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Affidamento condiviso in Italia

L’affidamento condiviso garantisce ai minori il diritto di mantenere un rapporto con entrambi i genitori. Anche per famiglie con elementi internazionali, la normativa italiana promuove una gestione equilibrata della responsabilità genitoriale. Il benessere del minore rimane centrale, sia per l’ordinamento italiano, che per quello internazionale.

L’affidamento condiviso è una delle soluzioni più adottate nelle separazioni e nei divorzi, in quanto garantisce il diritto di entrambi i genitori di mantenere un rapporto costante e attivo con i figli. Tuttavia, quando si tratta di stranieri residenti in Italia o di persona residente all’estero, le procedure e le normative possono avere particolarità specifiche perché bisogna tenere in conto che la fattispecie è influenzata da norme del diritto internazionale privato in materia di responsabilità genitoriale.

Con l’assistenza di uno studio legale specializzato nel diritto internazionale, come Boschetti Studio Legale, è possibile affrontare al meglio queste situazioni complesse, determinando quali sono le norme applicabili e il Foro competente a trattare un’eventuale controversia in cui è implicato un cittadino straniero in Italia o un italiano residente all’estero, in cui si tratti di affidamento condiviso per stranieri in Italia.

Differenza tra affido condiviso e affido alternato

La normativa italiana prevede che, in caso di crisi coniugale, il figlio minore abbia il diritto di mantenere un legame stabile e significativo con entrambi i genitori, ricevendo da ciascuno di essi cure, educazione, istruzione e supporto morale. È importante sottolineare il riferimento esplicito al diritto all’assistenza morale, in linea con quanto stabilito per il rapporto genitoriale anche in situazioni di normalità, dove tale diritto è incluso tra quelli fondamentali del figlio.

L’accento è posto, pertanto, sull’importanza che il figlio continui ad avere una relazione significativa con entrambi i genitori, nonostante la fine della convivenza. Questo è il suo primario interesse. Dunque, l’istituto privilegiato è quello che riguarda gli affidi condivisi.

Ciò premesso, la legge prevede due diverse forme di affidamento: quello condiviso, a entrambi i genitori, e quello esclusivo, a uno solo di essi. Giova ribadirlo una volta in più, l’affidamento condiviso è la soluzione preferita dal legislatore, il quale stabilisce che il giudice debba considerare prioritariamente questa opzione. Solo se tale soluzione risulta contraria all’interesse del minore, si può ricorrere all’affidamento esclusivo, che rappresenta una scelta residuale.

L’affidamento alternato, invece, è una forma di affidamento in cui i figli trascorrono periodi di tempo paritari o pressoché uguali con ciascun genitore, alternandosi tra le due abitazioni. A differenza dell’affidamento condiviso, dove i figli vivono prevalentemente con uno dei genitori, nell’affidamento alternato la divisione del tempo è bilanciata, permettendo ai figli di vivere metà del tempo con un genitore e l’altra metà con l’altro.

La principale differenza tra affido condiviso e affido alternato, pertanto, sta nella gestione del tempo passato con i figli: nell’affidamento condiviso, i genitori partecipano insieme alle decisioni sulla crescita dei figli, ma i bambini vivono prevalentemente con uno solo dei genitori. Nell’affido alternato, invece, il tempo di convivenza è suddiviso in maniera paritaria tra entrambi i genitori, che si alternano nell’accudimento.

Chiunque cerca un avvocato per affido condiviso o affido alternato sa di poter contare su Boschetti Studio Legale, grazie al cui team di avvocati esperti in diritto di famiglia potranno essere trattate tutte le questioni inerenti all’affidamento dei figli in contesti di crisi coniugale.

Risolviamo le tue questioni legali di famiglia.

Affidamento condiviso e congiunto tra stranieri: cosa cambia

Per gli stranieri residenti in Italia o per gli italiani che vivono all’estero, l’affidamento congiunto, o affido congiunto, può presentare complicazioni giuridiche. È fondamentale capire come le normative nazionali e internazionali che regolano fattispecie con rilievi transnazionali possano avere influenza, nell’albito della responsabilità genitoriale, anche per l’affidamento condiviso dei figli.

Bisogna sapere che a livello internazionale i rapporti genitori-figli sono regolati, a livello interno, dalla legge n. 218/1995, e a livello transnazionale, dal Regolamento Bruxelles II bis, che si occupa di responsabilità genitoriale solo per ciò che attiene a giurisdizione e il riconoscimento, nonché dalla Convenzione dell’Aja del 1961, oggi sostituita tra gli Stati contraenti dalla Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, entrata in vigore in Italia nel 2016.

Tale Convenzione include nel concetto di responsabilità genitoriale il diritto di affidamento, inclusi la cura e la scelta del luogo di residenza del minore, e il diritto di visita, che permette di trascorrere del tempo con il minore anche al di fuori della sua abituale residenza.

In linea generale, la competenza generale per le quastioni di affidamento condiviso e congiunto tra stranieri è rimessa all’autorità giudiziaria dello Stato in cui risiede abitualmente il minore alla data di presentazione della domanda; va pertanto individuato il luogo in cui si svolge la vita personale del minore.

Con l’assistenza del team di avvocati di Boschetti Studio Legale, esperti in problematiche di diritto di famiglia con rilievi transnazionali, è possibile affrontare queste situazioni con multiple nazionalità o con altri elementi della fattispecie che riguardano ordinamenti giuridici di Stati differenti. Possiamo garantire che l’affidamento e il diritto di visita del genitore non venga ostacolato, anche quando uno dei genitori risiede in un altro Paese. Infatti, oltre a ogni altro espetto che riguarda l’affidamento dei figli in contesti di separazione e divorzio tra coniugi, ci impegniamo affinché il diritto di visita del genitore ostacolato venga ristabilito nel rispetto della legge e delle decisioni del giudice di merito.

Affidamento condiviso ed esclusivo: come funziona

Come si è avuto modo di osservare, l’affidamento condiviso è la regola: l’impianto del diritto di famiglia vuole che il giudice valuti prioritariamente la possibilità di disporre l’affidamento condiviso, e solo qualora esso non sia in contrasto con l’interesse prevalente del minore, opti per l’affidamento esclusivo.

La legge, pertanto, vuole che entrambi i genitori mantengano pari responsabilità nelle decisioni più importanti riguardanti i figli, come l’educazione, la salute e la gestione della vita quotidiana, anche se i figli vivono principalmente con uno solo dei genitori.

L’obiettivo è garantire la continuità dei legami con entrambi.

L’affidamento esclusivo, quale ipotesi residuale, viene concesso quando uno dei genitori è ritenuto non idoneo a prendersi cura dei figli, e in questo caso tutte le decisioni vengono prese dal genitore affidatario. Tuttavia, il genitore escluso può mantenere il diritto di visita, salvo casi eccezionali. Trattasi di una situazione eccezionale, considerata dal legislatore con disfavore, in base alla quale è concesso al giudice di disporre l’affidamento a uno solo dei genitori, sul presupposto che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del figlio.

Bisogna specificare che per la giurisprudenza consolidata non è sufficiente la sola conflittualità tra i genitori per legittimare l’affidamento esclusivo. Per altro verso, l’affido esclusivo, comportante il sacrificio del principio della bigenitorialità previsto dal Codice civile, non richiede situazioni estreme, bastando che la condivisione dell’affidamento sia contrario all’interesse del figlio, ad esempio perché la concreta fattispecie non gli consentirebbe di vivere una vita equilibrata, serena e soddisfacente. Naturalmente, i motivi per cui si possa supporre l’incompatibilità dell’affidamento condiviso con l’interesse del minore possono essere valutati soltanto dal giudice.

Boschetti Studio Legale, quale studio legale specializzato in diritto di famiglia, può offrire assistenza fondamentale per affrontare casi di affidamento condiviso ed esclusivo, soprattutto in contesti di responsabilità genitoriale internazionale. Grazie alla competenza del team di avvocati esperti in affidamento dei figli, lo Studio può guidare i genitori nel comprendere le differenze tra i due tipi di affido, presentando le opzioni più adatte al benessere dei figli. Inoltre, l’assistenza legale è cruciale per preparare e presentare la documentazione necessaria, rappresentare i genitori in tribunale e garantire che i loro diritti, così come quelli dei figli, siano pienamente tutelati durante tutto il processo.

Consulenza legale per l’affidamento condiviso in Italia

Rivolgersi a uno studio legale per l’affidamento condiviso è cruciale, soprattutto per gli stranieri residenti in Italia o per i genitori residenti all’estero. La consulenza legale per l’affidamento condiviso destinata a uno straniero in Italia è essenziale per affrontare le complessità legate alla giurisdizione e alle differenze culturali e normative.

Ricordando che in materia di responsabilità genitoriale, la normativa internazionale fa richiamo al luogo di stabile dimora del minore, non si può che osservare come solo un avvocato esperto in diritto di famiglia internazionale sia in grado di aiutare il genitore straniero a comprendere i suoi diritti e doveri secondo la legge italiana, applicabile nei casi in cui il minore risiede stabilmente in Italia.

L’obiettivo di Boschetti Studio Legale è facilitare il processo per ottenere un affidamento condiviso, quale forma prioritaria di rispetto dell’interesse del minore alla bigenitorialità, anche nei casi internazionali di affidamento condiviso per stranieri in Italia. Supportiamo i nostri clienti nella gestione di eventuali conflitti tra le normative del Paese di origine e quelle italiane, illustrando quali sono le norme applicabili, il Foro competente, e garantendo la protezione del diritto di visita e il miglior interesse del minore.

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    Orari: 9.00-13.00 / 16.00-20.00

    Quanto costa un avvocato per l’affidamento figli?

    Quanto costa un avvocato per l’affidamento figli può variare a seconda della complessità del caso, della durata del procedimento e delle esigenze specifiche del cliente. È importante richiedere una consulenza preliminare con lo studio legale per valutare i dettagli del caso e ottenere un preventivo personalizzato, basato sui servizi necessari per tutelare i diritti dei genitori e dei figli.

    Come si chiamano gli avvocati per le separazioni?

    Come si chiamano gli avvocati per le separazioni è facile a dirsi, nel momento in cui si tratta di avvocati specializzati nelle separazioni e nei divorzi; pertanto, si chiamano “avvocati divorzisti” o “avvocati matrimonialisti”. Questi professionisti si occupano di questioni legate al diritto di famiglia, come affidi condivisi, assegni di mantenimento e divisione dei beni.

    Qual è la differenza tra affido congiunto e affido condiviso?

    La differenza tra affido congiunto e affido condiviso, in Italia, si può dire che non esiste. Tali termini, infatti, vengono per lo più usati come sinonimi. Entrambi indicano che i genitori hanno pari diritti e responsabilità nella crescita dei figli, anche se i minori vivono principalmente con uno dei due.

    Cosa prevede l’affido condiviso?

    La normativa italiana che prevede l’affido condiviso stabilisce che entrambi i genitori debbano prendere insieme le decisioni più importanti che riguardano la vita dei figli, come, a titolo esemplificativo, la scelta della scuola, le cure mediche e le attività extrascolastiche. I genitori, anche se separati, collaborano per garantire il benessere dei figli.

    Come chiedere un affidamento condiviso?

    Per chiedere un affidamento condiviso è necessario presentare una domanda al tribunale competente tramite il proprio avvocato esperto in divorzi e separazioni. Il giudice, valutando il caso specifico, stabilirà l’affido dei minori nell’interesse del loro benessere e dei rapporti con entrambi i genitori, cercando di salvaguardare il principio fondamentale della bigenitorialità.