La Corte Costituzionale riconosce i diritti della madre intenzionale
Desta già molto interesse la pubblicazione di una sentenza chiaramente destinata a segnare l’evoluzione del diritto di famiglia italiano. Con la sentenza n. 68 del 22 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto per la cosiddetta “madre intenzionale” di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita legittimamente praticata all’estero.
La sentenza, occorre specificare bene, riguarda il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Ebbene, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non riconosce al bambino nato in Italia da una donna che ha fatto ricorso all’estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita il diritto di essere figlio anche della donna che ha espresso il consenso preventivo alle tecniche e si è assunta la responsabilità genitoriale.
La decisione ha accolto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Lucca, che aveva posto l’attenzione sugli articoli 8 e 9 della legge 40/2004 e sull’articolo 250 del Codice civile, rifacendosi al “monito della Corte costituzionale” del gennaio 2021. Con la sentenza n. 32/2021, infatti, la Consulta aveva già invitato il Parlamento a intervenire sul tema ritenendo “non più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa”.
I principi costituzionali che la Corte Costituzionale ha ritenuto violati
Secondo la Corte, il divieto attuale rappresenta una violazione di tre fondamentali principi costituzionali. Innanzitutto l’articolo 2 della Costituzione, poiché lede l’identità personale del bambino e il suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile. La bigenitorialità, in questa specifica circostanza, assume i tratti di una responsabilità che deriva dall’impegno comune assunto da una coppia nel momento in cui decide di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita per generare un figlio: impegno dal quale, una volta assunto, nessuno dei due genitori può sottrarsi, in particolare la cosiddetta madre intenzionale.
Viene poi violato l’articolo 3 per l’irragionevolezza di una disciplina discriminatoria che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse di pari rango costituzionale. Infine, la Corte ha ritenuto compromesso l’articolo 30, in quanto vengono lesi i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, tutti i diritti connessi alla responsabilità genitoriale.
Assume dunque centralità l’interesse superiore del minore, che deve vedere riconosciuto l’insieme dei suoi diritti nei confronti di entrambi i genitori, non solo della madre biologica ma anche di quella intenzionale. La Consulta ha evidenziato come il mancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio di entrambi i genitori comporti conseguenze gravissime per il minore.
Viene leso il diritto all’identità personale e si pregiudica l’effettività del diritto fondamentale di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del bambino. Inoltre si compromette il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I limiti della sentenza e la questione delle donne single
È importante sottolineare che la Corte ha mantenuto una posizione più cauta su altri aspetti della procreazione assistita. La Consulta ha infatti ritenuto “non irragionevole né sproporzionato non consentire alla donna single di accedere alla procreazione medicalmente assistita”, confermando quindi gli attuali limiti normativi per le donne single.
La motivazione addotta è che rientra nell’interesse dei futuri nati che il legislatore abbia ritenuto “di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno a priori, esclude la figura del padre”.
Tuttavia, la Corte ha ribadito con chiarezza che “non sussistono ostacoli costituzionali a una eventuale estensione, da parte del legislatore, dell’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche a nuclei familiari diversi da quelli attualmente indicati”, lasciando quindi aperta la possibilità di future modifiche normative anche per la famiglia monoparentale.
Verso un nuovo modello di famiglia costituzionalmente orientato
La decisione della Corte Costituzionale si inserisce in un contesto di persistente e colpevole inerzia legislativa. In assenza di una riforma organica da parte del Parlamento, sono stati i giudici, sollecitati dalle istanze concrete e drammatiche delle famiglie, a costruire pezzo dopo pezzo una tutela effettiva per i bambini nati da progetti di genitorialità condivisa. È un fenomeno che si ripete ormai da anni nel nostro ordinamento, dove la giurisprudenza costituzionale è costretta a colmare vuoti normativi che il legislatore si ostina a non affrontare.
La sentenza rappresenta quindi un ulteriore e decisivo tassello nella costruzione giurisprudenziale di un diritto di famiglia più inclusivo e moderno, che riconosca la pluralità delle esperienze genitoriali contemporanee e garantisca effettivamente il miglior interesse del minore, come impone la Costituzione.
Questa pronuncia costituzionale rafforza con forza l’idea che i legami affettivi, la responsabilità condivisa e l’intenzionalità nella costruzione di una famiglia debbano trovare pieno riconoscimento e tutela giuridica, anche al di fuori del modello tradizionale ancora prevalente nelle norme italiane. La Corte ha dimostrato ancora una volta di saper leggere i cambiamenti della società e di orientare il diritto verso soluzioni che privilegiano la sostanza delle relazioni familiari rispetto alla loro forma.
La sentenza segna quindi un passo decisivo e probabilmente irreversibile verso un diritto di famiglia che sappia rispecchiare la complessità e la ricchezza delle relazioni familiari contemporanee. L’obiettivo ultimo rimane sempre la tutela dei diritti fondamentali dei minori e il loro diritto a una identità giuridica stabile e certa sin dalla nascita, indipendentemente dalle modalità attraverso cui quella famiglia si è formata.La strada tracciata dalla Consulta è chiara: è tempo che anche il legislatore prenda atto di questi cambiamenti e provveda finalmente a una riforma organica che dia certezza giuridica a tutte le famiglie italiane, in tutte le loro forme.
Noi dello Studio Legale Internazionale Boschetti, in questo scenario, siamo dalla parte delle donne single e delle coppie omosessuali che cercano di ottenere il riconoscimento del figlio, anche per il genitore intenzionale, nei casi di procreazione assistita legalmente praticata all’estero.

Avv. Francesca Farina
Avvocato, Foro di Roma · Boschetti Studio Legale
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Roma Tre con tesi in Diritto di Famiglia, ha collaborato con Save the Children nella protezione dei minori. Specializzata in diritto di famiglia, successioni e adozioni internazionali, con un Master in Psicologia Giuridica e Psicopatologia Forense. Dal 2024 guida il team famiglia e successioni di Boschetti Studio Legale.
Albo Avvocati di Roma
Laurea Roma Tre
Save the Children
Master Psicologia Giuridica
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