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Domande frequenti su diritto di famiglia, successioni e convivenza

Abbiamo raccolto le domande che i nostri clienti ci rivolgono più spesso su convivenza, adozioni, successioni e divorzi. Ogni risposta è curata dai nostri avvocati specializzati in diritto di famiglia e delle successioni.

Se non trovi la risposta che cerchi, contattaci per una consulenza personalizzata.

Domande e risposte relative alla convivenza e alle coppie miste

Contratti di convivenza, diritti del convivente straniero, divisione patrimoniale e tutele per le coppie di fatto: le risposte ai dubbi più frequenti.

Contratto di convivenza per coppia con patrimoni separati: cosa prevedere?

Un contratto di convivenza per coppie con patrimoni separati deve prevedere almeno cinque clausole fondamentali: il regime patrimoniale scelto, le modalità di contribuzione alle spese comuni, l’uso dell’abitazione principale, le tutele in caso di cessazione della convivenza e la disciplina dei beni acquistati insieme.

Nel dettaglio, le clausole di tutela più importanti da inserire sono:

  • Regime patrimoniale: la scelta tra separazione e comunione dei beni. Per coppie con patrimoni già distinti, la separazione dei beni è la scelta più frequente perché mantiene autonomia su quanto ciascuno possedeva prima della convivenza
  • Contribuzione alle spese: definire chi paga cosa e in quale proporzione, dalle spese domestiche ordinarie alle spese straordinarie per la casa o per i figli
  • Uso dell’abitazione: stabilire chi può restare nella casa comune in caso di cessazione della convivenza, per quanto tempo e a quali condizioni
  • Beni acquistati in comune: prevedere come ripartire il valore di beni comprati insieme durante la convivenza, dagli arredi agli investimenti
  • Clausola di cessazione: disciplinare gli obblighi economici reciproci allo scioglimento, compresi eventuali contributi di mantenimento temporanei

Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, come previsto dalla Legge 76/2016 (Legge Cirrinnà). La registrazione all’anagrafe del Comune di residenza è necessaria per rendere il contratto opponibile ai terzi.

Se uno o entrambi i conviventi hanno attività imprenditoriali o partecipazioni societarie, è consigliabile prevedere clausole specifiche per separare il patrimonio personale da quello aziendale.

Convivente straniero: il contratto di convivenza dà diritto al permesso di soggiorno?

Sì, il convivente straniero di un cittadino italiano può ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari. La Legge 76/2016 (articolo 1, comma 36) ha introdotto questa possibilità, ma il contratto di convivenza da solo non è sufficiente: serve anche la dichiarazione anagrafica di convivenza e la prova della stabilità del legame.

I requisiti necessari per ottenere il permesso sono:

  1. Dichiarazione anagrafica: entrambi i conviventi devono risultare nello stesso stato di famiglia presso il Comune di residenza
  2. Convivenza effettiva e stabile: la Questura verifica che il rapporto sia reale e non di comodo, attraverso documenti, testimonianze e controlli
  3. Reddito del partner italiano: deve essere sufficiente a garantire il mantenimento del convivente straniero, secondo i parametri previsti per i ricongiungimenti familiari
  4. Alloggio idoneo: l’abitazione deve rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa

Il contratto di convivenza registrato rafforza in modo significativo la posizione del convivente straniero, perché rappresenta una prova formale della stabilità del rapporto. Nella pratica, presentare il contratto insieme alla dichiarazione anagrafica rende più agevole l’iter presso la Questura.

Il permesso di soggiorno ottenuto per convivenza ha la stessa durata di quello del convivente italiano (o di due anni se il partner è titolare di permesso a tempo indeterminato) e consente di lavorare in Italia.

Scioglimento della convivenza con immobile cointestato: come si divide?

Quando una convivenza si scioglie e c’è un immobile cointestato, la divisione segue le quote di proprietà risultanti dall’atto di acquisto. Se le quote sono uguali (50% ciascuno), entrambi hanno diritto alla metà del valore. Se non si raggiunge un accordo, si può chiedere la divisione giudiziale al tribunale.

Le opzioni concrete per la ripartizione sono tre:

  • Vendita a terzi e divisione del ricavato: la soluzione più semplice. L’immobile viene venduto e il prezzo viene diviso in proporzione alle quote di ciascuno
  • Acquisto della quota dell’altro: uno dei due conviventi rileva la quota dell’altro, versandogli il corrispettivo. Se c’è un mutuo, serve anche l’accollo o l’estinzione del finanziamento
  • Mantenimento della comproprietà: i due ex conviventi restano comproprietari, ad esempio mettendo l’immobile a reddito e dividendo i canoni. Soluzione rara ma possibile

Come si ripartiscono le spese sostenute durante la convivenza

Le spese per l’immobile vanno distinte in due categorie:

  • Spese ordinarie (utenze, manutenzione corrente, condominio): si dividono in proporzione alle quote, salvo diverso accordo scritto. Le spese già sostenute durante la convivenza non sono di norma rimborsabili
  • Spese straordinarie (ristrutturazioni, migliorie): il convivente che ha pagato più della propria quota ha diritto al rimborso della differenza, a condizione di poterlo dimostrare con ricevute e bonifici

Se c’è un mutuo cointestato, entrambi restano obbligati verso la banca indipendentemente dalla fine della convivenza. Per liberare uno dei due serve un accordo con l’istituto di credito (accollo liberatorio) oppure l’estinzione anticipata e la riaccensione a nome di uno solo.

Se esiste un contratto di convivenza con clausole sulla cessazione, le condizioni previste nel contratto prevalgono e semplificano la divisione.

Il convivente ha diritto alla pensione di reversibilità?

No, in Italia il convivente di fatto non ha diritto alla pensione di reversibilità. Questo diritto spetta esclusivamente al coniuge, al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile e ai partner di unione civile. La Legge 76/2016 non ha esteso la reversibilità ai conviventi di fatto, e la Corte Costituzionale ha confermato questa esclusione.

Quando spetta la pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità spetta in questi casi:

  • Coniuge superstite: sempre, anche se separato senza addebito
  • Coniuge divorziato: solo se titolare di assegno divorzile e non risposato
  • Partner di unione civile: alle stesse condizioni del coniuge, dal 2016
  • Coniuge separato con addebito: solo se titolare di assegno alimentare

Quando non spetta: il caso del convivente

Il convivente more uxorio, anche dopo decenni di vita insieme e anche con contratto di convivenza registrato, non matura il diritto alla pensione del partner deceduto. Questa è una delle differenze più rilevanti tra convivenza di fatto e matrimonio (o unione civile).

Come tutelare il convivente in assenza di reversibilità

Le alternative per garantire una tutela economica al convivente superstite sono:

  • Polizza vita: designare il convivente come beneficiario di una polizza. Il capitale non rientra nell’asse ereditario e viene liquidato direttamente
  • Testamento: lasciare al convivente beni o somme nei limiti della quota disponibile (la quota che non spetta agli eredi legittimari)
  • Fondo pensione integrativo: alcuni fondi consentono di designare il convivente come beneficiario della rendita o del capitale
  • Clausola nel contratto di convivenza: prevedere un obbligo di mantenimento post-mortem a carico dell’eredità, nei limiti della quota disponibile

La scelta dello strumento più adatto dipende dalla situazione patrimoniale della coppia e dalla presenza di eredi legittimari (figli, genitori), che hanno diritto a una quota riservata dell’eredità.

Domande e risposte relative allle adozioni nazionali e internazionali

Procedura adottiva, limiti di età, ricorsi e rapporto con gli enti autorizzati: cosa sapere prima di iniziare o durante il percorso.

Adozione internazionale rifiutata: si può fare ricorso?

Sì, il rifiuto dell’adozione internazionale si può impugnare. Se il Tribunale per i Minorenni nega il decreto di idoneità, la coppia può presentare reclamo alla Corte d’Appello entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso deve evidenziare errori nella valutazione o nuovi elementi a favore della coppia.

Le situazioni di rifiuto e i relativi rimedi sono diversi a seconda della fase in cui si verifica il diniego:

Rifiuto del decreto di idoneità (fase italiana)

  • Reclamo alla Corte d’Appello: entro 30 giorni, la coppia può contestare la valutazione del Tribunale per i Minorenni, producendo documentazione integrativa o una nuova relazione psicosociale
  • Nuova domanda: se il reclamo viene respinto, è possibile presentare una nuova istanza di idoneità, dimostrando che le circostanze che avevano portato al rifiuto sono cambiate

Rifiuto da parte del Paese straniero (fase estera)

  • Cambio di Paese: il decreto di idoneità italiano è valido per qualsiasi Paese aderente alla Convenzione dell’Aja. Se un Paese rifiuta l’abbinamento, l’ente può orientare la coppia verso un altro Stato
  • Cambio di ente autorizzato: se il problema riguarda l’operato dell’ente, la coppia può conferire l’incarico a un ente diverso, mantenendo il decreto di idoneità

Rifiuto dell’abbinamento specifico (proposta di minore)

  • Richiesta di nuovo abbinamento: la coppia può rifiutare la proposta di abbinamento e chiederne una diversa, senza perdere la propria posizione
  • Richiesta di chiarimenti: se le informazioni sul minore sono insufficienti, è diritto della coppia ottenere una documentazione sanitaria e psicologica completa prima di decidere

In ogni caso, è consigliabile farsi assistere da un avvocato specializzato in diritto minorile e adozioni internazionali, perché i termini per i ricorsi sono brevi e le motivazioni devono essere specifiche.

Adozione del figlio maggiorenne del partner: procedura e tempi

L’adozione del figlio maggiorenne del partner segue la procedura prevista dagli articoli 291 e seguenti del Codice Civile (adozione di persone di maggiore età). L’adottante deve avere almeno 18 anni in più dell’adottando, serve il consenso del figlio da adottare e l’assenso dei genitori biologici. La domanda si presenta al Tribunale ordinario e i tempi variano da 6 a 12 mesi.

Requisiti

  • Differenza di età: l’adottante deve avere almeno 18 anni più dell’adottando
  • Consenso dell’adottando: il figlio maggiorenne deve esprimere il proprio consenso davanti al giudice
  • Assenso dei genitori biologici: entrambi i genitori dell’adottando devono dare il loro assenso. Se uno dei genitori rifiuta, il tribunale può comunque pronunciare l’adozione se il rifiuto è ritenuto contrario all’interesse dell’adottando
  • Assenza di figli minori dell’adottante: se l’adottante ha figli minorenni, il tribunale deve verificare che l’adozione non pregiudichi i loro interessi

Procedura passo per passo

  1. Domanda al Tribunale ordinario del luogo di residenza dell’adottante, con allegati i documenti di identità, lo stato di famiglia e i certificati anagrafici
  2. Udienza: il giudice ascolta l’adottante, l’adottando e i genitori biologici per raccogliere consensi e assensi
  3. Verifiche del tribunale: il giudice accerta che l’adozione risponda a un reale interesse dell’adottando e non sia motivata solo da ragioni economiche o successorie
  4. Sentenza: se tutti i requisiti sono soddisfatti, il tribunale pronuncia l’adozione
  5. Trascrizione: la sentenza viene trascritta nei registri dello stato civile

Effetti dell’adozione del maggiorenne

L’adottato aggiunge il cognome dell’adottante al proprio (anteponendolo), acquista diritti successori nei confronti dell’adottante ma mantiene tutti i rapporti giuridici con la famiglia di origine. A differenza dell’adozione di minorenne, non si crea un rapporto esclusivo con la nuova famiglia.

Adozione dopo i 45 anni: quali Paesi la consentono e con quali limiti?

In Italia la legge prevede una differenza massima di 45 anni tra adottante e adottato (articolo 6 della Legge 184/1983), ma diversi Paesi esteri applicano limiti propri e più flessibili. Tra quelli che accettano genitori adottivi over 45: la Colombia consente l’adozione fino a 50-51 anni per bambini dai 9 anni in su, la Bulgaria non fissa un limite massimo rigido, l’India consente l’adozione fino a 55 anni e il Brasile non prevede un’età massima.

Paesi con limiti flessibili per genitori over 45

  • Colombia: consente l’adozione fino a 50-51 anni per bambini dai 9 anni in su e per minori con bisogni speciali
  • Bulgaria: non fissa un limite massimo rigido, la valutazione avviene caso per caso in base al profilo della coppia
  • India: accetta genitori adottivi fino a 55 anni, principalmente per bambini più grandi (over 5) e con valutazione individuale
  • Brasile: non prevede un’età massima per l’adottante, richiede solo una differenza minima di 16 anni con l’adottando
  • Perù: consente l’adozione fino a 52 anni per bambini over 6 o con bisogni speciali
  • Cile: accetta genitori fino a 55-60 anni, con requisiti di salute e valutazione caso per caso

Il limite italiano e le deroghe possibili

Il limite italiano dei 45 anni di differenza non è assoluto. Il Tribunale per i Minorenni può concedere una deroga quando:

  • Il superamento del limite è contenuto (pochi anni oltre la soglia)
  • La coppia adotta fratelli, di cui uno rientra nei limiti
  • Esistono circostanze particolari che rendono l’adozione nell’interesse del minore

Il decreto di idoneità italiano resta comunque necessario e deve essere ottenuto prima di rivolgersi a un ente autorizzato. L’ente guiderà la coppia verso i Paesi compatibili con la propria situazione anagrafica.

Fallimento del percorso adottivo con l’ente: come recuperare?

Se il percorso adottivo con un ente autorizzato fallisce, la coppia può cambiare ente senza perdere il decreto di idoneità, che resta valido per tre anni dalla data di rilascio. Si può presentare conferimento di incarico a un nuovo ente autorizzato, anche per un Paese diverso da quello inizialmente scelto.

Passi concreti per riprendere il percorso

  1. Verificare la validità del decreto: il decreto di idoneità dura tre anni. Se è ancora valido, non serve ripetere l’iter presso il Tribunale per i Minorenni
  2. Risolvere il rapporto con l’ente: comunicare formalmente la volontà di interrompere il rapporto, richiedendo il rendiconto delle somme versate e la restituzione della documentazione
  3. Scegliere un nuovo ente: l’elenco degli enti autorizzati è pubblicato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI). La coppia può scegliere un ente diverso, anche operante in Paesi differenti
  4. Conferire il nuovo incarico: firmare il contratto con il nuovo ente, allegando copia del decreto di idoneità e della documentazione già raccolta

Il rimborso delle somme versate

Per quanto riguarda le somme già pagate all’ente precedente:

  • Spese per servizi già resi (formazione, relazioni, pratiche avviate): di norma non sono rimborsabili
  • Acconti per fasi non ancora completate: la coppia ha diritto alla restituzione delle somme relative a prestazioni non eseguite
  • Inadempimento dell’ente: se il fallimento del percorso è imputabile a negligenza o inadempimento dell’ente (mancata comunicazione, ritardi ingiustificati, informazioni errate), la coppia può agire legalmente per il risarcimento del danno

Se il decreto sta per scadere

Se il decreto di idoneità è prossimo alla scadenza, la coppia può chiederne il rinnovo al Tribunale per i Minorenni. Il rinnovo prevede un aggiornamento della relazione dei servizi sociali, ma è una procedura più snella rispetto alla prima richiesta.


Domande e risposte relative alle successioni ed eredità

Eredità con debiti, testamenti contestati, successioni internazionali e passaggi generazionali d’impresa: le situazioni più complesse che gestiamo in studio.

Successione con eredi in paesi diversi: quale legge si applica e dove si apre la successione?

La successione si apre nel luogo dell’ultima residenza abituale del defunto e si applica la legge di quello stato, salvo diversa scelta espressa nel testamento (c.d. professio iuris). Lo stabilisce il Regolamento UE 650/2012. Un italiano residente in Germania, senza clausola di scelta, avrà una successione regolata dal diritto tedesco.

Nelle successioni transfrontaliere, la disciplina civilistica (ad es. accettazione, rinuncia, quote e devoluzione) è regolata dalla lex successionis individuata dalle norme di diritto internazionale privato (in ambito UE, di regola la legge dell’ultima residenza abituale del de cuius). Le imposte, invece, restano disciplinate dalle normative dei singoli Stati, rendendo spesso necessario un attento coordinamento.

Per i beni immobili può valere la legge del luogo in cui si trovano. Il Certificato Successorio Europeo facilita il riconoscimento in ambito UE, ma va richiesto con procedura specifica.

Eredità con debiti superiori all’attivo: cosa fare? Accettazione con beneficio d’inventario o rinuncia?

L’erede ha due opzioni: accettare con beneficio d’inventario, rispondendo dei debiti solo nei limiti del valore dei beni ricevuti, oppure rinunciare all’eredità, perdendo ogni diritto sui beni ma anche ogni responsabilità per i debiti. La scelta va fatta con l’assistenza di un avvocato, perché i termini sono perentori.

L’accettazione con beneficio d’inventario richiede una dichiarazione formale (davanti a notaio o Tribunale) e la redazione dell’inventario nei termini di legge. In alcuni casi, soprattutto se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, l’inventario deve essere redatto entro tre mesi.

La rinuncia all’eredità può essere effettuata entro dieci anni dall’apertura della successione, purché non vi sia già stata accettazione.

È importante prestare attenzione: compiere atti che presuppongono la volontà di accettare l’eredità, come prelevare denaro dai conti del defunto o disporre dei suoi beni, può integrare accettazione tacita e impedire una successiva rinuncia.

Testamento contestato: quanto dura la causa? I tempi, costi e probabilità di esito?

Una causa per impugnazione del testamento dura mediamente da 2 a 5 anni in primo grado. L’esito dipende dal motivo: l’azione di riduzione per lesione della legittima ha buone probabilità quando la lesione è documentabile, l’impugnazione per incapacità del testatore è più complessa e richiede perizie medico-legali.

I costi includono contributo unificato, spese legali e perizie (CTU). In caso di soccombenza, si pagano anche le spese della controparte. L’avvocato è indispensabile per valutare la fondatezza dell’azione prima di avviare la causa.

Trust e successione italiana: quando è compatibile e quando viene contestato?

Il trust è compatibile con l’ordinamento successorio italiano purché non violi le norme imperative e, in particolare, i diritti dei legittimari (coniuge, figli e, in alcuni casi, ascendenti).

Può essere oggetto di contestazione quando il conferimento di beni in trust incide in modo lesivo sulla quota di legittima spettante agli eredi necessari oppure quando, in concreto, il disponente conserva un controllo sostanziale sui beni tale da far ritenere il trust meramente simulato o interposto.

L’Italia riconosce l’istituto del trust in forza della Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata con legge n. 364/1989. Tuttavia, il trust non può essere utilizzato per eludere la disciplina successoria interna: se le attribuzioni in trust ledono i diritti dei legittimari, questi ultimi possono agire in giudizio mediante azione di riduzione per ottenere la reintegrazione della propria quota.

In presenza di un trust ritenuto meramente interposto o simulato, il giudice può disapplicarne gli effetti e ricondurre i beni nell’asse ereditario ai fini della tutela dei legittimari.

Azienda di famiglia in successione: patto di famiglia o testamento? Quale tutela di più?

Il patto di famiglia è lo strumento previsto dal codice civile per favorire il passaggio generazionale dell’azienda o delle partecipazioni societarie. Consente il trasferimento immediato dell’impresa a uno o più discendenti con il consenso di tutti i legittimari, i quali vengono liquidati o partecipano all’accordo.

Le attribuzioni effettuate con il patto di famiglia, se correttamente strutturate, non sono soggette alle ordinarie azioni di riduzione e collazione al momento della futura successione del disponente, garantendo maggiore stabilità nella continuità aziendale.

Il testamento, invece, offre maggiore flessibilità ma produce effetti solo alla morte del titolare e può esporre l’azienda a contestazioni tra eredi, con il rischio di comunione ereditaria e di azioni di riduzione da parte dei legittimari.

La scelta tra i due strumenti dipende dall’assetto familiare e dal grado di condivisione tra gli eredi: se è possibile raggiungere un consenso tra tutti i legittimari, il patto di famiglia rappresenta generalmente la soluzione più stabile per la continuità dell’impresa. In assenza di tale consenso, è spesso opportuno ricorrere a una pianificazione più articolata, che può includere testamento, donazioni, strumenti assicurativi o altri meccanismi compensativi a favore degli altri legittimari.

Domande e risposte relative ai divorzi e separazioni

Divisione di aziende, divorzi internazionali, pensione di reversibilità e modifica delle condizioni: le domande che ricorrono nelle cause di separazione e divorzio.

Divorzio con azienda familiare: come si valuta (quote, avviamento), si divide e come si tutelano i soci?

L’azienda non viene divisa materialmente tra i coniugi. In sede di separazione o divorzio è necessario distinguere tra azienda individuale e partecipazioni societarie, nonché verificare il regime patrimoniale applicabile.

In comunione legale, possono rientrare nella comunione le aziende costituite durante il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi; se l’azienda è stata costituita o intestata a uno solo dei coniugi, rilevano in genere gli utili e gli incrementi maturati durante il matrimonio. Diversamente, in regime di separazione dei beni, il coniuge non titolare può vantare, a seconda dei casi, diritti di credito o pretese economiche collegate al contributo fornito alla vita familiare o all’attività.

La regolazione economica avviene normalmente attraverso la liquidazione di una quota di valore, più che tramite il trasferimento dell’azienda, salvo diverso accordo tra le parti.

La valutazione economica dell’impresa richiede una stima coerente con la realtà aziendale e tiene conto della consistenza patrimoniale, della capacità reddituale e dell’avviamento, oltre che delle prospettive future. Il metodo prescelto (patrimoniale, reddituale o misto) incide in modo significativo sull’esito, e l’avviamento è spesso la componente più discussa perché incorpora la capacità dell’impresa di generare reddito nel tempo.

Quando l’attività è svolta in forma societaria, occorre inoltre coordinare gli aspetti familiari con quelli societari, considerando clausole statutarie, diritti di prelazione e limiti alla trasferibilità delle quote, così da evitare che la crisi coniugale produca effetti destabilizzanti sugli equilibri tra soci e sulla continuità dell’impresa.

Divorzio internazionale con coniugi in paesi diversi: quale tribunale è competente e quale legge si applica?

La competenza del tribunale nelle separazioni e nei divorzi con elementi di internazionalità è disciplinata dal Regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II-ter), sulla base di criteri di collegamento previsti dalla norma, in particolare legati alla residenza abituale dei coniugi (attuale o ultima comune), e in alcuni casi ad ulteriori criteri alternativi stabiliti dal Regolamento.

La legge applicabile a separazione e divorzio è invece determinata dal Regolamento (UE) 1259/2010 (Roma III): i coniugi possono effettuare una scelta preventiva nei limiti consentiti; in mancanza, la legge applicabile viene individuata secondo criteri oggettivi, tra cui la residenza abituale comune.

È importante chiarire che competenza e legge applicabile al divorzio non esauriscono tutti i profili: mantenimento, regime patrimoniale e responsabilità genitoriale seguono regole specifiche (e, spesso, differenti) a seconda della materia. Per questo, la valutazione preliminare non è neutra: l’avvocato analizza i fori effettivamente disponibili e le conseguenze pratiche della scelta processuale (tempi, costi, tutela economica e familiare), così da impostare correttamente la strategia prima del deposito della domanda.

Dopo il divorzio si perde il diritto alla pensione di reversibilità?

Non automaticamente. L’ex coniuge divorziato può avere diritto alla pensione di reversibilità se ricorrono i presupposti previsti dall’art. 9 della legge sul divorzio: in particolare, deve essere titolare di assegno divorzile, non essersi risposato e il trattamento pensionistico del defunto deve derivare da un rapporto anteriore alla sentenza di divorzio. 

Se il defunto si è risposato, la pensione può essere ripartita dal Tribunale tra coniuge superstite ed ex coniuge: la durata dei rispettivi matrimoni è un criterio rilevante, ma la ripartizione può tenere conto anche di ulteriori elementi valutati caso per caso. 

In assenza di assegno divorzile (o se l’assegno è stato definito in unica soluzione), il diritto alla reversibilità normalmente non matura. 

TFR e divorzio: a quanto ha diritto l’ex coniuge?

L’ex coniuge divorziato, se titolare di assegno divorzile e non risposato, può avere diritto a una quota del TFR percepito dall’altro coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro. La quota è pari al 40% del TFR riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (art. 12-bis L. 898/1970). 

Il diritto si concretizza quando l’altro coniuge percepisce il TFR, non automaticamente al momento del divorzio. Il calcolo è proporzionale: ad esempio, se il matrimonio è durato 15 anni e il rapporto di lavoro 30, spetta il 40% della quota di TFR riferibile ai 15 anni di coincidenza. 

In assenza di assegno divorzile, il diritto alla quota di TFR normalmente non matura.

Modifica delle condizioni di divorzio: quando è possibile e come si fa?

Le condizioni del divorzio possono essere modificate quando sopravvengono giustificati motivi che incidono in modo significativo sulla situazione economica o personale di uno dei coniugi (ad esempio su assegno, contributi o altri assetti stabiliti). La richiesta si propone al Tribunale competente, e non è sufficiente un cambiamento meramente temporaneo: occorre un mutamento concreto e rilevante rispetto all’equilibrio definito con la sentenza. 

Tra i casi più frequenti rientrano la perdita o riduzione stabile del reddito, l’avvio di una convivenza significativa del beneficiario e il raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli. Se vi è accordo tra le parti, l’aggiornamento delle condizioni può essere formalizzato anche tramite negoziazione assistita. In mancanza di accordo, si procede in via contenziosa, con tempi variabili in base al Tribunale e alla complessità del caso.

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