Matrimonio tra cittadini di Paesi diversi: quale legge si applica se ci si separa?
Quando un matrimonio nato dall’incontro tra persone di Paesi diversi arriva al capolinea, alla fatica emotiva della separazione si aggiunge spesso una domanda che toglie il sonno: quale legge deciderà come finisce la nostra storia? È un’incertezza che conosciamo bene, perché ogni giorno affianchiamo coppie che vivono ormai in Stati diversi e non sanno a quale ordinamento guardare. Finché tutto procede sereno la cosa resta sullo sfondo, ma appena si pensa a separarsi capire quale legge regolerà lo scioglimento del matrimonio diventa decisivo. In questo articolo vi spieghiamo, con parole chiare, secondo quale legge si separa una coppia binazionale i cui partner vivono ormai in due Stati, e quanto margine di scelta riconosce oggi il diritto europeo.
Matrimonio tra cittadini di Paesi diversi: perché la legge applicabile è decisiva
Un matrimonio tra cittadini di Paesi diversi convive, sul piano giuridico, con più ordinamenti. Le due nazionalità dei coniugi richiamano altrettante leggi nazionali, e quando i partner finiscono per vivere in Stati differenti pesano anche le leggi dei rispettivi Paesi di residenza. Finché la relazione procede senza scosse nessuno ci pensa. Tutto cambia quando la coppia decide di interrompere il rapporto, perché allora bisogna stabilire secondo quali regole si scioglie il matrimonio.
Vogliamo chiarirlo subito: capire quale sia la legge applicabile non è un dettaglio per addetti ai lavori. Ordinamenti diversi disciplinano in modo differente presupposti e tempi della separazione e del divorzio. Alcuni chiedono un periodo di separazione prima di sciogliere il vincolo, altri permettono di arrivare direttamente al divorzio; alcuni valorizzano l’accordo dei coniugi, altri impongono passaggi più rigidi. La legge che governa lo scioglimento incide quindi sulla rapidità della procedura, sulla possibilità di una soluzione consensuale e, alla fine, sulla serenità con cui ciascuno volta pagina.
Nella nostra esperienza, la legge applicabile fa davvero la differenza non all’inizio, ma alla fine: lo vediamo quando una coppia arriva convinta di potersi rivolgere al giudice italiano e di vedersi applicare la legge italiana, e si trova invece davanti a un ordinamento straniero che allunga i tempi o non ammette il divorzio diretto. Il fatto che uno dei due risieda in Italia non comporta in automatico l’applicazione della legge italiana, così come la diversa cittadinanza non impone per forza una legge straniera. Esiste un sistema di regole, prevalentemente europee, che indica con precisione quale ordinamento entra in gioco. Affrontare il tema fin dall’inizio, prima di avviare qualsiasi pratica, permette di impostare la separazione nel modo più lineare ed evitare scelte affrettate, difficili da correggere quando il procedimento è ormai incardinato.
Qual è la legge applicabile alla separazione internazionale
Per individuare la legge applicabile alla separazione internazionale dobbiamo partire da una distinzione che spesso genera confusione. Un conto è stabilire quale giudice sia competente, cioè davanti a quale autorità si presenta la domanda; altro conto è stabilire quale legge quel giudice applicherà alla separazione o al divorzio. Sono due piani diversi, regolati da strumenti distinti, e non è affatto detto che coincidano. Quando i coniugi vivono in Stati differenti la distanza tra i due piani è ancora più evidente, perché può accadere che un tribunale italiano si trovi a decidere applicando una legge straniera.
Il riferimento centrale, per chi vive nell’Unione europea, è oggi il Regolamento europeo dedicato alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, comunemente indicato come Roma III. È questo strumento a dire al giudice quale ordinamento deve guidare la sua decisione. Per gli Stati che vi partecipano, tra cui l’Italia, la disciplina europea prevale oggi sulle norme nazionali di diritto internazionale privato in materia di separazione e divorzio.
Il metodo seguito è articolato. In assenza di una scelta dei coniugi, la legge applicabile si individua attraverso una sequenza ordinata di criteri di collegamento, che parte dalla residenza abituale della coppia e scende via via verso altri criteri. La residenza abituale, e non la sola cittadinanza, diventa così il fulcro del ragionamento. Per partner che non condividono più la stessa casa questo passaggio richiede particolare attenzione, perché bisogna verificare se sopravviva un collegamento comune recente oppure se occorra ripiegare su criteri successivi. È un controllo che conviene fare subito, perché da quel singolo accertamento dipende, in concreto, quale legge deciderà la vostra separazione.
Il Regolamento Roma III spiegato semplice
Vogliamo spiegarvi in modo semplice che cosa sia e come funzioni il Regolamento Roma III. Si tratta di un atto dell’Unione europea nato da una cooperazione rafforzata, cioè da un’iniziativa a cui hanno aderito soltanto alcuni Stati membri, tra i quali l’Italia. Non tutti i Paesi dell’Unione, dunque, lo applicano, ma per chi vive in uno Stato partecipante esso costituisce il punto di riferimento obbligato in tema di legge applicabile allo scioglimento del matrimonio.
Una caratteristica merita di essere sottolineata, perché spesso sorprende i nostri assistiti. Il regolamento ha portata universale: la legge che esso designa si applica anche quando si tratta della legge di uno Stato che non partecipa alla cooperazione o che è addirittura estraneo all’Unione europea. In concreto, un giudice italiano potrebbe trovarsi ad applicare la legge di un Paese terzo, se i criteri della disciplina conducono a quell’ordinamento. Non vi è quindi alcun automatismo a favore della legge del foro, e per i coniugi divisi tra due Stati questo è un punto da non trascurare.
Conviene poi chiarire i confini della materia. La disciplina si occupa soltanto dello scioglimento o dell’allentamento del vincolo coniugale, vale a dire del divorzio e della separazione personale. Restano fuori dal suo raggio d’azione altri profili, che pure si presentano spesso insieme alla crisi della coppia: l’annullamento del matrimonio, gli effetti patrimoniali tra i coniugi, le obbligazioni alimentari, le questioni successorie e quelle sulla responsabilità genitoriale. Ciascuno di questi aspetti segue regole proprie, contenute in altri strumenti. Comprendere questa ripartizione è essenziale, perché aiuta a non confondere piani diversi e a capire perché, nella stessa vicenda familiare, possano convivere leggi differenti, ognuna competente per una specifica questione.
Divorzio di una coppia binazionale: si può scegliere la legge?
Uno degli aspetti più apprezzati del sistema riguarda proprio la possibilità di scelta, e nel divorzio di una coppia binazionale assume un valore particolare. I coniugi non sono necessariamente vincolati a una sola legge: la normativa europea consente loro di designare di comune accordo quale ordinamento regolerà la separazione o il divorzio. Quando i partner vivono in Paesi diversi, e il criterio della residenza comune non è più disponibile, questa facoltà diventa uno strumento prezioso per fissare in anticipo le regole ed evitare incertezze.
La scelta, però, non è libera in senso assoluto. I coniugi possono indicare soltanto una tra alcune leggi predeterminate: quella dello Stato in cui entrambi risiedono al momento dell’accordo, quella dell’ultima residenza comune se uno dei due vi abita ancora, la legge della cittadinanza di uno dei coniugi oppure la legge del Paese del giudice che si occuperà della causa. Per chi ha nazionalità diverse e abita in Stati distinti, il ventaglio resta spesso ampio e consente soluzioni su misura.
L’accordo richiede una forma precisa, e su questo vi guidiamo con attenzione. Deve essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi, e può essere concluso o modificato fino al momento in cui ci si rivolge al giudice, o anche nel corso del procedimento se la legge nazionale lo permette. Esistono inoltre alcuni limiti di garanzia. Se la legge individuata dal regolamento non prevede il divorzio oppure attribuisce ai coniugi diritti diseguali di accesso alla separazione o al divorzio in ragione del sesso, il giudice applicherà la propria legge nazionale. Allo stesso modo, una norma straniera può essere disapplicata quando il suo effetto risulti manifestamente incompatibile con i principi di ordine pubblico. In mancanza di scelta, la legge viene individuata d’ufficio secondo una sequenza ordinata: residenza abituale comune attuale, ultima residenza comune dell’ultimo anno se uno vi risiede ancora, cittadinanza comune e infine legge del foro.
Cosa cambia in pratica su assegno, mantenimento e beni
Individuata la legge che scioglie il matrimonio, resta da capire cosa accade agli aspetti economici, che per molte coppie sono i più sentiti. Qui dobbiamo tenere ferma la distinzione già accennata: la legge applicabile al divorzio non si estende automaticamente a tutto ciò che ruota intorno alla separazione. Assegni, mantenimento e divisione dei beni seguono binari propri, e possono perfino essere regolati da ordinamenti differenti rispetto a quello che governa lo scioglimento del vincolo. Per chi vive in due Stati questo significa che, su tavoli diversi, possono pesare leggi diverse.
Il regime patrimoniale tra i coniugi, cioè la sorte dei beni acquistati durante il matrimonio, è disciplinato da un apposito regolamento europeo. In mancanza di una scelta delle parti, esso individua la legge applicabile guardando in primo luogo alla prima residenza abituale comune dei coniugi dopo le nozze e, in difetto, alla loro cittadinanza comune o al collegamento più stretto. Anche in questo campo i coniugi possono concordare quale legge applicare, entro opzioni legate alla residenza o alla cittadinanza, ed è una pianificazione che consigliamo di affrontare per tempo, idealmente già al momento del matrimonio.
Le obbligazioni alimentari, e con esse l’assegno a favore del coniuge e il contributo al mantenimento dei figli, rispondono a loro volta a un regolamento dedicato. La regola generale guarda alla residenza abituale di chi ha diritto al sostegno economico, così da ancorare la misura al contesto in cui quella persona vive realmente. Quando i partner abitano in Paesi diversi questo criterio diventa centrale, perché lega il mantenimento alla vita concreta del beneficiario. Ne deriva un quadro in cui lo scioglimento del matrimonio, i rapporti patrimoniali e gli obblighi di mantenimento possono rispondere a leggi diverse. Non è un labirinto, ma un sistema che va affrontato una questione alla volta, con lo strumento giusto per ciascuna: chi lo fa per tempo evita di scoprire troppo tardi che un aspetto della propria separazione era regolato da una legge che non aveva messo in conto.
Esempi concreti di matrimonio tra cittadini di Paesi diversi
Qualche esempio aiuta a vedere come questi principi operano nella realtà di un matrimonio tra cittadini di Paesi diversi, soprattutto quando i coniugi non vivono più insieme. Pensiamo a una cittadina italiana e a un cittadino francese, sposati e a lungo residenti a Milano, che si separano dopo che lui si è trasferito a Parigi. Se uno dei due continua a risiedere in Italia, l’ultima residenza abituale comune può ancora fungere da collegamento e condurre all’applicazione della legge italiana allo scioglimento del matrimonio, salvo un diverso accordo tra i coniugi.
Immaginiamo poi un cittadino tedesco e una cittadina spagnola che, dopo anni vissuti in Italia, tornano l’uno in Germania e l’altra in Spagna. Venuta meno una residenza comune e non avendo essi una cittadinanza condivisa, il sistema rischia di ripiegare sulla legge del giudice adito. Proprio per questo suggeriamo, in casi simili, di concordare per iscritto e in anticipo la legge applicabile, scegliendo una delle leggi consentite dal Regolamento Roma III, ad esempio quella corrispondente alla cittadinanza di uno dei coniugi.
Un terzo caso riguarda due coniugi che, sposatisi all’estero, hanno vissuto in Italia e oggi risiedono in Stati diversi senza condividere alcuna cittadinanza. Anche qui la ricostruzione dei collegamenti più recenti diventa decisiva per lo scioglimento del vincolo, mentre i beni e il mantenimento andranno valutati secondo le rispettive regole.
Questi scenari mostrano una costante: la residenza, attuale o appena trascorsa, tende a guidare le sorti della separazione, ma la facoltà di scelta consente alle coppie più previdenti di orientarne gli esiti. Conoscere in anticipo questi meccanismi significa decidere con consapevolezza, invece di subire regole scoperte soltanto all’ultimo.
Se formate una coppia di nazionalità diverse e vivete ormai in due Paesi distinti, vi consigliamo di chiarire fin da subito quale legge regolerebbe un’eventuale separazione e quale margine di scelta avete a disposizione. Lo Studio Legale Internazionale Boschetti affianca le famiglie internazionali nel definire per tempo queste scelte, con la cura e la riservatezza che il momento richiede.

Avv. Francesca Farina
Avvocato, Foro di Roma · Boschetti Studio Legale
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Roma Tre con tesi in Diritto di Famiglia, ha collaborato con Save the Children nella protezione dei minori. Specializzata in diritto di famiglia, successioni e adozioni internazionali, con un Master in Psicologia Giuridica e Psicopatologia Forense. Dal 2024 guida il team famiglia e successioni di Boschetti Studio Legale.
Albo Avvocati di Roma
Laurea Roma Tre
Save the Children
Master Psicologia Giuridica
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