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Filiazione per coppie omoaffettive in Italia

Le coppie omoaffettive straniere affrontano sfide normative per il riconoscimento dei diritti dei figli in Italia. È importante tutelare l’interesse del minore attraverso strumenti legali disponibili. La consulenza legale aiuta a sostenere le coppie dello stesso sesso che desiderano avere figli.

L’idea tradizionale di famiglia, basata sull’unione eterosessuale, è stata per molto tempo dominante nella percezione pubblica e legislativa. Tuttavia, negli ultimi anni, si assiste a una crescente visibilità delle coppie omogenitoriali, le cui argomentazioni tendono a sostenere che un nucleo familiare, dovendo fondarsi su valori condivisi, l’affetto e il sostegno reciproco, ben può riguardare anche le coppie gay.

Dal punto di vista normativo, non può negarsi che l’ordinamento italiano stia mostrando qualche apertura: una disposizione significativa è contenuta nella legge n. 4/2018, che tutela i minori orfani a causa di crimini familiari, garantendo la continuità affettiva con i parenti stretti, anche in famiglie con genitori dello stesso sesso. Tuttavia, mancano, a tutt’oggi, norme chiare che regolino il riconoscimento dei figli nati da progetti genitoriali condivisi tra partner dello stesso sesso.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha reiteratamente sottolineato l’importanza di proteggere i legami familiari de facto, anche quando non riconosciuti giuridicamente dallo stato di residenza. Una delle sentenze chiave, Paradiso e Campanelli contro Italia (2017), ha evidenziato come il margine di apprezzamento concesso agli Stati in materie eticamente sensibili debba comunque bilanciarsi con la necessità di salvaguardare il diritto alla vita familiare dei minori e dei genitori, evitando ingerenze sproporzionate.

Corte di Cassazione e Corte Costituzionale, negli ultimi decenni, hanno emesso pronunce da cui si sono aperti scenari importanti per le coppie omogenitoriali, pur non avendo mutato il tessuto normativo. In un percorso di sali e scendi, riconoscimenti e dinieghi dei diritti per coppie omogenitoriali, merita menzione la recentissima ordinanza del 25 giungo 2024, con la quale il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale di talune interpretazioni normative che non consentono alle corti di merito di superare il divieto per le coppie omoaffettive femminili di accedere alla procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa all’estero, garantendo al rientro in Italia i diritti e le tutele adeguate per i minori coinvolti.

In un contesto normativo e giurisprudenziale così ingarbugliato e destinato a continue evoluzioni, Boschetti Studio Legale si distingue per muoversi con disinvoltura grazie all’esperienza e alla competenza nel diritto di famiglia internazionale maturata dal suo team di avvocati. Possiamo dare supporto alle coppie same-sex che desiderino tutelare il diritto proprio alla genitorialità e quello dei figli minori a godere di una famiglia riconosciuta dalla legge italiana. Lo Studio è specializzato, tra l’altro, nelle procedure di trascrizione di atti di stato civile esteri e nell’avvio di procedimenti per l’adozione speciale, anche quando necessari a costituire il vincolo di filiazione per il genitore “d’intenzione”.

Cosa prevede la legge italiana per i figli di coppie gay

La regolamentazione dei diritti delle coppie omosessuali in Italia ha vissuto una svolta significativa con l’introduzione della Legge n. 76/2016, nota come “Legge Cirinnà”. Questa normativa ha istituito l’istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, costituendo il primo riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali nell’ordinamento italiano. Durante l’iter parlamentare, il testo originale della legge includeva la possibilità dell’adozione del figlio del partner (c.d. stepchild adoption), ma questa previsione è stata successivamente stralciata a causa delle forti opposizioni politiche e sociali.

Le ristrettezze dell’ordinamento italiano in materia di filiazione per le coppie omosessuali ha spinto queste ultime a cercare il soddisfacimento delle proprie aspettative di genitorialità in Paesi dove le norme sono più favorevoli, come ad esempio in Francia o Spagna.

Tuttavia, la trascrizione di un atto di nascita formato all’estero può essere parziale, riconoscendo solo il genitore biologico, se il Comune – ed eventualmente il Tribunale – investito esegue quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 38162/2022. Questo approccio, pur garantendo un legame legale tra il minore e almeno uno dei genitori, non riconosce il genitore intenzionale: ciò rende essenziale il supporto di uno studio legale per diritto di famiglia internazionale, come Boschetti Studio Legale, il cui impegno è quello di garantire assistenza giuridica qualificata per far sì che i Comuni italiani riconoscano la bigenitorialità nel caso di figli di coppie gay, e il conseguente diritto del minore ad essere considerato parte di una famiglia al pari di quanto avviene per i figli di genitori eterosessuali, nonché di godere delle relative prerogative connesse allo status di figlio.

La normativa di riferimento in Italia in tema di filiazione è contenuta nel Codice Civile, negli articoli relativi alla genitorialità, e nella legge 184/1983 sull’adozione. Secondo l’articolo 269 c.c., madre è solo colei che partorisce il bambino. Questa definizione, seppur applicabile alla maggior parte dei casi, esclude il riconoscimento di una “madre intenzionale” nel caso di coppie omogenitoriali femminili.

Per quanto riguarda le coppie gay maschili, l’impossibilità naturale di concepire figli comporta l’inevitabile ricorso alla gestazione per altri (GPA) o altrimenti denominata “maternità surrogata”, che attualmente, però, è divenuta addirittura un reato internazionale, nel senso che lo commette anche il cittadino italiano che esegue la pratica all’estero. Pur in assenza di precedenti giurisprudenziali, trattandosi di una modifica recentissima avutasi del 2024, è pressoché scontato che non vi sarà più spazio per la trascrizione dell’atto di nascita con il doppio genitore laddove si abbia fatto ricorso alla maternità surrogata.

La materia della genitorialità delle coppie gay, come si è già accennato, è stata molto attenzionata nella giurisprudenza degli ultimi anni. Se è vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 12193/2019) hanno stabilito che non è possibile riconoscere automaticamente in Italia un atto di nascita formato all’estero che indichi due padri o due madri, ritenendo tale riconoscimento contrario all’ordine pubblico internazionale, successivamente, tuttavia, si è registrata la sentenza n. 33/2021 con cui la Corte Costituzionale ha affermato che in queste fattispecie deve essere tenuto in considerazione il superiore interesse del minore. La Consulta, nel rilevare tuttavia che tale interesse non può prevalere automaticamente sul divieto della maternità surrogata, ha invitato il legislatore a intervenire per colmare le lacune normative. Si tratta certamente di una pronuncia importante per le coppie gay, anche a livello “politico”, avendo riconosciuto che l’attuale ordinamento giuridico non offre una tutela sufficiente ai minori nati da tecniche non consentite in Italia.

Bisogna tuttavia precisare che, in relazione alla maternità surrogata, tali pronunce attengono a un periodo in cui la maternità surrogata era sì sanzionata a livello penale interno, ma non trovava intralcio a livello internazionale, nel senso che le coppie gay erano libere di praticarla in altri Stati dove questa è consentita, con tutte le problematiche inerenti il riconoscimento degli status in Italia, ma senza cadere in alcuna ipotesi criminorsa. Attualmente, la situazione è ben diversa: il 4 novembre 2024 è stato ufficialmente modificato l’articolo 12 della legge 40/2004 con la nuova legge n. 169/2024, il cui testo è apparso sulla Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2024. La modifica riguarda la possibilità di perseguire penalmente i cittadini italiani che si recano all’estero per accedere alla gestazione per altri.

Un altro importante riferimento normativo è rappresentato dalla Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU) e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. In particolare, le sentenze Mennesson e Labassee contro Francia (2014) hanno stabilito che il rifiuto di riconoscere i legami di filiazione formati all’estero può violare il diritto alla vita privata del minore, garantito dall’art. 8 della CEDU. Sebbene queste pronunce non abbiano forza vincolante diretta in Italia, esse influenzano l’interpretazione delle norme nazionali, specialmente in relazione alla tutela dei diritti fondamentali, e possono rappresentare dei riferimenti per futuri cambiamenti normativi in materia di filiazione per coppie omosessuali.

Dunque, come si è visto, il sistema italiano per la filiazione della coppia omosessuale evidenzia dei vuoti di tutela, e l’interprete deve attuare un bilanciamento tra il rispetto dei principi di ordine pubblico e la tutela dei diritti del minore. In ballo, infatti, non c’è solo l’interesse della coppia omosessuale alla bigenitorialità, ma anche quello del minore a far parte di una famiglia completa, dove i caregiver siano considerati dalla legge entrambi come genitori e dove il minore stesso possa godere dei più ampi diritti, senza alcuna discriminazione.

Boschetti Studio Legale si impegna a offrire soluzioni legali mirate, sfruttando la propria competenza nel diritto internazionale, nonché l’empatia e la professionalità del proprio team di avvocati, per garantire che ogni famiglia composta da coppie omosessuali possa affrontare le proprie sfide in materia di filiazione con fiducia e serenità. Con esperienza nel diritto internazionale e di famiglia, assistiamo le coppie omogenitoriali e gli stranieri residenti in Italia in queste complesse questioni. Lo Studio offre supporto nella preparazione delle richieste di trascrizione degli atti di nascita e nella gestione dei procedimenti di adozione in casi particolari, un’opzione prevista dall’art. 44 della legge 184/1983 per tutelare i legami affettivi tra il minore e il genitore intenzionale.

Risolviamo le tue questioni legali di famiglia.

Filiazione e responsabilità genitoriale

La filiazione della coppia omosessuale in Italia è un tema che si intreccia strettamente con la questione della responsabilità genitoriale, regolata da un insieme di norme nazionali e principi internazionali. In assenza di norme che regolamentino in modo organico e netto la filiazione delle coppie omogenitoriali, il riconoscimento della genitorialità è un aspetto molto delicato e complesso, che a volte – laddove vi siano rifiuti degli ufficiali di stato civile – necessita di venire affidato a un avvocato per il diritto di famiglia internazionale. Boschetti Studio Legale, facendo richiamo alla giurisprudenza e alla normativa nazionale e internazionale, può tutelare i diritti delle coppie omosessuali, delineando strategie precise e prospettate con chiarezza al cliente sin dal primo contatto.

La responsabilità genitoriale, secondo il Codice Civile italiano, è il complesso di doveri e diritti che spettano ai genitori per la cura, l’educazione e lo sviluppo del figlio. Tuttavia, come si è già osservato, per le coppie omosessuali il sistema italiano riconosce tali diritti solo al genitore biologico o al genitore adottivo. Questo crea un evidente squilibrio, che incide sulla vita familiare del minore e della coppia, traducendosi in una disparità di diritti che la nostra società, in una sua buona parte, interpreta come una discriminazione.

La giurisprudenza recente ha cercato di intervenire per ridurre tali squilibri. Con la sentenza n. 32/2021, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale sull’art. 250 c.c., che impedisce il riconoscimento diretto della genitorialità sociale per le coppie dello stesso sesso, ha sottolineato che l’attuale disciplina non garantisce una tutela adeguata ai diritti del minore, sollecitando un intervento legislativo per riformare il sistema.

Nel caso di minori nati all’estero, la responsabilità genitoriale del genitore intenzionale può essere riconosciuta e costituita tramite l’istituto di diritto di famiglia dell’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44 della legge 184/1983. Questa procedura, seppur utile, non offre una piena parità di trattamento rispetto alle famiglie tradizionali, differenziandosi notevolmente dall’adozione piena, e, dunque, creando una disparità di trattamento significativa per le coppie omosessuali. Basti pensare che l’adozione in casi particolari prevista per le coppie dello stesso sesso:

  • Non crea vincoli di parentela con la famiglia dell’adottante
  • Mantiene i rapporti giuridici con la famiglia d’origine
  • Limita i diritti successori al solo adottante
  • Non consente la trasmissione del cognome dell’adottante

Questa disparità di trattamento è stata oggetto di critiche dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 33/2021, ha definito l’adozione in casi particolari come “una forma di tutela degli interessi del minore significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali”. La discriminazione si manifesta particolarmente nell’ambito successorio, dove i figli adottati attraverso questa procedura non godono degli stessi diritti ereditari nei confronti dei parenti dell’adottante, creando una categoria di figli con tutele ridotte rispetto ai figli adottivi con adozione piena.

In un momento storico dove la genitorialità delle coppie omosessuali è particolarmente sentito, e dove si apre il campo a modifiche legislative di maggiore apertura, Boschetti Studio Legale si impegna ad assistere le famiglie omosessuali nel percorso di riconoscimento della responsabilità genitoriale, sia attraverso l’adozione in casi particolari che mediante il ricorso a strumenti di diritto internazionale. Grazie alla conoscenza delle normative europee e delle convenzioni internazionali, lo Studio aiuta a garantire che i diritti, sia della coppia gay che dei figli minori, siano rispettati e che la vita del nucleo familiare possa svilupparsi senza discriminazioni.

Chiaro è come la materia sia di assoluta importanza. Basti pensare alle difficoltà pratiche evidenti incontrate, ad esempio, da un bambino che, in attesa del riconoscimento del legame con il genitore intenzionale, non può essere prelevato da scuola senza una delega o rischia di rimanere privo di sostegno economico in caso di separazione dei genitori. In situazioni di emergenza sanitaria, la mancanza di riconoscimento del genitore intenzionale può persino mettere a rischio decisioni tempestive per la salute del minore.

L’attuale incertezza legislativa non deve scoraggiare chi cerca tutela. È essenziale agire tempestivamente per difendere posizioni di fondamentale importanza quali il diritto delle coppie alla genitorialità e l’interesse superiore del minore.

Qual è la regolamentazione in Italia per un figlio nato con la PMA all’estero da coppia lesbica?

In Italia, il riconoscimento della filiazione per un figlio nato tramite procreazione medicalmente assistita (PMA) all’estero da una coppia lesbica rappresenta una delle questioni giuridiche più complesse e dibattute. La normativa italiana, regolata principalmente dalla legge 40/2004, non consente alle coppie dello stesso sesso di accedere alla PMA nel territorio nazionale. Questo divieto spinge molte famiglie a ricorrere a queste tecniche in Paesi dove sono legali, come Spagna, Belgio o Paesi Bassi, creando poi difficoltà al momento del riconoscimento legale in Italia.

La legge n. 40/2004 limita l’accesso alla PMA alle sole coppie eterosessuali sposate o conviventi, affette da comprovati problemi di infertilità. Questo crea una situazione discriminatoria per le coppie omogenitoriali femminili, che sono escluse dalla possibilità di concepire figli attraverso questa tecnica in Italia. Tuttavia, quando la PMA viene effettuata all’estero e il figlio nasce in un Paese che permette di riconoscere entrambe le madri, l’atto di nascita formato in quel contesto giuridico non è sufficiente se la coppia vuole vederlo riconosciuto anche in Italia, attraverso la trascrizione nei registri dello stato civile.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23319/2021, ha stabilito che un atto di nascita formato validamente in un altro Stato può essere trascritto anche se riporta la doppia maternità, a condizione che il riconoscimento rispetti i principi costituzionali e non contrasti con l’ordine pubblico italiano.

Dunque, uno degli ostacoli principali al riconoscimento della filiazione per le coppie lesbiche è il richiamo all’ordine pubblico. Sebbene la legge italiana, all’art. 269 c.c., definisca madre colei che partorisce, questa norma non può essere considerata un principio di ordine pubblico costituzionale. La giurisprudenza italiana e internazionale ha progressivamente smussato il ricorso a questo concetto per negare il riconoscimento della genitorialità.

Un caso esemplare riguarda una coppia italiana che, dopo aver avuto un figlio tramite PMA in Spagna, ha richiesto la trascrizione in Italia dell’atto di nascita, che riportava entrambe le madri. La Corte di Cassazione ha chiarito che il rifiuto di trascrizione potrebbe violare il diritto del minore all’identità personale e alla continuità familiare, sanciti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, nonché dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

Se la coppia lesbica decide di partorire in Italia, la situazione diventa più complessa. In questo caso, il sistema italiano riconosce come madre legale solo colei che ha partorito, escludendo la “madre intenzionale” (ossia la partner che non ha legami biologici con il bambino). L’unico strumento attualmente disponibile per riconoscere il legame giuridico tra il minore e la madre intenzionale è l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44 della legge 184/1983.

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha più volte evidenziato che il superiore interesse del minore deve prevalere sulle restrizioni normative nazionali. Nelle sentenze Mennesson c. Francia (2014) e Labassee c. Francia (2014), la Corte ha sottolineato che negare il riconoscimento legale di un rapporto genitoriale formatosi validamente all’estero viola il diritto del minore alla vita privata e familiare.

Questi principi sono stati richiamati anche dalla Corte Costituzionale italiana nella sentenza n. 33/2021, che ha riconosciuto l’urgenza di colmare le lacune normative in materia di filiazione per le coppie dello stesso sesso. La Consulta ha invitato il legislatore a intervenire per garantire un trattamento equo, sottolineando che la tutela del minore non può essere subordinata a vincoli ideologici o normativi ormai superati.

Il Tribunale di Lucca, come si è visto all’inizio, con ordinanza del 25 giugno 2024, ha sollevato davanti alla Corte Costituzionale dubbi sulla legittimità di alcune norme italiane che impediscono di riconoscere al figlio nato da fecondazione eterologa, effettuata da una coppia di donne, lo status di figlio anche della madre intenzionale. Tale ordinanza evidenzia ancora una volta la complessità dell’argomento e come sia particolarmente sentita l’esigenza di superare l’idea tradizionale della famiglia, come si evince nell’ordinamento giuridico italiano.

In materie così sensibili e di alta complessità, risulta fondamentale ottenere l’assistenza di esperti in diritto internazionale e diritto di famiglia. Boschetti Studio Legale offre supporto completo alle coppie omogenitoriali che desiderano tutelare i diritti del proprio figlio nato tramite PMA all’estero, fondendo:

  • Assistenza legale personalizzata per la trascrizione degli atti di nascita formati all’estero.
  • Consulenza strategica per affrontare eventuali rifiuti da parte degli uffici dello stato civile.
  • Supporto nei procedimenti di adozione in casi particolari, garantendo che il legame affettivo e giuridico tra il minore e la madre intenzionale sia riconosciuto.

Grazie alla nostra esperienza, le coppie lesbiche possono contare su una rappresentanza esperta, in grado di fornire soluzioni efficaci e professionali.

La trascrizione degli atti stranieri in Italia in materia di filiazione per coppie omosessuali

La trascrizione degli atti stranieri in Italia in materia di filiazione per coppie omosessuali è un tema cruciale per la tutela dei diritti dei minori e delle famiglie. Facendo un punto sui casi più recenti, si può richiamare la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che solo la madre biologica può essere riconosciuta come tale, accogliendo il reclamo della Procura contro i decreti del Tribunale che avevano validato le trascrizioni degli atti di nascita di figli di tre coppie di donne, nati da procreazione assistita effettuata all’estero. Questa decisione ha annullato il riconoscimento della “doppia maternità”, ordinando la rettifica degli atti di nascita.

La Corte d’Appello ha respinto l’interpretazione del Tribunale sottolineando che nell’ordinamento italiano non è ammessa la formazione di atti di nascita che indichino due genitori dello stesso sesso. Citando la giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale, i giudici hanno stabilito che tali trascrizioni non trovano fondamento legale e devono essere rettificate. Hanno inoltre ribadito che spetta al legislatore intervenire per disciplinare in modo organico i diritti delle coppie omogenitoriali e, in particolare, quelli dei minori coinvolti. Il Parlamento dovrà bilanciare diritti costituzionali contrapposti, compresi quelli del nascituro, e considerare situazioni come la separazione delle coppie omosessuali, stabilendo se la scelta genitoriale debba essere irrevocabile. Attualmente, pertanto, l’unica strada percorribile per i genitori intenzionali sarebbe quella dell’adozione in casi particolari, rafforzata dalla già citata sentenza della Corte Costituzionale.

Passando invece a un caso positivo, si può far menzione di quello del bambino nato negli Stati Uniti attraverso la maternità surrogata, figlio di un italiano e un americano, al centro di una pronuncia del Tribunale di Milano. I giudici hanno ordinato al Comune di trascrivere integralmente l’atto di nascita, riconoscendo entrambi i genitori. La decisione si fonda sulla sentenza n. 33/2021 della Corte Costituzionale, che aveva confutato la pronuncia della Cassazione n. 12193/2019, secondo cui l’adozione in casi particolari era sufficiente per tutelare i diritti del minore. Come si è già detto, difficilmente tale posizione potrà essere mantenuta dal 2024 che la maternità surrogata è divenuta per legge un reato universale.

Del luglio 2024 è invece l’articolo pubblicato sul sito web di Roma Capitale, in cui il Sindaco ha comunicato l’avvenuta trascrizione di tre certificati di nascita esteri per una bambina e due bambini, figli di due mamme, segnando un passo significativo nel riconoscimento dei diritti delle famiglie omogenitoriali. Questo gesto, a detta del Sindaco di Roma, si inserisce in un più ampio impegno politico volto a garantire pari diritti a tutti i minori, indipendentemente dalla composizione familiare.

Il Tribunale di Arezzo, invece, ha recentemente affrontato il caso di due donne, unite civilmente e conviventi da oltre un decennio, che avevano intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita in Spagna, utilizzando ovuli di una delle due, fecondati e poi impiantati nell’utero dell’altra. Tuttavia, al momento della registrazione della nascita in Italia, l’Ufficiale di Stato civile aveva attribuito la maternità solo alla partoriente, escludendo la possibilità di riconoscere come madre anche la donna biologicamente legata ai gemelli.

Il Tribunale, nel proprio decreto, ha ribadito che, secondo l’attuale legislazione italiana, la maternità è esclusivamente legata al parto, come previsto dall’art. 269 del codice civile e dall’art. 11 comma 3 del D.P.R. n. 396/2000. La legge n. 40 del 2004, infatti, vieta l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali, limitandole alle coppie eterosessuali in situazioni di infertilità patologica. Inoltre, i giudici aretini hanno evidenziato che in diverse sentenze, inclusa la n. 7413/2022, la Cassazione aveva già rigettato richieste simili, evidenziando che il riconoscimento della doppia maternità tramite rettifica dell’atto di nascita non è conforme alla normativa vigente. Di nuovo, quindi, si è sottolineato che il miglior interesse del minore può essere garantito attraverso l’adozione in casi particolari, che crea legami parentali senza violare le disposizioni legislative.

Infine, va segnalato che dopo la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 38162, è intervenuta la circolare n. 3/2023, con la quale il Ministero dell’Interno ha cercato di chiarire una questione di particolare rilevanza in materia di trascrivibilità degli atti di nascita formati all’estero. L’oggetto della comunicazione riguarda, in particolare, i bambini nati tramite la pratica della gestazione per altri (c.d. maternità surrogata) e il conseguente riconoscimento giuridico dei legami familiari in Italia.

La circolare richiama il passo della sentenza in cui la Corte ha affermato che la pratica della gestazione per altri lede gravemente la dignità della donna e compromette le relazioni umane, indipendentemente dalle modalità con cui è realizzata o dagli scopi perseguiti. Per questo motivo, né l’atto di nascita formato all’estero né eventuali provvedimenti giudiziari stranieri che riconoscano la genitorialità intenzionale possono essere trascritti automaticamente in Italia. Nonostante ciò, il Ministero ha chiesto ai Sindaci di riconoscere quanto stabilito dalla Corte in merito all’importanza di tutelare i diritti fondamentali del bambino nato attraverso questa pratica, posto che il minore ha diritto al riconoscimento giuridico del legame affettivo e familiare instaurato con il genitore intenzionale. Per garantire tali diritti, l’adozione in casi particolari, regolata dall’art. 44, comma 1, lettera d) della legge n. 184/1983, resta lo strumento giuridico idoneo a conferire al bambino lo status di figlio anche rispetto al partner del genitore biologico.

Questa comunicazione, se alla data in cui è stata diffusa rappresentava un passaggio cruciale per le coppie omogenitoriali che avevano fatto ricorso alla maternità surrogata, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 169/2024 sarà di difficile applicazione, posto che la gestazione per altri, diventando reato universale, è considerata illecita anche se commessa all’estero in Paesi in cui è perfettamente legale.

Da questa rassegna può evidenziarsi l’assoluta incertezza del diritto e delle prassi amministrative quando si parla di trascrizione di atti di nascita di figli di coppie omosessuali nati all’estero con tecniche della PMA e della gestazione per altri. Tale indeterminatezza rende essenziale affidarsi a professionisti esperti in diritto di famiglia internazionale, con particolare riguardo alle tematiche che interessano le coppie omogenitoriali.

Boschetti Studio Legale è in grado di muoversi con competenza tra il diritto nazionale, le convenzioni internazionali e il diritto dell’Unione Europea, al fine di tutelare gli interessi delle coppie omosessuali e dei loro figli nati all’estero. Con il nostro team di avvocati dotati di un approccio professionale ed empatico, ci impegniamo a rappresentare famiglie dello stesso sesso, affrontando i casi di trascrizione di atti di nascita stranieri in Italia.

La filiazione omogenitoriale in altri Paesi europei, in Canada e negli Stati Uniti d’America

Per le coppie omogenitoriali può essere molto interessante conoscere qual è lo stato del riconoscimento dei loro diritti in altre Nazioni. Ebbene, si può iniziare dal dire che il diritto di famiglia internazionale ha affrontato negli ultimi anni significative trasformazioni, soprattutto in tema di matrimonio egualitario e filiazione della coppia omosessuale.

Paesi come Francia, Germania e Regno Unito hanno innovato le loro normative, spesso stimolati da pressioni sociali, pronunce delle Corti nazionali e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Tuttavia, restano sfide complesse, soprattutto per chi vive o intende trasferirsi all’estero.

In Francia, la legge n. 404/2013 ha introdotto il matrimonio egualitario, stabilendo che due persone, indipendentemente dal sesso, possono contrarre matrimonio. Questa normativa ha superato ostacoli giuridici e culturali, tra cui la decisione della Corte Costituzionale del 2011 che demandava al legislatore la competenza esclusiva sulla materia. Oggi, una persona residente all’estero, anche in un Paese che non riconosce il matrimonio omosessuale, può unirsi civilmente in Francia se uno dei partner ha cittadinanza o domicilio in territorio francese. Tuttavia, il diritto alla filiazione per le coppie omogenitoriali, pur garantito in alcune forme come l’adozione e la stepchild adoption, è stato limitato per anni. La recente legge sulla bioetica ha aperto alle coppie lesbiche l’accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA), ma ha escluso la gestazione per altri (GPA), creando ancora ambiguità.

In Germania, il matrimonio egualitario è stato introdotto nel 2017, ampliando i diritti delle coppie same-sex. Tuttavia, il dibattito sui diritti genitoriali per le coppie omogenitoriali era già iniziato con una storica sentenza della Corte Costituzionale del 2002, che riconosceva l’unione civile e alcuni diritti successori. Nonostante ciò, la legge del 2017 non consente l’accesso alla GPA né alla PMA per coppie maschili. Rimane cruciale l’assistenza legale per chiarire i diritti successori e adottivi, come nel caso della stepchild adoption. La Corte Costituzionale ha svolto un ruolo determinante nell’eliminare discriminazioni, ma le limitazioni ancora presenti creano incertezze giuridiche per molte famiglie.

Nel Regno Unito, il percorso verso il riconoscimento delle coppie omosessuali ha attraversato tappe significative, culminando nella legalizzazione del matrimonio egualitario nel 2013. Le unioni civili, introdotte nel 2004, restano una scelta per molte coppie, offrendo diritti paragonabili al matrimonio. La legislazione inglese è una delle poche a consentire l’accesso alla GPA per coppie same-sex, sebbene limitato a scopi altruistici. Tuttavia, le procedure legali legate alla surrogazione sono complesse, come dimostrato dal caso Lee v. Ashers Baking Company Ltd, esaminato dalla Corte Suprema e dalla CEDU. L’elevata discrezionalità giudiziaria nei parental orders rende indispensabile un’assistenza qualificata.

Le coppie interessate a soluzioni di genitorialità all’estero, come il ricorso alla PMA in Francia o alla GPA in Canada e Regno Unito, devono fare i conti con regolamentazioni e contrasti di ordinamenti giuridici. Boschetti Studio Legale, grazie alla sua profonda conoscenza del diritto internazionale, può guidare i clienti passo dopo passo, offrendo strategie legali ben pianificate.

Consulenza legale per la filiazione per coppie omoaffettive in Italia

Le coppie omoaffettive straniere che desiderano vedere riconosciuti i propri diritti genitoriali in Italia si trovano ad affrontare un quadro normativo non favorevole, al quale però si affianca una giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, molto fertile nell’affrontare i diritti delle coppie gay.

Boschetti Studio Legale, grazie alla sua consolidata esperienza nel diritto di famiglia internazionale, offre assistenza specializzata e altamente professionale. La nostra competenza specifica ci permette di fornire soluzioni concrete per la tutela dei diritti delle famiglie LGBTQ+, sia nella fase di consulenza preventiva che nella gestione di eventuali contenziosi o problematiche con gli ufficiali di stato civile dei Comuni, quando si tratta di trascrivere atti di stato civile in Italia.

Come si è avuto modo di vedere, la situazione attuale vede scenari differenti a seconda della composizione della coppia. Per le coppie di donne, la recente giurisprudenza della Cassazione ha aperto importanti prospettive. In particolare, la sentenza 23319/2021 ha confermato la possibilità di trascrivere in Italia gli atti di nascita formati all’estero che riportano una doppia maternità. Prendiamo ad esempio il caso di una coppia di donne sposata in Spagna: il loro figlio, nato tramite procreazione medicalmente assistita e regolarmente registrato con due madri nel paese iberico, può vedere riconosciuto il suo status anche in Italia, garantendo così continuità nelle relazioni familiari e certezza dei diritti.

Più complessa è la situazione delle coppie maschili, quando il figlio è nato attraverso gestazione per altri in paesi dove questa pratica è legale, come il Canada. Sebbene la GPA sia vietata nell’ordinamento italiano, la Corte Costituzionale, con la sentenza 33/2021, ha sottolineato l’urgenza di tutelare i diritti dei minori nati attraverso questa pratica. In questi casi, lo strumento dell’adozione in casi particolari può rappresentare una soluzione per garantire il riconoscimento del legame con il genitore d’intenzione. Tuttavia, si è già osservato che la trasformazione della maternità surrogata in un reato universale complica notevolmente le cose, potendo essere motivo di esclusione degli scenari aperti dalla Corte Costituzionale di cui si è appena fatta menzione.

Come possiamo aiutarti

Il tempestivo riconoscimento dei diritti genitoriali è fondamentale per molteplici ragioni: garantisce la continuità delle relazioni familiari, assicura i diritti successori del minore, permette il pieno esercizio della responsabilità genitoriale e, soprattutto, tutela il superiore interesse del bambino. Per questi motivi, è essenziale agire con il supporto di professionisti esperti che possano guidare le famiglie attraverso le procedure necessarie.

Il nostro Studio offre un approccio personalizzato che parte da un’attenta analisi della situazione specifica di ogni famiglia, per sviluppare la strategia più efficace di tutela legale. Accompagniamo i nostri clienti in ogni fase del percorso, dalla consulenza iniziale alla rappresentanza in eventuali contenziosi, garantendo un monitoraggio costante degli sviluppi normativi e giurisprudenziali che potrebbero influenzare la loro situazione.

L’incertezza normativa non deve compromettere i diritti della vostra famiglia. Il team di avvocati familiaristi di Boschetti Studio Legale mette a disposizione la propria esperienza, professionalità e sensibilità per tutelare i vostri interessi e quelli dei vostri figli. Vi invitiamo a contattarci per una consulenza approfondita del vostro caso specifico: insieme potremo valutare le migliori strategie per garantire il riconoscimento e la tutela dei vostri diritti come coppia omogenitoriale in Italia.

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    solo su prenotazione
    Giorno: Lunedì – Venerdì
    Orari: 9.00-13.00 / 16.00-20.00

    Cosa succede ai figli di coppie omogenitoriali?

    I figli di coppie omogenitoriali in Italia affrontano diverse sfide legali poiché la legge italiana riconosce ufficialmente solo il genitore biologico, mentre il genitore non biologico non ha diritti legali sul bambino, anche se si occupa della sua crescita. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha tuttavia mostrato delle aperture importanti, consentendo, ad esempio per le coppie lesbiche, la trascrizione dell’atto di nascita del figlio nato all’estero da due madri.

    Quanti figli di coppie omogenitoriali ci sono in Italia?

    Il numero di figli di coppie omogenitoriali in Italia è nell’ordine del migliaio, tuttavia va detto che non esistono dati ufficiali che quantifichino con precisione il numero di figli di coppie omogenitoriali in Italia. La mancanza di una legislazione specifica e di un riconoscimento uniforme per queste famiglie rende complessa la raccolta di statistiche accurate.

    Cosa vuol dire omogenitoriale?

    Il termine omogenitoriale si riferisce a una famiglia in cui i genitori sono dello stesso sesso, quindi due mamme o due papà che crescono insieme uno o più figli. Questa parola è composta da “omo” (che significa “stesso”) e “genitoriale” (che si riferisce ai genitori) ed è utilizzata per descrivere queste famiglie in modo rispettoso e inclusivo.