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Divorzio breve in Italia

Il divorzio breve internazionale consente di sciogliere rapidamente il matrimonio in determinate condizioni. È necessario garantire il riconoscimento del provvedimento nei Paesi coinvolti. Una consulenza di uno studio legale di diritto internazionale può ridurre i tempi e semplificare le procedure.

Il divorzio breve rappresenta una procedura legale che consente lo scioglimento del matrimonio in tempi ridotti. Quando si parla di “divorzio breve internazionale”, ci si riferisce alla possibilità di combinare i benefici introdotti dalla Legge n. 55/2015 sul divorzio breve in Italia con le opportunità offerte dal diritto internazionale privato. Questo consente, da un lato, di ottenere il riconoscimento all’estero di un divorzio in breve tempo pronunciato in Italia e, dall’altro, di far riconoscere in Italia un procedimento rapido di scioglimento del matrimonio celebrato in un altro Stato.

Boschetti Studio Legale offre assistenza specializzata per gestire anche le procedure di divorzio breve internazionale, guidando i clienti attraverso le diverse opzioni disponibili. Il nostro approccio professionale tiene conto sia della normativa italiana sia delle legislazioni estere, garantendo una gestione efficace delle procedure di divorzio veloce all’estero e del loro successivo riconoscimento in Italia.

La normativa italiana, con la Legge 55/2015, ha ridotto significativamente i tempi di attesa, aprendo nuove prospettive anche nel contesto internazionale, dove le procedure possono essere ulteriormente ottimizzate.

Sostanzialmente l’articolo 1 della nuova normativa modifica l’articolo 3 della legge n. 898 del 1970, che regola i casi di scioglimento del matrimonio.

Per quanto riguarda le separazioni giudiziali:

  • Il periodo minimo di separazione continuativa richiesto per poter presentare domanda di divorzio viene ridotto da tre anni a dodici mesi. Questo termine continua a decorrere, come previsto in precedenza, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale durante la procedura di separazione personale.

Nel caso delle separazioni consensuali, comprese quelle derivanti da una trasformazione della separazione giudiziale in consensuale:

  • Il periodo minimo di separazione continuativa necessario per proporre la domanda di divorzio viene ridotto a sei mesi. Anche in questo caso, il termine decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nell’ambito della procedura di separazione personale.

Infine, pur non essendo esplicitamente indicato nella normativa, i sei mesi decorrono anche:

  • Dalla data riportata nell’accordo di separazione ottenuto tramite una convenzione di negoziazione assistita da avvocati;
  • Oppure dalla data dell’atto che formalizza l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile.

Nel quadro del diritto internazionale, il Regolamento Roma III offre ai coniugi la possibilità di scegliere la legge applicabile al loro divorzio tra diverse opzioni, tra cui:

  • La legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
  • La legge dell’ultima residenza abituale se uno dei coniugi vi risiede ancora
  • La legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi
  • La legge del foro.

Un aspetto importante da considerare è che alcuni paesi esteri consentono di ridurre ulteriormente i tempi necessari per il divorzio rispetto a quanto previsto dalla normativa italiana. Per esempio, in Spagna, non è necessario un periodo di separazione preventiva e il divorzio può essere richiesto già dopo tre mesi di matrimonio, con la possibilità che un unico avvocato rappresenti entrambi i coniugi tramite una delega. Anche in Romania, il divorzio può essere ottenuto senza separazione legale, una procedura vantaggiosa per molti cittadini romeni residenti in Italia.

Boschetti Studio Legale offre una consulenza specializzata per valutare la strategia più efficace, considerando sia le tempistiche ridotte introdotte dalla legge italiana sia le opportunità offerte dalle procedure internazionali. L’assistenza che può fornirti un avvocato per divorzio breve internazionale garantisce che il divorzio ottenuto all’estero sia poi pienamente riconoscibile in Italia, evitando problematiche future.

È importante sottolineare che il divorzio breve internazionale non è una semplice scorciatoia, ma una procedura legalmente riconosciuta che richiede una gestione professionale attenta per garantire la validità del provvedimento in tutti i paesi coinvolti. La scelta di questa procedura deve essere valutata considerando vari fattori, tra cui la situazione familiare, la presenza di figli e le questioni patrimoniali.

Vantaggi del divorzio breve all’estero

Il divorzio breve all’estero offre diversi vantaggi significativi rispetto alle procedure tradizionali, permettendo una gestione più efficiente e flessibile dello scioglimento del matrimonio.

Grazie all’articolo 5 del Regolamento Roma III, i coniugi possono accordarsi sulla legge applicabile al loro divorzio, scegliendo una normativa che preveda procedure più snelle, anche meno costose, o una legge che non richieda il periodo di separazione preventiva.

Infatti, mentre la legge italiana, con la riforma del 2015, ha ridotto i tempi a dodici mesi per le separazioni giudiziali e sei mesi per quelle consensuali, alcuni paesi stranieri offrono tempistiche ancora più brevi, non richiedendo il periodo di separazione preventiva. In tal caso i coniugi possono ottenere il divorzio diretto, evitando il “doppio passaggio” tipico del sistema italiano.

Questi sono alcuni esempi di Stati che non prevedono il periodo obbligatorio di separazione preventiva per poter procedere con il divorzio:

  • Spagna: Il divorzio può essere richiesto dopo tre mesi di matrimonio, senza necessità di separazione preventiva.  Inoltre, la delega a un unico avvocato consente di evitare la presenza di entrambi i coniugi in tribunale.
  • Portogallo: Similmente alla Spagna, è possibile ottenere il divorzio in tempi brevi senza un periodo di separazione obbligatorio.
  • Francia: Il divorzio può essere ottenuto senza separazione preventiva presentando una convenzione sui termini del divorzio, che deve essere approvata dal giudice. 
  • Romania: il divorzio può essere ottenuto senza dover affrontare una fase di separazione preventiva. Questa possibilità è aperta anche ai coniugi di origine romena che risiedono in Italia, i quali possono richiedere l’applicazione della legge rumena nel loro caso.

Dunque, come si può vedere, ogni Stato europeo adotta norme e criteri distinti riguardo al divorzio. Alcuni, come l’Italia, prevedono l’obbligo di un periodo di separazione, mentre altri consentono di ottenere il divorzio senza questa condizione, riflettendo le diversità culturali e giuridiche tra i vari Paesi. Tali variazioni possono avere un impatto rilevante sulle scelte delle coppie in merito al luogo e alle modalità con cui intraprendere il processo di divorzio.

Secondo il Regolamento Bruxelles II-ter, le decisioni di divorzio emesse in uno Stato membro dell’Unione Europea sono automaticamente riconosciute in Italia senza necessità di delibazione, purché rispettino i requisiti di regolarità. Ciò significa che un divorzio rapido ottenuto in un altro Paese UE può essere direttamente valido anche in Italia, evitando lungaggini burocratiche.

Si può quindi dire che il divorzio breve all’estero rappresenta un’opzione vantaggiosa per i coniugi che desiderano superare i limiti imposti dal sistema italiano, grazie all’applicazione di normative più snelle e tempi più rapidi, e anche, talvolta, dei costi ridotti. Tuttavia, è fondamentale assicurarsi che il procedimento sia compatibile con i requisiti del diritto internazionale privato e rispettoso dell’ordine pubblico italiano, garantendo così un pieno riconoscimento della decisione nel sistema giuridico italiano.

Boschetti Studio Legale è uno studio legale altamente specializzato in questo ambito, con una consolidata esperienza nella gestione di divorzi transnazionali e nelle procedure di riconoscimento delle sentenze straniere. Grazie a un team multidisciplinare e un’approfondita conoscenza dei Regolamenti UE e della normativa italiana, siamo in grado di offrire un’assistenza personalizzata e strategica, accompagnando i propri clienti in ogni fase del processo.

Scegliere Boschetti Studio Legale significa affidarsi a esperti capaci di fornire soluzioni rapide, efficaci e in linea con le esigenze specifiche di ciascun cliente, garantendo sicurezza giuridica e il rispetto delle normative applicabili. Contattaci per una consulenza su misura e scopri come semplificare il tuo percorso verso un divorzio breve e riconosciuto a livello internazionale.

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Riconoscimento in italia del divorzio breve all’estero

In merito al riconoscimento dei divorzi esteri, va evidenziato che i provvedimenti di divorzio ottenuti all’estero, se conformi ai requisiti per un divorzio breve estero previsti dal diritto internazionale privato, godono del riconoscimento automatico in Italia. Questo significa che, una volta ottenuto il divorzio in un altro paese, la sua validità viene riconosciuta nel sistema italiano senza necessità di ulteriori procedure complesse, purché rispetti i principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

Dunque il riconoscimento automatico in Italia di un provvedimento di divorzio ottenuto all’estero è subordinato al rispetto delle disposizioni del diritto internazionale privato italiano:

  1. Competenza del giudice straniero: L’autorità che ha emesso il provvedimento deve essere stata competente secondo i criteri stabiliti dal diritto internazionale privato.
  2. Conformità alla legge applicabile: Il divorzio deve essere stato pronunciato rispettando la legge applicabile al caso, determinata secondo i criteri di conflitto di leggi (ad esempio, la legge dello Stato in cui i coniugi avevano la residenza comune).
  3. Assenza di conflitto con l’ordine pubblico italiano: La decisione non deve essere contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, come quelli relativi alla dignità delle persone o al rispetto dei diritti fondamentali.
  4. Definitività della decisione: Il provvedimento straniero deve essere definitivo e non impugnabile nello Stato in cui è stato emesso.
  5. Rispetto del diritto di difesa: Le parti coinvolte devono essere state messe in condizione di partecipare al procedimento e far valere le proprie ragioni.

Se una o più delle condizioni sopra indicate non sono soddisfatte, il riconoscimento automatico non è possibile e sarà necessario ottenere la delibazione della Corte d’Appello italiana. Quest’ultima è richiesta anche se una delle parti si oppone al riconoscimento del divorzio o solleva contestazioni, rendendosi necessario un intervento giudiziale.

In merito ai divorzi pronunciati in Stati non aderenti all’Unione Europea, va detto che per i divorzi ottenuti in Stati extra-UE, che non sono soggetti al Regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis) o ad altri accordi internazionali, potrebbe essere necessario ricorrere alla delibazione.

Inoltre, per i divorzi ottenuti in Stati non aderenti all’Unione Europea, può essere richiesta la delibazione della sentenza presso la Corte d’Appello italiana. Questo accade specialmente quando la sentenza straniera non rispetta i principi fondamentali dell’ordinamento italiano, come il diritto alla difesa, o nel caso di conflitti con decisioni già prese da tribunali italiani.

Boschetti Studio Legale garantisce una gestione professionale di tutti questi aspetti, assicurando che i vantaggi del divorzio breve all’estero siano massimizzati nel rispetto delle normative vigenti e degli interessi di tutte le parti coinvolte.

Requisiti per il divorzio breve internazionale

Si può accedere al divorzio breve internazionale quando la coppia, e conseguentemente il matrimonio, presentano tratti transfrontalieri. È sempre necessario, nei casi di divorzio breve internazionale, e di divorzio breve con figli, o divorzio breve senza figli, soddisfare specifici requisiti legali stabiliti dalle normative europee e dal diritto internazionale privato italiano. Affidati al nostro studio legale per una valutazione accurata di ogni elemento necessario per intraprendere questa procedura, al fine di fornire un esatto inquadramento normativo e valutare l’esistenza dei requisiti fondamentali.

Il sistema dei requisiti si basa su un complesso di norme integrate tra loro: il Regolamento UE 2019/1111 stabilisce i criteri di giurisdizione, il Regolamento Roma III (1259/2010) determina la legge applicabile, mentre la legge italiana 218/1995 regola gli aspetti del riconoscimento delle sentenze straniere.

I requisiti essenziali che devono essere soddisfatti sono:

  • La corretta individuazione della giurisdizione competente, che può basarsi sulla residenza abituale dei coniugi, sull’ultima residenza abituale se uno dei coniugi vi risiede ancora, o sulla cittadinanza comune dei coniugi
  • La legittima scelta della legge applicabile, che deve essere formalizzata per iscritto, datata e sottoscritta da entrambi i coniugi, che può ricadere sulle seguenti ipotesi:
  1. a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o
  2. b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o
  3. c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o
  4. d) la legge del foro.
  • Il rispetto delle norme imperative del paese dove si svolge la procedura
  • La verifica che non sussistano cause ostative al successivo riconoscimento in Italia, come previsto dalla Convenzione dell’Aia del 1970

Per comprendere meglio il funzionamento di questi requisiti, consideriamo il caso di una coppia italo-spagnola residente in Italia. Secondo il Regolamento Roma III, i coniugi potrebbero scegliere di applicare la legge spagnola al loro divorzio, in quanto legge nazionale di uno dei coniugi (art. 5, lettera c). Questa scelta deve essere formalizzata secondo i requisiti previsti dall’art. 7 del Regolamento stesso, con un accordo scritto che specifichi chiaramente la volontà delle parti.

Boschetti Studio Legale offre assistenza specializzata nella verifica di tutti questi requisiti, garantendo che la procedura di divorzio internazionale sia valida ed efficace in tutti i paesi coinvolti. La nostra esperienza permette di individuare la strategia più appropriata per ogni situazione, assicurando il rispetto di tutte le normative applicabili e la tutela degli interessi dei nostri clienti.

Paesi che offrono il divorzio breve

La scelta del paese dove avviare una procedura di divorzio breve internazionale rappresenta un elemento strategico fondamentale, perché, tra le altre cose, può comportare tempi e costi ridotti rispetto al divorzio breve in Italia. Il Regolamento Roma III (1259/2010) ha creato un quadro normativo uniforme al fine di consentire la scelta.

Venendo ai vari Stati che prevedono procedure di divorzio breve, si può far richiamo alla procedura spagnola, che si distingue come una delle più efficienti in Europa. La legislazione spagnola permette di ottenere il divorzio dopo soli tre mesi dal matrimonio, senza richiedere un periodo di separazione preventiva. Questo contrasta significativamente con il sistema italiano che, nonostante le riforme della Legge 55/2015, richiede ancora dodici mesi di separazione per le procedure giudiziali e sei mesi per quelle consensuali.

Il sistema francese offre anch’esso procedure più snelle, permettendo il divorzio consensuale attraverso una convenzione controfirmata dagli avvocati e registrata da un notaio, senza necessità dell’intervento del giudice. Questa procedura risulta particolarmente vantaggiosa per le coppie che hanno raggiunto un accordo completo.

L’ordinamento tedesco, pur prevedendo un periodo di separazione, presenta procedure più strutturate e potenzialmente più rapide quando vi è il consenso di entrambe le parti. La competenza specifica dei tribunali tedeschi in materia familiare garantisce una gestione efficiente delle pratiche.

La Romania offre una procedura particolarmente interessante, in quanto non prevede l’istituto della separazione legale. Il Nuovo Codice Civile rumeno consente il divorzio consensuale attraverso procedure amministrative o notarili, rendendo il processo più rapido ed efficiente. In caso di mancato consenso, è sufficiente dimostrare un grave deterioramento del rapporto di coniugio o una separazione di fatto di due anni.

L’Olanda si distingue per la sua flessibilità e rapidità procedurale, offrendo la possibilità di ottenere il divorzio in tempi brevi attraverso agenzie specializzate, con costi contenuti intorno ai 3.000 euro.

Per completezza, si ritiene utile evidenziare che l’Inghilterra, un tempo meta privilegiata per i divorzi internazionali, ha recentemente modificato la propria normativa, richiedendo la residenza in loco da almeno un anno e un periodo di separazione che varia dai due ai cinque anni a seconda che il divorzio sia consensuale o meno. Anche la Svizzera rappresenta un’opzione poco attraente, posto che, pur non essendo richiesta la separazione preventiva, è necessario il consenso di entrambe le parti per procedere direttamente al divorzio; in caso contrario, occorre attendere due anni dall’inizio della separazione di fatto, con costi elevati.

La validità dei divorzi brevi internazionali in Italia è garantita dal Regolamento UE 2019/1111 e dalla Convenzione dell’Aia del 1970, che prevedono il riconoscimento automatico delle sentenze straniere di divorzio, purché rispettino i principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Questo significa che, una volta ottenuto il divorzio in uno di questi paesi per il divorzio breve, la sua efficacia sarà automaticamente riconosciuta in Italia.

Boschetti Studio Legale offre consulenza specializzata per identificare il paese più adatto alle specifiche esigenze dei clienti, considerando non solo la rapidità della procedura ma anche fattori come la lingua del procedimento, i costi del divorzio breve estero complessivi e la facilità di gestione della documentazione. La nostra esperienza permette di valutare accuratamente quale giurisdizione possa offrire il percorso più efficiente, garantendo al contempo la piena validità del divorzio breve estero in Italia.

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Procedura per il divorzio breve internazionale

La procedura per il divorzio breve internazionale segue un iter specifico definito dai regolamenti europei e dalle convenzioni internazionali. Boschetti Studio Legale accompagna i clienti attraverso ogni fase del processo, garantendo una gestione efficace e professionale.

L’iter segue sostanzialmente le seguenti tappe:

  1. Fase preliminare di valutazione. Il primo passo fondamentale consiste nella valutazione della giurisdizione competente secondo il Regolamento UE 2019/1111. In questa fase, si analizza la situazione specifica dei coniugi per determinare quale paese possa assumere la competenza del caso, considerando fattori come la residenza abituale, la cittadinanza e altri criteri di collegamento previsti dalla normativa.
  2. Scelta della legge applicabile. Secondo il Regolamento Roma III (1259/2010), i coniugi possono scegliere la legge applicabile al loro divorzio. Questa decisione deve essere formalizzata in un accordo scritto che rispetti i requisiti formali previsti dalla normativa. È cruciale che questa scelta avvenga prima dell’avvio della procedura di divorzio.
  3. Avvio della procedura. Una volta identificata la giurisdizione competente e la legge applicabile, si procede con la presentazione della domanda di divorzio presso l’autorità competente del paese prescelto. La documentazione necessaria varia a seconda del paese, ma generalmente include certificati di matrimonio, documenti d’identità e, se richiesto, prove della residenza.
  4. Riconoscimento in Italia. Come previsto dalla Convenzione dell’Aia del 1970 e dal Regolamento UE 2019/1111, il provvedimento di divorzio ottenuto all’estero viene automaticamente riconosciuto in Italia, purché rispetti i requisiti previsti dalla legge n. 218/1995. È importante assicurarsi che la procedura seguita sia conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano per garantire il successivo riconoscimento.  In particolare, il Regolamento Bruxelles II-ter facilita il riconoscimento senza necessità di ulteriori delibazioni, purché i requisiti di regolarità siano rispettati.

Come può notarsi, un aspetto fondamentale riguarda la certezza giuridica e la fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia nell’Unione. Il Regolamento prevede che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute negli altri Stati membri senza necessità di procedure speciali, garantendo così l’efficacia transfrontaliera del divorzio.

Boschetti Studio Legale garantisce un’assistenza completa in ogni fase:

  • Valutazione preliminare della giurisdizione competente
  • Scelta della legge applicabile più vantaggiosa
  • Preparazione e presentazione della documentazione necessaria
  • Gestione dei rapporti con le autorità centrali
  • Assistenza nel processo di riconoscimento della decisione in Italia

Il nostro obiettivo è assicurare una procedura efficiente e rapida, nel pieno rispetto delle normative europee e nazionali, garantendo la tutela degli interessi dei nostri clienti in ogni fase del processo.

Divorzio breve internazionale con figli

Quando un divorzio internazionale coinvolge minori, il Regolamento UE 2019/1111 prevede specifiche tutele e garanzie procedurali che pongono al centro l’interesse superiore del minore. La procedura richiede particolare attenzione e segue regole specifiche per proteggere i diritti dei minori nelle situazioni transfrontaliere.

La competenza giurisdizionale in questi casi è determinata principalmente in base alla residenza abituale del minore, come stabilito dal Regolamento. Questo criterio è stato scelto per garantire che le decisioni vengano prese dall’autorità più vicina alla vita quotidiana del bambino e che possa meglio valutare il suo benessere. Ad esempio, se un minore risiede abitualmente in Francia con uno dei genitori, sarà il tribunale francese ad avere la competenza primaria per le decisioni che lo riguardano.

Un elemento fondamentale introdotto dal Regolamento è il diritto del minore di essere ascoltato nel procedimento. Le autorità giudiziarie devono garantire al minore capace di discernimento la possibilità di esprimere la propria opinione, che dovrà essere tenuta in debita considerazione. Questo diritto deve essere esercitato in modo appropriato all’età del minore e alla sua maturità.

La Convenzione dell’Aja del 1996 rafforza ulteriormente la protezione internazionale dei minori, assicurando che ogni decisione sia presa nel loro interesse superiore. Le questioni relative all’affidamento, al diritto di visita e al mantenimento devono essere attentamente valutate considerando l’impatto sul benessere del minore nel contesto internazionale.

Boschetti Studio Legale garantisce un’assistenza specializzata in queste delicate procedure, assicurando che tutti gli aspetti relativi ai minori siano gestiti con la massima attenzione. Collaboriamo strettamente con le autorità centrali dei diversi Stati membri per facilitare la comunicazione e garantire il rispetto dei diritti dei minori.

Il nostro approccio mira a proteggere la continuità delle relazioni familiari, assicurando che il minore possa mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, nonostante la dimensione internazionale del divorzio. Offriamo consulenza specifica sulla gestione degli aspetti pratici come l’organizzazione del diritto di visita transfrontaliero e la definizione delle modalità di comunicazione tra il minore e il genitore che vive in un altro paese.

Costi del divorzio breve all’estero

I costi del divorzio breve all’estero variano significativamente in base al paese scelto per la procedura e alla complessità del caso. Il Regolamento UE 2019/1111 e il Regolamento Roma III hanno semplificato le procedure, ma è importante considerare tutti gli aspetti economici prima di intraprendere questa strada.

Ogni giurisdizione presenta una struttura di costi differente. Per esempio, mentre nei Paesi Bassi è possibile ottenere un divorzio con una spesa contenuta intorno ai 3.000 euro, in Svizzera i costi legali possono arrivare a quasi il triplo rispetto a quelli italiani. In Francia, nonostante l’efficienza del sistema, i costi legali elevati possono rappresentare un elemento deterrente per molte coppie.

Un ulteriore elemento da considerare è che alcuni paesi, come la Spagna, richiedono la traduzione e legalizzazione di tutti i documenti da presentare in tribunale. Questo può aggiungere ulteriori spese al procedimento, che variano a seconda del numero di atti richiesti e delle tariffe locali per la traduzione. Inoltre, se il paese prescelto richiede la presenza fisica dei coniugi, come accade in alcuni casi in Romania, è necessario aggiungere i costi di viaggio.

Le voci di spesa principali da considerare includono gli onorari degli avvocati nel paese scelto e in Italia, i costi di traduzione e legalizzazione dei documenti, le eventuali spese di viaggio e, in alcuni casi, i costi per stabilire la residenza nel paese prescelto. È importante sottolineare che alcuni paesi richiedono la presenza fisica delle parti durante il procedimento, il che può comportare spese aggiuntive.

Per garantire la massima trasparenza, Boschetti Studio Legale fornisce una consulenza preliminare dettagliata sui costi prevedibili dell’intera procedura. Nel preventivo vengono considerati non solo i costi diretti del divorzio all’estero, ma anche quelli relativi al successivo riconoscimento della sentenza in Italia, come previsto dal Regolamento UE 2019/1111.

In presenza di figli, vanno considerati anche i costi aggiuntivi legati alla necessità di predisporre accordi specifici per l’affidamento e il mantenimento, che possono richiedere l’intervento di professionisti specializzati come mediatori familiari o psicologi.

La nostra esperienza ci permette di individuare la soluzione più efficiente dal punto di vista economico, mantenendo elevati standard di qualità del servizio. L’obiettivo è quello di garantire un procedimento efficace che, pur richiedendo un investimento iniziale, possa risultare vantaggioso in termini di tempi e risultati rispetto a una procedura tradizionale in Italia.

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Regime patrimoniale dell’unione civile

La legge Cirinnà del 2016 stabilisce il regime patrimoniale per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ispirandosi alle regole del matrimonio, ma con alcune specificità. In assenza di una diversa scelta delle parti, il regime patrimoniale applicabile è quello della comunione dei beni. Questo significa che i beni acquisiti durante l’unione diventano proprietà comune, salvo eccezioni come i beni personali acquisiti prima della costituzione dell’unione (art. 1, comma 13).

Le parti hanno la facoltà di optare per un regime diverso, come la separazione dei beni, tramite una convenzione patrimoniale stipulata secondo le disposizioni del codice civile, in particolare gli articoli 162 e seguenti. La convenzione deve essere formalizzata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, per garantire chiarezza e tutela reciproca

Le disposizioni della legge prevedono inoltre che le parti non possano derogare ai diritti e ai doveri previsti dalla normativa per effetto dell’unione civile. In particolare, sono applicabili alle unioni civili alcune norme del codice civile, tra cui quelle relative alla simulazione e alla modifica delle convenzioni patrimoniali, così come specificato nel testo legislativo.

Un aspetto importante riguarda il regime successorio: la clausola di equivalenza (art. 1, comma 20) estende alle unioni civili le disposizioni patrimoniali previste per i coniugi. Ad esempio, la parte superstite ha diritto alla quota di legittima e a partecipare alla successione dell’altra parte secondo le stesse regole applicabili ai matrimoni. Inoltre, le norme previdenziali prevedono che il partner sopravvissuto possa beneficiare di trattamenti pensionistici di reversibilità.

La legge disciplina anche gli effetti dello scioglimento dell’unione civile. In caso di cessazione del rapporto, la risoluzione della comunione dei beni segue le regole previste per il matrimonio, garantendo una divisione equa e rispettando eventuali convenzioni patrimoniali in essere. Le parti devono inoltre affrontare eventuali obblighi economici, come la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del partner economicamente più debole, qualora ne ricorrano i presupposti.

Infine, la normativa prevede che le informazioni sul regime patrimoniale scelto siano registrate nel documento attestante la costituzione dell’unione civile, insieme ai dati anagrafici delle parti, dei testimoni e alla residenza comune. Questo garantisce trasparenza e opponibilità ai terzi.

Il regime patrimoniale delle unioni civili si configura così come uno strumento flessibile e protettivo, che consente alle parti di gestire i loro beni e le loro responsabilità economiche in modo equo e conforme alle loro scelte personali.

Scioglimento dell’unione civile

Lo scioglimento di un’unione civile può avvenire per diverse ragioni, incluse la volontà delle parti, il decesso di uno dei partner o la rettificazione anagrafica del sesso. La legge disciplina il procedimento per garantire un trattamento equo e conforme alle normative di diritto familiare.

Le parti possono decidere di sciogliere l’unione civile manifestando la propria volontà dinanzi all’ufficiale di stato civile, anche separatamente. Successivamente, trascorsi almeno tre mesi, una delle parti può presentare domanda di scioglimento formale al tribunale competente (art. 1, comma 24). Questo intervallo è stato introdotto per consentire un periodo di riflessione prima della formalizzazione definitiva della separazione.

In caso di decesso di uno dei partner, lo scioglimento dell’unione avviene automaticamente. Lo stesso principio si applica qualora venga dichiarata la morte presunta. Inoltre, una sentenza di rettificazione del sesso di uno dei due partner comporta lo scioglimento dell’unione civile, salvo che i partner non abbiano espresso la volontà di convertire il vincolo in matrimonio.

La legge richiama alcune disposizioni già previste per il matrimonio, come quelle della legge n. 898 del 1970 sul divorzio, adattandole al contesto delle unioni civili (art. 1, comma 25). Ad esempio, la divisione patrimoniale segue regole simili a quelle previste per i coniugi, tenendo conto di eventuali convenzioni patrimoniali in essere e delle esigenze economiche del partner economicamente più debole.

È previsto che il giudice possa stabilire obblighi economici tra le parti, come un assegno di mantenimento, qualora una delle due si trovi in una condizione di particolare fragilità economica al momento dello scioglimento. Tali obblighi sono valutati sulla base della durata dell’unione e delle circostanze personali ed economiche delle parti.

Boschetti Studio Legale, con il suo team di avvocati esperti in diritto di famiglia, offre assistenza completa per le procedure di scioglimento delle unioni civili. Lo studio supporta i clienti nella gestione di tutti gli aspetti legali, inclusa la negoziazione patrimoniale, la risoluzione di controversie e la definizione di accordi di mantenimento. Inoltre, fornisce consulenza personalizzata per affrontare casi complessi, come quelli legati alla rettificazione anagrafica del sesso o alla divisione di beni comuni. Grazie a un approccio professionale e attento alle esigenze dei clienti, Boschetti Studio Legale garantisce un’assistenza efficace e rispettosa dei diritti delle parti coinvolte.

Unione civile e stranieri: le unioni civili tra cittadini stranieri o con elementi di internazionali

La disciplina delle unioni civili assume una particolare complessità quando uno o entrambi i partner sono cittadini stranieri o quando sono presenti elementi di internazionalità.

Secondo l’articolo 32-bis del Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 7, in questi casi si applicano i principi del diritto internazionale privato, regolati in Italia dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218. Tale normativa stabilisce che la legge applicabile alle unioni civili, laddove siano coinvolti cittadini di Stati differenti, è quella dello Stato con cui l’unione ha un collegamento più stretto. Questo criterio viene definito con riferimento alla residenza abituale dei partner o, in sua assenza, alla cittadinanza comune. Tuttavia, l’ordinamento italiano pone come limite la necessaria conformità all’ordine pubblico italiano, per cui eventuali norme estere che risultino in conflitto con i principi fondamentali del nostro ordinamento non possono trovare applicazione.

Un’altra disposizione rilevante è contenuta nel Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 51, che ha introdotto specifiche procedure per il riconoscimento delle unioni civili costituite all’estero. Ai sensi del decreto, un’unione civile validamente formata in un altro Paese può essere riconosciuta in Italia, purché i requisiti sostanziali e formali rispettino la normativa nazionale. Tra questi, è essenziale l’assenza di impedimenti come unione preesistente, parentela o affinità tra i partner.

Inoltre, il diritto internazionale privato affronta il tema delle formalità di celebrazione delle unioni civili quando i cittadini italiani si uniscono civilmente all’estero. L’articolo 28 della Legge n. 218/1995 stabilisce che le forme e le modalità di celebrazione sono valide se conformi alla legge dello Stato in cui l’unione è stata celebrata. Questo principio è particolarmente importante per garantire il riconoscimento delle unioni civili all’estero anche in Italia.

Infine, la normativa italiana prevede particolari cautele nei confronti dei cittadini stranieri che intendono costituire un’unione civile in Italia. Secondo la Legge n. 76/2016, è necessario che il partner straniero produca un certificato rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese, attestante l’assenza di impedimenti legali all’unione civile. Tuttavia, tale requisito può essere derogato quando il rilascio del certificato non è possibile per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente.

Boschetti Studio Legale, grazie alla competenza dei suoi avvocati esperti in diritto di famiglia internazionale, offre assistenza specializzata per affrontare le complessità normative e procedurali delle unioni civili con elementi di internazionalità. Dalla consulenza sulla legge applicabile alla gestione delle pratiche burocratiche, lo studio garantisce un supporto completo per tutelare i diritti dei partner e facilitare il riconoscimento delle loro unioni in Italia.

Validità del divorzio breve estero in italia

La validità in Italia di un divorzio breve ottenuto all’estero segue regole differenti a seconda che la sentenza provenga da un paese membro dell’Unione Europea o da un paese terzo.

Il Regolamento UE 2019/1111 ha introdotto il principio del riconoscimento automatico per le decisioni emesse negli Stati membri, semplificando notevolmente la procedura. Questo significa che non è necessario alcun procedimento particolare per ottenere il riconoscimento, e non è previsto il riesame della competenza del giudice di origine.

Per i divorzi pronunciati in ambito UE, il riconoscimento può essere negato solo in casi eccezionali, come quando è manifestamente contrario all’ordine pubblico italiano. È importante sottolineare che la semplice differenza tra le legislazioni nazionali non costituisce motivo di diniego. Ad esempio, una sentenza di divorzio pronunciata in Spagna dopo tre mesi sarà riconosciuta in Italia, nonostante i tempi più brevi rispetto alla normativa italiana.

Per i divorzi ottenuti in Stati non membri dell’UE, si applicano la Convenzione dell’Aia del 1970 e la legge 218/1995, che prevedono requisiti specifici.

La Convenzione disciplina il riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali tra gli Stati contraenti e si applica solo nei casi in cui entrambe le parti abbiano un legame con uno degli Stati firmatari. I principali requisiti previsti sono:

  • Competenza giurisdizionale: il tribunale che ha pronunciato il divorzio deve essere stato competente in base a criteri riconosciuti dal diritto internazionale.
  • Definitività della decisione: il provvedimento di divorzio deve essere definitivo e non suscettibile di ulteriori impugnazioni nello Stato in cui è stato emesso.
  • Assenza di conflitto con l’ordine pubblico: il riconoscimento non può essere concesso se il contenuto del provvedimento o le modalità con cui è stato ottenuto contrastano con i principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato richiesto (nel caso italiano, i principi costituzionali e le norme inderogabili).
  • Rispetto del diritto di difesa: entrambi i coniugi devono essere stati adeguatamente informati del procedimento e aver avuto la possibilità di parteciparvi, garantendo l’equità processuale.

La Legge n. 218/1995 regola a livello nazionale il riconoscimento dei provvedimenti stranieri, compresi i divorzi, anche nei casi non coperti dalla Convenzione dell’Aia. I principali requisiti sono:

  • Giurisdizione del tribunale straniero: l’autorità straniera deve aver agito nel rispetto dei criteri di competenza riconosciuti dal diritto internazionale privato italiano (art. 64 Legge n. 218/1995).
  • Conformità al diritto applicabile: il divorzio deve essere stato pronunciato in base alla legge applicabile determinata dai criteri di conflitto italiani (art. 31 e art. 32).
  • Assenza di contrasto con l’ordine pubblico: il provvedimento straniero non può essere riconosciuto se viola i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, come la tutela della dignità personale e il rispetto dei diritti umani.
  • Rispetto del principio del contraddittorio: il riconoscimento è escluso se la decisione straniera è stata pronunciata senza il rispetto del diritto di difesa di una delle parti (art. 64, comma 1, lett. b).
  • Definitività della decisione: il provvedimento deve essere considerato definitivo e non appellabile nello Stato di origine (art. 64, comma 1, lett. c).
  • Compatibilità con provvedimenti italiani: non deve esserci conflitto con una decisione già pronunciata in Italia o in un altro Stato rispetto allo stesso rapporto giuridico (art. 64, comma 1, lett. d).

Se il divorzio è stato pronunciato in uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aia del 1970, questa prevale sulla Legge n. 218/1995, fornendo una base armonizzata per il riconoscimento. Tuttavia, la normativa italiana integra e regola i casi non disciplinati dalla Convenzione, garantendo una valutazione più ampia e flessibile del riconoscimento di divorzi stranieri.

In entrambi i casi, l’obiettivo principale è garantire che i provvedimenti stranieri rispettino i principi fondamentali del diritto italiano e tutelino i diritti delle parti coinvolte.

Boschetti Studio Legale offre assistenza specializzata nella verifica di tutti questi requisiti e nella gestione della procedura di riconoscimento. Ci occupiamo di predisporre tutta la documentazione necessaria per l’annotazione nei registri dello stato civile italiano, inclusa la corretta compilazione del certificato previsto dal Regolamento UE 2019/1111 per i divorzi europei.

Particolare attenzione viene dedicata alle decisioni accessorie che riguardano l’affidamento dei figli e gli obblighi di mantenimento, assicurando che siano conformi all’interesse superiore dei minori come previsto dalla Convenzione dell’Aja del 1996. La nostra esperienza garantisce una gestione completa ed efficace del processo di riconoscimento, permettendo ai clienti di regolarizzare pienamente la propria posizione in Italia.

Consulenza legale per divorzio breve internazionale

come possiamo aiutarti

Affrontare un divorzio internazionale può essere complesso, specialmente quando si desidera sfruttare la possibilità di ottenere un divorzio breve in un altro Paese. La scelta della giurisdizione e della legge applicabile richiede una profonda conoscenza delle normative nazionali e internazionali, come la Legge n. 218/1995, il Regolamento Roma III e il Regolamento Bruxelles II-ter e la Convenzione dell’Aja del 1970.

Una consulenza legale mirata di uno studio legale esperto del diritto internazionale con riferimento al diritto di famiglie è essenziale per:

  • Individuare la giurisdizione più favorevole: Analizziamo i legami dei coniugi con diversi Stati per determinare quale giurisdizione offra il procedimento più rapido e vantaggioso, anche in relazione ai tempi e ai costi da sostenere.
  • Verificare la legge applicabile: Assistiamo nella scelta della normativa più adatta alle esigenze della coppia, garantendo che la decisione sia riconosciuta sia in Italia che all’estero.
  • Rispettare i requisiti procedurali: Assicuriamo che tutti i passi legali siano seguiti correttamente, evitando errori che potrebbero compromettere gli interessi del nostro cliente.
  • Preparare e presentare la documentazione necessaria: Gestiamo ogni dettaglio burocratico e giuridico, dalle notifiche agli atti richiesti, per semplificare il processo.
  • Garantire il riconoscimento in Italia: Verifichiamo che il divorzio ottenuto all’estero soddisfi i requisiti per il riconoscimento automatico, evitando la necessità di ulteriori procedure di delibazione.

Affidarsi a Boschetti Studio Legale significa trasformare una procedura potenzialmente complicata in un percorso chiaro e privo di ostacoli.

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    solo su prenotazione
    Giorno: Lunedì – Venerdì
    Orari: 9.00-13.00 / 16.00-20.00

    Quanto tempo ci vuole per ottenere un divorzio breve all’estero?

    Il tempo necessario per ottenere un divorzio breve all’estero varia a seconda del Paese scelto e della situazione specifica della coppia. In alcuni Stati, come la Spagna o la Romania, è possibile ottenere il divorzio in poche settimane se c’è accordo tra i coniugi. Tuttavia, è importante preparare tutti i documenti richiesti in anticipo per velocizzare il procedimento.

    Il divorzio breve ottenuto all’estero è valido in Italia?

    Sì, un divorzio breve ottenuto all’estero è valido in Italia, purché rispetti i requisiti previsti dal diritto internazionale privato italiano. La sentenza deve essere definitiva, emessa da un tribunale competente, e non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Nella maggior parte dei casi, il riconoscimento è automatico e non richiede ulteriori procedure.

    Quanto costa un divorzio breve all’estero?

    Il costo di un divorzio breve all’estero dipende dal Paese scelto e dalle modalità del procedimento. In alcuni Stati, come la Romania, può essere relativamente economico, con spese legali e amministrative contenute. Tuttavia, è necessario considerare eventuali costi aggiuntivi per traduzioni, consulenze legali e viaggi. Una stima generale può andare da qualche centinaio a qualche migliaio di euro, in base alle circostanze.