Unioni civili in Italia
- Unioni civili in Italia
- Definizione di unione civile e quadro normativo di riferimento (Legge Cirinnà)
- Differenze tra unione civile e matrimonio
- Procedura per la costituzione dell'unione civile
- Diritti e doveri delle parti
- Regime patrimoniale dell'unione civile
- Scioglimento dell'unione civile
- Unione civile e stranieri: le unioni civili tra cittadini stranieri o con elementi di internazionali
- Consulenza legale per unioni civili
Le unioni civili, introdotte in Italia con la Legge Cirinnà del 2016, rappresentano un passo fondamentale nel riconoscimento giuridico delle relazioni tra persone dello stesso sesso, pur restando un istituto ben distinto dal matrimonio. L’unione civile garantisce diritti e doveri reciproci, offrendo un quadro normativo che tutela sia gli aspetti affettivi che patrimoniali delle coppie. La complessità delle normative, talvolta unita alle sfumature di carattere internazionale, richiede un’assistenza legale qualificata di professionisti in grado di dominare la materia.
Boschetti Studio Legale si distingue per l’esperienza approfondita nel diritto di famiglia e la capacità di gestire le particolarità delle unioni civili, fornendo un servizio altamente personalizzato. Il nostro team è specializzato nell’assistenza legale in ogni fase del processo: dalla costituzione dell’unione civile, con la preparazione della documentazione necessaria, alla gestione delle implicazioni patrimoniali e successorie. Particolare attenzione è riservata alle coppie con elementi di internazionalità, grazie alla nostra competenza nel diritto internazionale privato e dell’immigrazione.
Ci impegniamo ogni giorno a fornire una consulenza trasparente e professionale, con un approccio che valorizza le esigenze individuali e assicura serenità durante ogni fase legale, grazie ad un team di avvocati capaci di esercitare il ruolo professionale con umanità ed empatia. La nostra missione è garantire un’assistenza legale impeccabile, sostenendo i diritti di tutte le coppie omosessuali contro ogni forma di discriminazione.
Definizione di unione civile e quadro normativo di riferimento (Legge Cirinnà)
L’unione civile rappresenta il riconoscimento giuridico della relazione tra persone dello stesso sesso, introdotta nell’ordinamento italiano dalla Legge 76/2016, nota come Legge Cirinnà. Si tratta di un istituto che attribuisce pari dignità giuridica e sociale degli omosessuali, titolari in quanto persone di diritti fondamentali che finalmente, con la legge suddetta, il legislatore garantisce e tutela.
La legge sulle unioni civili in Italia ha portato il paese ad allinearsi con gli standard europei in materia di diritti civili, offrendo una tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso. In particolare, l’Italia si è allineata al modello tedesco, posto che anche in Germania vige l’istituto delle unioni civili, diverso dal matrimonio improntato ad un modello eterosessuale.
Boschetti Studio Legale mette a disposizione la propria esperienza per assistere le coppie omosessuali che desiderano intraprendere questo percorso, offrendo supporto legale specialistico in ogni fase: dalla verifica dei requisiti necessari fino alla gestione degli aspetti patrimoniali e personali del rapporto. Il nostro team di professionisti segue con attenzione sia le coppie italiane che quelle con elementi di internazionalità, garantendo una consulenza personalizzata che tiene conto delle specifiche esigenze di ciascuna situazione.
Ci teniamo sempre a sottolineare che l’unione civile è più di una formazione sociale: rappresenta un vero e proprio modello giuridico di famiglia, introdotto nel nostro ordinamento per garantire diritti e doveri reciproci tra le parti, simili a quelli previsti per il matrimonio, ma riservato alle coppie dello stesso sesso. Questo istituto tutela non solo i legami affettivi, ma anche gli aspetti patrimoniali e personali della convivenza, prevedendo obblighi di assistenza morale e materiale, coabitazione e contribuzione ai bisogni comuni. L’unione civile è un passo fondamentale verso il riconoscimento della dignità e dell’uguaglianza di tutte le famiglie, rafforzando la tutela dei diritti individuali nel contesto familiare. Basti osservare che la tutela legale garantita dalla normativa include anche aspetti quali il diritto all’assistenza sanitaria, le decisioni in caso di malattia e la possibilità di subentrare nel contratto di locazione.
Il quadro normativo definisce con precisione le modalità di costituzione dell’unione civile e regola, oltre agli aspetti già indicati che riguardano la conduzione della vita di coppia e le sue implicazioni giuridiche, anche le cause che possono impedire la costituzione del vincolo e le procedure per lo scioglimento, che possono derivare dalla volontà delle parti, da gravi violazioni dei doveri, o da circostanze particolari come la rettificazione di sesso.
Si può legittimamente sostenere che la Legge Cirinnà ha introdotto un istituto giuridico parallelo al matrimonio ma con caratteristiche specifiche. Le parti unite civilmente acquisiscono uno status giuridico riconosciuto, che comporta l’assunzione di diritti e responsabilità nei confronti del partner e della società. Gli effetti giuridici dell’unione civile, come si è già osservato, si estendono a vari ambiti: dalla sfera personale a quella patrimoniale, dalle successioni alla previdenza sociale.
Inoltre, l’unione civile è equiparata al matrimonio anche ai fini della presentazione della domanda di cittadinanza italiana. Pertanto, il cittadino straniero che è parte di un’unione civile con il cittadino italiano può richiedere la cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge 5 febbraio 1992 n. 91, dopo due anni di residenza successivi alla stipula dell’unione, o tre, se l’unione civile è formalizzata all’estero.
Per chi si domanda come unirsi civilmente è importante consultare uno studio legale specializzato in diritto di famiglia, anche con competenze internazionali, se si tratta di partner stranieri in Italia. Noi di Boschetti Studio Legale possiamo mettere sul campo la nostra esperienza nel diritto internazionale, dell’immigrazione e in materia di cittadinanza italiana, e al tempo stesso possiamo contare su un team di avvocati familiaristi esperti nella presentazione della richiesta di unione civile e di tutti gli aspetti e adempimenti connessi.
Differenze tra unione civile e matrimonio
Prima di domandarsi quale sia la differenza tra unione civile e matrimonio, si deve partire dall’affermazione che le unioni civili con il matrimonio hanno in comune l’omogeneità di fondo del legame di coppia, ossia un legame affettivo di natura familiare dal che non si può escludere l’applicazione a entrambe le fattispecie di una disciplina almeno in parte comune.
Tuttavia, è innegabile che la disciplina introdotta con la legge 20 maggio 2016 n. 76 ha creato un nuovo istituto giuridico, le unioni civili, che rimane nettamente distaccato da quello del matrimonio. Pur riconoscendo numerosi diritti già previsti per i coniugi, tra cui quelli patrimoniali, ereditari e la tutela del partner economicamente più debole, la normativa ha mantenuto una chiara distinzione tra le due istituzioni. Questo è evidente sia nelle finalità della legge sia nella tecnica legislativa adottata, che ha volutamente evitato ogni riferimento simbolico che potesse assimilare l’unione civile al matrimonio tradizionale.
È particolarmente significativa, sotto questo profilo, che l’unione civile non prevede l’obbligo alla fedeltà (inteso in senso ampio, non solo fedeltà sessuale), che invece è sancito dall’art. 143 del codice civile per le coppie unite in matrimonio. Dai lavori parlamentari non si può comprendere se si sia trattato di un’omissione voluta e ragionata o di altro; tuttavia, appare a dir poco anomalo che una composizione familiare che si fonda sul riconoscimento del moto di affetto sentito dai suoi partner, meritevole di essere riconosciuta dalla normazione sovranazionale e del principio di cui all’art. 2 della Costituzione, non debba essere improntata anche sull’obbligo della fedeltà, come vale per le coppie eterosessuali.
Ad ogni modo, la distinzione tra matrimonio e unione civile, pur presente e tangibile, mai può giustificare discriminazioni irragionevoli. Lo stesso art. 3 della Costituzione, richiamato nella normativa, impone l’uguaglianza di trattamento, principio ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza 138/2010. A tal fine, il legislatore ha previsto la cosiddetta clausola di equivalenza, contenuta nel comma 20 della legge. Questa estende alle parti dell’unione civile tutte le disposizioni che riguardano i coniugi, compresi riferimenti normativi a termini come “coniuge” e “coniugi”. Ciò implica l’applicazione della disciplina matrimoniale in ambiti quali previdenza, assistenza, agevolazioni fiscali e regolamenti sull’immigrazione.
La creazione delle unioni civili rappresenta un primo passo significativo verso il riconoscimento delle famiglie formate da coppie dello stesso sesso. Tuttavia, resta ancora aperto il dibattito sull’introduzione di una normativa che sancisca il matrimonio egualitario, un obiettivo che appare necessario per superare completamente ogni forma di discriminazione. La Corte costituzionale e la Corte di Cassazione, in diverse pronunce, hanno confermato che il matrimonio è riservato alle coppie eterosessuali, lasciando al Parlamento la libertà di legiferare sull’eventuale estensione alle coppie omosessuali. La scelta legislativa di introdurre le unioni civili, anziché aprire al matrimonio egualitario, ha probabilmente riflesso una volontà politica di mediazione, considerando le difficoltà di ottenere un consenso più ampio su una norma che sancisse l’assoluta parità tra le due istituzioni.
Questo nuovo istituto presenta, dunque, un equilibrio tra innovazione e conservazione. Da un lato, si riconoscono numerosi diritti alle coppie dello stesso sesso, dall’altro, si cerca di rispettare i vincoli simbolici e culturali che tradizionalmente caratterizzano il matrimonio. Nonostante ciò, è auspicabile che il legislatore possa in futuro affrontare il tema del matrimonio per coppie omosessuali, superando le residue disparità di trattamento e garantendo una piena parità giuridica.
Procedura per la costituzione dell’unione civile
La procedura per costituire una unione civile tra persone dello stesso sesso si realizza attraverso una dichiarazione resa personalmente dalle parti dinanzi all’Ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, senza alcuna solennità di celebrazione che richiami il matrimonio, ma con una procedura formale che ne garantisce la validità legale.
Il procedimento si distingue per la sobrietà delle sue modalità: le parti esprimono la volontà di costituire un’unione civile mediante una dichiarazione semplice, senza che sia prevista una specifica sede per la formalizzazione, come avviene invece per il matrimonio presso la casa comunale. Questo elemento riduce l’accostamento simbolico al matrimonio, mantenendo però una chiara connotazione giuridica. La dichiarazione è documentata in forma scritta, con l’identificazione delle parti, dei testimoni e le necessarie sottoscrizioni, rispettando un ordine preciso: prima le parti, poi i testimoni, e infine l’Ufficiale di stato civile.
La registrazione dell’unione civile è un passaggio cruciale e avviene nell’archivio di stato civile, secondo quanto previsto dal codice civile. La normativa non specifica un registro distinto per le unioni civili, lasciando aperta l’interpretazione sull’uso di supporti cartacei o digitali. Tuttavia, la conservazione legale dell’atto originale rimane obbligatoria, distinguendo l’atto di costituzione dalla sua registrazione ufficiale, che ne certifica la validità giuridica e ne consente la prova nei rapporti sociali.
Le parti coinvolte devono essere maggiorenni, e la normativa non consente deroghe, dispensando o autorizzando unioni per minori di età, come invece avviene in alcuni casi per il matrimonio. Questo rigore normativo sottolinea la necessità di una piena consapevolezza nel compiere un passo che incide sullo status personale e sulle responsabilità reciproche.
Sebbene l’unione civile sia distinta dal matrimonio, la normativa riflette un processo di avvicinamento che mira a garantire un trattamento non discriminatorio, rispettando il diritto fondamentale delle persone dello stesso sesso di accedere a una forma di riconoscimento giuridico della loro relazione. Come si è già osservato, questo processo appare come un compromesso tra l’esigenza di riconoscimento e la volontà di non sovrapporre simbolicamente le due istituzioni.
Infine, la documentazione dell’unione civile consente di superare eventuali equivoci nei rapporti sociali, poiché l’atto di costituzione funge da prova determinante dell’esistenza del vincolo. La distinzione rispetto alla convivenza di fatto è resa evidente proprio attraverso la formalizzazione e registrazione ufficiale, che sanciscono l’unione civile come un nuovo istituto giuridico dotato di piena rilevanza legale.
Diritti e doveri delle parti
La legge 20 maggio 2016, n. 76, nota come Legge Cirinnà, istituisce unioni civili tra persone dello stesso sesso, attribuendo alle parti diritti e doveri analoghi in molti aspetti a quelli matrimoniali. Ad esempio, con la costituzione dell’unione civile, le parti “acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri” (art. 1, comma 11), come l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e il dovere di coabitazione. Infatti, come si è visto, il legislatore ha escluso per l’unione civile tra persone dello stesso sesso la prima regola generale del matrimonio, statuita dall’art. 143 del codice civile, che prevede “l’obbligo reciproco alla fedeltà”, ma ha mantenuto intatti gli obblighi di “reciproca assistenza morale e materiale e di coabitazione”.
Entrambi i partner dell’unione civile sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni, proporzionalmente alle loro risorse economiche e capacità lavorative, incluse le attività domestiche.
Le parti concordano l’indirizzo della vita familiare e fissano una residenza comune. Inoltre, possono scegliere un cognome comune tra i propri, con la possibilità di anteporre o aggiungere il proprio cognome al cognome scelto (art. 1, comma 10). Ad esempio, due partner che si uniscono civilmente potrebbero decidere di adottare il cognome “Rossi” come cognome comune, con la possibilità per uno dei due di utilizzarlo insieme al proprio, come “Bianchi Rossi”.
Il regime patrimoniale dell’unione civile è, in assenza di diverse pattuizioni, quello della comunione dei beni (art. 1, comma 13). Questo significa che, salvo diversa convenzione, tutti i beni acquistati durante l’unione appartengono a entrambi in egual misura. Le parti possono comunque stipulare accordi differenti, come la separazione dei beni, seguendo le norme previste dal codice civile.
Sul piano della tutela, in caso di condotta lesiva, come violenza o grave pregiudizio morale o fisico causato da una parte all’altra, “il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter del codice civile” (art. 1, comma 14). Ciò consente, ad esempio, di emettere un ordine restrittivo nei confronti del partner responsabile.
La legge equipara inoltre le unioni civili ai matrimoni in molti ambiti amministrativi e legali attraverso la clausola di equivalenza: “Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti […] si applicano anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso” (art. 1, comma 20). Questo comporta il riconoscimento di diritti come la reversibilità della pensione, le tutele previdenziali e il diritto di successione. Nel campo della previdenza sociale, in particolare, i diritti includono l’assistenza sanitaria attraverso l’estensione della copertura assicurativa al partner, il diritto agli assegni familiari e alle prestazioni previdenziali. In ambito lavorativo, le parti possono beneficiare dei congedi parentali e dei permessi per assistenza al partner. Inoltre, in caso di malattia, ciascuna parte ha il diritto di assistere il partner e di prendere decisioni riguardanti le cure mediche quando l’altro non è in grado di farlo.
In caso di scioglimento dell’unione civile, la procedura segue regole simili a quelle previste per il divorzio. Ad esempio, le parti possono manifestare anche separatamente la volontà di scioglimento davanti all’ufficiale di stato civile. Dopo tre mesi, è possibile avviare il procedimento per la cessazione dell’unione.
Infine, la legge regola situazioni eccezionali come il caso di rettificazione di sesso di una parte. In tali circostanze, se i coniugi scelgono di non sciogliere il matrimonio, questo si trasforma automaticamente in un’unione civile. Questi esempi dimostrano come la Legge Cirinnà garantisca una struttura normativa completa e tutelante per le coppie dello stesso sesso, offrendo parità giuridica e strumenti di protezione adeguati.
La costituzione di un’ comporta l’acquisizione di diritti e doveri reciproci tra le parti, che si impegnano a condividere una vita comune basata sul rispetto e il sostegno reciproco. La tutela giuridica si estende anche ai rapporti con i terzi. Le parti unite civilmente possono subentrare nel contratto di locazione in caso di morte del partner titolare e hanno diritto al risarcimento del danno in caso di morte del compagno per fatto illecito di terzi.
Regime patrimoniale dell’unione civile
La legge Cirinnà del 2016 stabilisce il regime patrimoniale per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ispirandosi alle regole del matrimonio, ma con alcune specificità. In assenza di una diversa scelta delle parti, il regime patrimoniale applicabile è quello della comunione dei beni. Questo significa che i beni acquisiti durante l’unione diventano proprietà comune, salvo eccezioni come i beni personali acquisiti prima della costituzione dell’unione (art. 1, comma 13).
Le parti hanno la facoltà di optare per un regime diverso, come la separazione dei beni, tramite una convenzione patrimoniale stipulata secondo le disposizioni del codice civile, in particolare gli articoli 162 e seguenti. La convenzione deve essere formalizzata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, per garantire chiarezza e tutela reciproca
Le disposizioni della legge prevedono inoltre che le parti non possano derogare ai diritti e ai doveri previsti dalla normativa per effetto dell’unione civile. In particolare, sono applicabili alle unioni civili alcune norme del codice civile, tra cui quelle relative alla simulazione e alla modifica delle convenzioni patrimoniali, così come specificato nel testo legislativo.
Un aspetto importante riguarda il regime successorio: la clausola di equivalenza (art. 1, comma 20) estende alle unioni civili le disposizioni patrimoniali previste per i coniugi. Ad esempio, la parte superstite ha diritto alla quota di legittima e a partecipare alla successione dell’altra parte secondo le stesse regole applicabili ai matrimoni. Inoltre, le norme previdenziali prevedono che il partner sopravvissuto possa beneficiare di trattamenti pensionistici di reversibilità.
La legge disciplina anche gli effetti dello scioglimento dell’unione civile. In caso di cessazione del rapporto, la risoluzione della comunione dei beni segue le regole previste per il matrimonio, garantendo una divisione equa e rispettando eventuali convenzioni patrimoniali in essere. Le parti devono inoltre affrontare eventuali obblighi economici, come la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del partner economicamente più debole, qualora ne ricorrano i presupposti.
Infine, la normativa prevede che le informazioni sul regime patrimoniale scelto siano registrate nel documento attestante la costituzione dell’unione civile, insieme ai dati anagrafici delle parti, dei testimoni e alla residenza comune. Questo garantisce trasparenza e opponibilità ai terzi.
Il regime patrimoniale delle unioni civili si configura così come uno strumento flessibile e protettivo, che consente alle parti di gestire i loro beni e le loro responsabilità economiche in modo equo e conforme alle loro scelte personali.
Scioglimento dell’unione civile
Lo scioglimento di un’unione civile può avvenire per diverse ragioni, incluse la volontà delle parti, il decesso di uno dei partner o la rettificazione anagrafica del sesso. La legge disciplina il procedimento per garantire un trattamento equo e conforme alle normative di diritto familiare.
Le parti possono decidere di sciogliere l’unione civile manifestando la propria volontà dinanzi all’ufficiale di stato civile, anche separatamente. Successivamente, trascorsi almeno tre mesi, una delle parti può presentare domanda di scioglimento formale al tribunale competente (art. 1, comma 24). Questo intervallo è stato introdotto per consentire un periodo di riflessione prima della formalizzazione definitiva della separazione.
In caso di decesso di uno dei partner, lo scioglimento dell’unione avviene automaticamente. Lo stesso principio si applica qualora venga dichiarata la morte presunta. Inoltre, una sentenza di rettificazione del sesso di uno dei due partner comporta lo scioglimento dell’unione civile, salvo che i partner non abbiano espresso la volontà di convertire il vincolo in matrimonio.
La legge richiama alcune disposizioni già previste per il matrimonio, come quelle della legge n. 898 del 1970 sul divorzio, adattandole al contesto delle unioni civili (art. 1, comma 25). Ad esempio, la divisione patrimoniale segue regole simili a quelle previste per i coniugi, tenendo conto di eventuali convenzioni patrimoniali in essere e delle esigenze economiche del partner economicamente più debole.
È previsto che il giudice possa stabilire obblighi economici tra le parti, come un assegno di mantenimento, qualora una delle due si trovi in una condizione di particolare fragilità economica al momento dello scioglimento. Tali obblighi sono valutati sulla base della durata dell’unione e delle circostanze personali ed economiche delle parti.
Boschetti Studio Legale, con il suo team di avvocati esperti in diritto di famiglia, offre assistenza completa per le procedure di scioglimento delle unioni civili. Lo studio supporta i clienti nella gestione di tutti gli aspetti legali, inclusa la negoziazione patrimoniale, la risoluzione di controversie e la definizione di accordi di mantenimento. Inoltre, fornisce consulenza personalizzata per affrontare casi complessi, come quelli legati alla rettificazione anagrafica del sesso o alla divisione di beni comuni. Grazie a un approccio professionale e attento alle esigenze dei clienti, Boschetti Studio Legale garantisce un’assistenza efficace e rispettosa dei diritti delle parti coinvolte.
Unione civile e stranieri: le unioni civili tra cittadini stranieri o con elementi di internazionali
La disciplina delle unioni civili assume una particolare complessità quando uno o entrambi i partner sono cittadini stranieri o quando sono presenti elementi di internazionalità.
Secondo l’articolo 32-bis del Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 7, in questi casi si applicano i principi del diritto internazionale privato, regolati in Italia dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218. Tale normativa stabilisce che la legge applicabile alle unioni civili, laddove siano coinvolti cittadini di Stati differenti, è quella dello Stato con cui l’unione ha un collegamento più stretto. Questo criterio viene definito con riferimento alla residenza abituale dei partner o, in sua assenza, alla cittadinanza comune. Tuttavia, l’ordinamento italiano pone come limite la necessaria conformità all’ordine pubblico italiano, per cui eventuali norme estere che risultino in conflitto con i principi fondamentali del nostro ordinamento non possono trovare applicazione.
Un’altra disposizione rilevante è contenuta nel Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 51, che ha introdotto specifiche procedure per il riconoscimento delle unioni civili costituite all’estero. Ai sensi del decreto, un’unione civile validamente formata in un altro Paese può essere riconosciuta in Italia, purché i requisiti sostanziali e formali rispettino la normativa nazionale. Tra questi, è essenziale l’assenza di impedimenti come unione preesistente, parentela o affinità tra i partner.
Inoltre, il diritto internazionale privato affronta il tema delle formalità di celebrazione delle unioni civili quando i cittadini italiani si uniscono civilmente all’estero. L’articolo 28 della Legge n. 218/1995 stabilisce che le forme e le modalità di celebrazione sono valide se conformi alla legge dello Stato in cui l’unione è stata celebrata. Questo principio è particolarmente importante per garantire il riconoscimento delle unioni civili all’estero anche in Italia.
Infine, la normativa italiana prevede particolari cautele nei confronti dei cittadini stranieri che intendono costituire un’unione civile in Italia. Secondo la Legge n. 76/2016, è necessario che il partner straniero produca un certificato rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese, attestante l’assenza di impedimenti legali all’unione civile. Tuttavia, tale requisito può essere derogato quando il rilascio del certificato non è possibile per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente.
Boschetti Studio Legale, grazie alla competenza dei suoi avvocati esperti in diritto di famiglia internazionale, offre assistenza specializzata per affrontare le complessità normative e procedurali delle unioni civili con elementi di internazionalità. Dalla consulenza sulla legge applicabile alla gestione delle pratiche burocratiche, lo studio garantisce un supporto completo per tutelare i diritti dei partner e facilitare il riconoscimento delle loro unioni in Italia.
Consulenza legale per unioni civili
L’unione civile rappresenta un passo fondamentale per molte coppie dello stesso sesso, garantendo diritti e doveri simili a quelli del matrimonio, ma anche specificità giuridiche che necessitano di un’adeguata comprensione e gestione. Boschetti Studio Legale, con il suo team di avvocati esperti in diritto di famiglia, è al tuo fianco per offrire supporto completo in ogni aspetto legale relativo alle unioni civili.
Ecco cosa possiamo fare per te:
- Assistenza nella costituzione dell’unione civile: supportiamo le coppie nella preparazione dei documenti necessari e nella comprensione delle formalità da espletare davanti all’ufficiale di stato civile. Se la tua unione civile presenta elementi di internazionalità, coinvolgendo partner di diversa cittadinanza o con residenza in Paesi differenti, offriamo supporto nell’interpretazione delle normative internazionali applicabili e nella gestione delle implicazioni legali relative all’unione. Indichiamo la documentazione ulteriore che il partner straniero è tenuto a produrre dal Paese di origine.
- Gestione di aspetti patrimoniali e patrimoniali: forniamo consulenza per le decisioni relative al regime patrimoniale, come la scelta tra comunione e separazione dei beni, personalizzando la gestione patrimoniale in base alle specifiche esigenze; offriamo consulenza nella redazione di accordi patrimoniali, regolando i rapporti economici tra le parti per garantire equità e tutela reciproca. In caso di conflitti, interveniamo per risolvere eventuali controversie legate al patrimonio o alla gestione finanziaria durante l’unione civile.
- Scioglimento dell’unione civile: il nostro studio assiste in tutte le fasi del processo di scioglimento, che può derivare dalla volontà di una o entrambe le parti, oppure da altre circostanze specifiche previste dalla legge, come il cambio di attribuzione di sesso. Ci occupiamo della gestione dei rapporti patrimoniali e delle procedure legali, garantendo una risoluzione rapida e rispettosa degli interessi di entrambe le parti.
Boschetti Studio Legale è al tuo fianco per tutelare i tuoi diritti e fornire soluzioni personalizzate, garantendo una gestione trasparente ed efficace di ogni aspetto legale legato alle unioni civili, grazie alla perfetta fusione della conoscenza del diritto di famiglia, del diritto internazionale privato e del diritto dell’immigrazione. Il nostro approccio si basa sulla comprensione approfondita delle esigenze specifiche di ogni coppia al fine di garantire ad ambo i partner la massima serenità. Offriamo consulenza preliminare per valutare la situazione e identificare le soluzioni più adeguate, garantendo una gestione efficace di ogni aspetto legale.
Per le coppie internazionali, forniamo assistenza specializzata nella gestione delle complessità legate alle diverse legislazioni nazionali, supportando i clienti nell’ottenimento della documentazione necessaria e nella comprensione degli effetti dell’unione nei diversi ordinamenti giuridici.
In caso di necessità di scioglimento dell’unione, il nostro studio garantisce supporto professionale per gestire la procedura nel modo più efficace e tutelante per entrambe le parti, sia in caso di scioglimento consensuale che giudiziale.
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Cosa si deve fare per fare l’unione civile?
Per fare l’unione civile è necessario recarsi personalmente all’ufficio dello stato civile del comune prescelto, portando con sé un documento d’identità valido e il codice fiscale. Occorre anche fornire i certificati di stato libero e di residenza. Per i cittadini stranieri, è obbligatorio il nulla osta rilasciato dal Paese d’origine. L’ufficiale di stato civile verificherà che non vi siano impedimenti alla costituzione dell’unione e fisserà una data per la celebrazione, che deve svolgersi alla presenza di due testimoni.
Quanto tempo ci vuole per un’unione civile?
Il tempo che ci vuole per costituire un’unione civile dipende dalla completezza e regolarità della documentazione presentata. In genere, trascorrono tra 15 e 30 giorni dalla richiesta per consentire all’ufficio di stato civile di verificare i requisiti e pubblicare l’atto. La data della cerimonia viene concordata con la coppia, tenendo conto della disponibilità del comune e può essere fissata anche oltre il termine minimo.
Quanto costa fare un’unione civile?
I costi per costituire un’unione civile comprendono una marca da bollo da 16 euro sulla richiesta, a cui si aggiungono eventuali diritti di segreteria che variano in base al comune (di solito tra 30 e 50 euro). Se la celebrazione avviene in sedi esterne alla casa comunale o in orari particolari, possono essere applicati costi aggiuntivi, stabiliti dal regolamento del comune e dalla location scelta.