traduttore giurato, apostillata, conforme ai requisiti del Ministero della Giustizia bulgaro per i candidati single
3. Fase bulgara: abbinamento e adozione
- Coordinamento con l’ente autorizzato nella fase di attesa dell’abbinamento: gestione delle comunicazioni con l’autorità bulgara, eventuali richieste di aggiornamento del dossier
- Assistenza nella valutazione dell’abbinamento proposto: un bambino di sei anni, residente in un istituto da due anni, con una storia personale che richiedeva una valutazione attenta. Coordinamento con un neuropsichiatra infantile per l’analisi della documentazione medica e psicologica del minore
- Assistenza a distanza durante il soggiorno in Bulgaria: la cliente trascorrerebbe un periodo di conoscenza e convivenza con il bambino sotto la supervisione dell’autorità bulgara
- Verifica della sentenza di adozione emessa dal tribunale bulgaro: conformità alla Convenzione dell’Aja, correttezza dei riferimenti normativi, completezza degli elementi necessari per il riconoscimento in Italia
4. Riconoscimento in Italia e adempimenti
- Predisposizione del fascicolo per la Commissione per le Adozioni Internazionali: sentenza bulgara con traduzione giurata, certificazione di conformità alla Convenzione dell’Aja, documentazione dell’intero percorso, memoria giuridica sulla riconducibilità all’art. 44, lett. d) della Legge 184/1983
- Gestione del dialogo con la CAI, che potrebbe richiedere approfondimenti sulla qualificazione giuridica dell’adozione: lo Studio produrrebbe una memoria supplementare con richiami alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei Tribunali per i Minorenni
- Ottenimento dell’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia
- Trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile come adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, lett. d)
- Adempimenti post-adozione: iscrizione anagrafica, richiesta di cittadinanza italiana, tessera sanitaria, iscrizione scolastica, individuazione del pediatra di base e della rete di supporto psicologico per l’inserimento del bambino nel nuovo contesto
Il risultato
L’intero percorso si svilupperebbe presumibilmente nell’arco di circa due anni e mezzo dalla consulenza iniziale alla trascrizione dell’adozione nei registri italiani.
- Decreto di idoneità ottenuto dal Tribunale per i Minorenni di Milano nonostante la posizione di single, grazie alla formulazione specifica del ricorso e alla memoria integrativa sulla giurisprudenza applicabile
- Dossier accettato dal Ministero della Giustizia bulgaro senza richieste integrative significative
- Abbinamento con un bambino di sei anni dopo circa quattordici mesi dall’invio del dossier
- Sentenza di adozione emessa dal tribunale bulgaro conforme alla Convenzione dell’Aja
- Riconoscimento ottenuto dalla CAI come adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), dopo un supplemento istruttorio gestito con la documentazione giurisprudenziale predisposta dallo Studio
- Trascrizione completata e cittadinanza italiana ottenuta per il minore
- Il bambino è stato inserito nella scuola primaria con il supporto di un percorso psicologico di accompagnamento, integrandosi positivamente nel nuovo contesto familiare e sociale
La cliente diventa madre per la legge italiana di un bambino che altrimenti rimarrebbe in istituto, attraverso un percorso che la maggior parte dei professionisti le aveva detto essere impossibile. Un risultato che dimostra come la normativa, letta con competenza e nel superiore interesse del minore, offra possibilità che una conoscenza superficiale esclude a priori.
Cosa ci dicono i clienti in casi analoghi
“Mi avevano detto tutti che non si poteva fare. Che in Italia i single non adottano, punto. Ero arrivata a questo Studio come ultima speranza, dopo mesi di porte chiuse e risposte negative. Invece mi hanno spiegato che una strada esiste, stretta ma percorribile, e che l’avrebbero costruita con me passo dopo passo. Il percorso è stato lungo, e ci sono stati momenti di incertezza: quando il Tribunale ha chiesto approfondimenti, quando la CAI ha sollevato dubbi sul riconoscimento. Ma in ogni momento sapevo che chi mi assisteva conosceva la materia nel dettaglio e sapeva come rispondere. Quando ho portato mio figlio a casa per la prima volta, ho capito che quei due anni e mezzo erano valsi ogni singolo giorno di attesa. Oggi siamo una famiglia, e la legge ci riconosce come tale.”
Durata e team
L’assistenza legale coprirebbe l’intero arco del percorso adottivo, circa due anni e mezzo dalla consulenza iniziale alla trascrizione, con il seguente coinvolgimento:
- Avvocato specializzato in diritto di famiglia e adozioni, con competenza specifica sulla giurisprudenza in materia di adozione da parte di single: consulenza iniziale, dichiarazione di disponibilità, memorie integrative per il Tribunale, gestione della fase di riconoscimento presso la CAI
- Consulenza in diritto internazionale privato, per l’analisi della normativa bulgara, la conformità alla Convenzione dell’Aja e la qualificazione giuridica dell’adozione ai fini del riconoscimento
- Coordinamento con l’ente autorizzato, per la predisposizione del dossier, la gestione delle comunicazioni con l’autorità bulgara e l’assistenza durante la fase in Bulgaria
- Rete di consulenti medici, per la valutazione delle condizioni del minore al momento dell’abbinamento
La direzione del caso verrebbe affidata a un unico referente, responsabile della strategia giuridica complessiva e del coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti lungo un percorso che per sua natura richiede continuità e coerenza in ogni passaggio.
Hai un caso simile?
Se sei una persona singola e desideri intraprendere un percorso di adozione, è fondamentale affidarti a un professionista che conosca a fondo le possibilità reali che l’ordinamento offre:
- analizzare la tua situazione alla luce della giurisprudenza aggiornata sull’adozione da parte di single, distinguendo tra ciò che la legge esclude e ciò che la giurisprudenza ha reso possibile
- individuare il Paese di destinazione più adeguato al tuo profilo, tra quelli che consentono l’adozione a single e che hanno precedenti di riconoscimento in Italia
- ottenere un decreto di idoneità dal Tribunale per i Minorenni con una formulazione giuridicamente solida e coerente con l’intero percorso
- gestire la fase nel Paese straniero con il supporto di un ente autorizzato competente e con un’assistenza legale continuativa
- affrontare la procedura di riconoscimento in Italia, che per le adozioni da parte di single presenta complessità specifiche che richiedono una competenza giurisprudenziale approfondita
Il nostro Studio è tra i pochi con esperienza specifica nell’adozione internazionale da parte di persone singole. Conosciamo le possibilità reali, i limiti dell’ordinamento e le strategie per costruire un percorso giuridicamente solido. Se ti hanno detto che non si può fare, forse non ti hanno detto tutto.
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