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Divorziare in Italia vivendo all’estero: cosa succede davvero e come funziona la pratica

Quando un matrimonio unisce due persone di nazionalità diverse, o quando la vita della coppia si è spostata oltre i confini italiani, anche la fine del rapporto assume una dimensione particolare. In questo articolo spieghiamo, con un linguaggio chiaro, cosa deve sapere chi vive all’estero e desidera divorziare in Italia: dove ci si può rivolgere, quale legge regola lo scioglimento del matrimonio e come si gestisce la pratica a distanza

Cos’è il divorzio internazionale e quando riguarda chi vive all’estero

Si parla di divorzio internazionale ogni volta che lo scioglimento del matrimonio presenta un elemento di estraneità rispetto a un solo ordinamento. Questo accade in diverse situazioni: i coniugi hanno cittadinanze diverse, vivono in due Paesi distinti, hanno celebrato le nozze all’estero oppure possiedono beni e interessi distribuiti in più Stati. Per una coppia binazionale è una condizione quasi naturale, perché due nazionalità portano con sé due possibili sistemi giuridici di riferimento.

La presenza di questo elemento internazionale non complica soltanto la dimensione personale della separazione, ma apre due domande tecniche che è bene affrontare fin dall’inizio. La prima riguarda il giudice: davanti a quale autorità si può chiedere il divorzio, quando la coppia non è radicata in un unico Paese. La seconda riguarda la legge: quale ordinamento disciplina lo scioglimento del vincolo, dato che residenza e cittadinanza dei coniugi possono richiamare regole differenti.

A queste domande non risponde una sola fonte, ma un insieme coordinato di strumenti. Nell’Unione europea operano i regolamenti dedicati alla materia matrimoniale, che individuano il giudice competente e la legge applicabile. Quando questi strumenti non trovano spazio, interviene in via residuale la legge italiana di diritto internazionale privato, la legge 218 del 1995. Il sistema, in altre parole, è costruito a strati: prima il diritto europeo, poi quello nazionale.

Chi vive all’estero, dunque, non deve dare per scontato che la fine del matrimonio segua automaticamente le regole del Paese in cui risiede. Spesso esiste più di un foro possibile e più di una legge applicabile, e la scelta tra le diverse opzioni incide in modo concreto sugli esiti. Comprendere fin da subito la natura del proprio divorzio internazionale è il primo passo per impostare la pratica nel modo più efficiente.

Divorziare in Italia vivendo all’estero: quando è possibile

Molti coniugi che hanno costruito la propria vita fuori dai confini nazionali si chiedono se possano comunque rivolgersi a un tribunale italiano. La risposta, nella maggior parte dei casi, è positiva: divorziare in Italia vivendo all’estero è possibile, a patto che ricorra almeno uno dei criteri che radicano la competenza del giudice italiano.

Il primo riferimento è la legge 218 del 1995, che all’articolo 32 detta criteri di giurisdizione particolarmente ampi in materia di separazione e scioglimento del matrimonio. La competenza italiana sussiste quando uno dei coniugi è cittadino italiano oppure quando il matrimonio è stato celebrato in Italia. A questi si aggiungono i criteri generali richiamati dalla stessa norma, in particolare il foro del convenuto, cioè il luogo in cui risiede o è domiciliata la parte chiamata in giudizio.

Per una coppia binazionale questo quadro è spesso favorevole. È sufficiente, ad esempio, che uno dei due coniugi conservi la cittadinanza italiana perché la strada del tribunale italiano resti aperta, anche se entrambi vivono altrove. Lo stesso vale se le nozze, a suo tempo, sono state celebrate in un Comune italiano.

Va però precisato che i criteri della legge 218 operano in via residuale, cioè quando non è competente il giudice di un altro Stato dell’Unione europea in base ai regolamenti europei. Prima di tutto, quindi, si verifica se uno strumento europeo attribuisce la competenza a un’autorità di un Paese membro; solo in mancanza si applicano le regole nazionali italiane.

La conseguenza pratica è incoraggiante: anche da lontano, la coppia dispone quasi sempre di un foro a cui rivolgersi. Resta utile, però, valutare con attenzione quale sia davvero il tribunale competente, perché non sempre l’Italia è l’unica opzione disponibile.

Giurisdizione nel divorzio internazionale: quale tribunale è competente

Stabilire la giurisdizione nel divorzio internazionale significa individuare l’autorità davanti alla quale la domanda può essere validamente proposta. All’interno dell’Unione europea questo compito è affidato al regolamento sulla materia matrimoniale, il cosiddetto Bruxelles II ter, che dal primo agosto 2022 ha sostituito il precedente regolamento del 2003.

La norma non indica un unico giudice, ma una serie di fori alternativi, posti sullo stesso piano. La competenza può fondarsi sulla residenza abituale comune dei coniugi, sull’ultima residenza abituale quando uno dei due vi abita ancora, sulla residenza del convenuto oppure, nei casi di domanda condivisa, sulla residenza di uno dei coniugi. Rileva inoltre la cittadinanza comune dei due. Un criterio particolarmente utile per chi si è trasferito è quello della residenza del solo coniuge che propone la domanda, purché vi abbia risieduto per almeno un anno prima del deposito, termine che si riduce a sei mesi se questi è cittadino dello Stato in questione.

Il concetto chiave è quello di residenza abituale. Non coincide necessariamente con l’iscrizione anagrafica: la giurisprudenza europea la individua nel luogo in cui la persona ha fissato, con stabilità, il centro permanente dei propri interessi personali e lavorativi. Le risultanze dei registri pubblici hanno valore di prova, ma possono essere superate da elementi concreti che dimostrino una diversa integrazione nell’ambiente sociale.

Quando nessun giudice di uno Stato membro è competente in base al regolamento, la competenza può comunque radicarsi sulla base delle regole nazionali, come quelle italiane già viste. È quanto chiarito dalla Corte di giustizia in un noto caso che riguardava coniugi residenti fuori dall’Unione. Per la coppia binazionale la conseguenza è importante: spesso esistono più tribunali astrattamente competenti, e individuare quello giusto richiede una valutazione attenta.

Divorzio per italiani residenti all’estero: consensuale o giudiziale?

Una volta individuato il tribunale, resta da capire come si svolge concretamente la procedura. Il divorzio per italiani all’estero, come quello interno, può seguire due strade: la via consensuale e la via giudiziale. La differenza dipende dal grado di accordo raggiunto dai coniugi.

Nel divorzio consensuale i coniugi concordano tutte le condizioni, dai rapporti economici alle eventuali questioni relative ai figli, e le sottopongono al giudice perché le verifichi e le recepisca. È la soluzione più rapida e, di norma, la più adatta a chi vive lontano, perché riduce gli accessi in tribunale e si presta a una gestione a distanza. Nel divorzio giudiziale, invece, manca un’intesa e il giudice è chiamato a decidere sui punti controversi, con tempi necessariamente più lunghi.

La materia è stata recentemente ridisegnata dalla riforma Cartabia, che ha riunito in un unico rito, davanti al tribunale, i procedimenti di separazione e divorzio. Questo nuovo assetto vale anche per le situazioni con elementi internazionali e offre, in alcuni casi, la possibilità di presentare una domanda congiunta.

Per le coppie binazionali un ruolo decisivo lo gioca la legge applicabile. Il regolamento europeo dedicato, noto come Roma III, consente ai coniugi di scegliere di comune accordo quale legge regolerà il loro divorzio, tra alcune opzioni legate alla residenza abituale o alla cittadinanza. Questa facoltà permette spesso di accedere allo scioglimento del matrimonio nel modo più semplice e diretto, talvolta anche senza una previa separazione.

La scelta tra via consensuale e via giudiziale, quindi, non è solo una questione procedurale. Incide sui tempi, sui costi e sulla serenità delle parti, e per chi vive all’estero può fare la differenza tra una pratica lineare e un contenzioso prolungato. Vale la pena valutarla con attenzione fin dall’inizio.

Documenti, procura e gestione della pratica a distanza

Capire come funziona il divorzio a distanza può non essere una cosa semplice. Anzitutto, occorre saper bene che affrontare un divorzio da un altro Paese richiede un minimo di organizzazione documentale. La distanza, tuttavia, di per sé, non è un ostacolo. Il punto di partenza del divorzio a distanza è la procura alle liti: in Italia l’assistenza di un avvocato è obbligatoria, e la procura è l’atto con cui il coniuge conferisce al difensore il mandato a rappresentarlo. Può essere sottoscritta all’estero e fatta pervenire allo studio, con le formalità di autenticazione richieste secondo il Paese di provenienza.

Sul piano dei documenti, serve anzitutto l’atto di matrimonio, insieme alla documentazione anagrafica dei coniugi e, dove rilevino, ai documenti relativi ai figli e alla situazione economica. Quando questi atti sono stati formati all’estero, occorre di regola la traduzione e la legalizzazione, spesso nella forma dell’apostille, perché possano essere utilizzati nel procedimento italiano. È un passaggio da curare per tempo, poiché incide sui tempi complessivi della pratica.

Un altro aspetto utile da conoscere per il divorzio a distanza riguarda la prova della residenza. Come ricordato, la residenza abituale non si esaurisce nelle certificazioni dei registri pubblici: in caso di necessità è possibile dimostrarla con altri elementi concreti, dai contratti di lavoro o di locazione alle utenze, fino alla documentazione che attesti il radicamento della persona in un determinato luogo.

Grazie al deposito telematico degli atti e alla possibilità di firmare la procura a distanza, gran parte della pratica può essere seguita senza necessità di rientri frequenti in Italia. Il coniuge che vive all’estero mantiene un rapporto costante con il proprio difensore, che cura gli adempimenti presso il tribunale e lo aggiorna sullo stato del procedimento. Una buona preparazione iniziale dei documenti, in questa cornice, è ciò che rende davvero gestibile un divorzio condotto da lontano, anche quando i coniugi si trovano in Paesi diversi.

Tempi, costi e quando serve un avvocato per il divorzio internazionale

I tempi di un divorzio internazionale dipendono in larga misura dalla strada intrapresa. La via consensuale, fondata sull’accordo dei coniugi, si chiude in tempi contenuti, mentre la via giudiziale, segnata dal contrasto, richiede più udienze e quindi una durata maggiore. A questi fattori si aggiungono le variabili tipiche delle situazioni transnazionali, come la necessità di tradurre e legalizzare i documenti formati all’estero o di coordinare la posizione di due coniugi che vivono in Paesi diversi.

Un profilo da non trascurare è quello della litispendenza. Se entrambi i coniugi avviano un procedimento, ciascuno nel proprio Paese, prevale di norma il giudice adito per primo, mentre l’altro deve sospendere e poi dichiarare la propria incompetenza. Per questo la tempestività, e una scelta ragionata del foro, possono rivelarsi decisive.

Anche i costi variano in funzione della complessità del caso, del tipo di procedura e dell’attività necessaria a gestire gli aspetti internazionali. Un divorzio consensuale tra coniugi che hanno già raggiunto un’intesa comporta un impegno diverso rispetto a un giudizio contenzioso con questioni economiche o relative ai figli da definire.

Resta infine la domanda su quando serve un avvocato. La risposta, in questa materia, è netta: l’assistenza legale è sempre necessaria, e il suo valore non si limita alla rappresentanza in giudizio. La parte più delicata si gioca prima, nella scelta del tribunale competente e della legge applicabile, due decisioni che incidono profondamente sugli esiti del divorzio e che richiedono una valutazione esperta. Affidarsi per tempo a un professionista che conosca il diritto di famiglia internazionale consente di impostare la pratica nel modo più efficiente e di evitare errori difficili da correggere in seguito. È il modo migliore per affrontare con serenità un passaggio già di per sé impegnativo.

Se vivete in due Paesi diversi e state valutando di divorziare in Italia, con una consulenza dedicata possiamo chiarire fin da subito quale tribunale è competente, quale legge conviene applicare e come organizzare la documentazione. Noi dello Studio Legale Internazionale Boschetti affianchiamo le famiglie internazionali in ogni fase di questo percorso.

Autore

Avv. Francesca Farina

Avvocato, Foro di Roma · Boschetti Studio Legale

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Roma Tre con tesi in Diritto di Famiglia, ha collaborato con Save the Children nella protezione dei minori. Specializzata in diritto di famiglia, successioni e adozioni internazionali, con un Master in Psicologia Giuridica e Psicopatologia Forense. Dal 2024 guida il team famiglia e successioni di Boschetti Studio Legale.

Albo Avvocati di Roma

Laurea Roma Tre

Save the Children 

Master Psicologia Giuridica

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